{mosimage} Ho già accennato al rischio che corrono gli avvocati i quali, esercitando in situazione di incompatibilità, non vengano, ciò non di meno, cancellati dall'albo ove risultano iscritti: corrono il rischio di veder retroattivamente svanire, magari al momento in cui ritengono d'aver raggiunto la pensione, le aspettative previdenziali conseguenti ai versamenti effettuati alla Cassa Forense. Ecco riferimenti in giurisprudenza e dottrina: Trib. Roma, n. 8201/2007; Cass., n. 15109/2005; Corte d'appello Napoli, n. 3837/2003; Corte d'appello Roma, n. 3802/06; Cass., n. 4682/1990; Cass., n. 5010/1994; Trib. Rossano, n. 2331/2003; Donella, in "La previdenza forense", n. 3/2004, pag. 254 e ss.
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