Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

La prevenzione di conflitti di interessi deve rispettare il principio di proporzionalità-adeguatezza

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Esecuzione di massa di presunte streghe da parte di un gruppo di taglialegna (incisione del 1508)

Riporto di seguito un passo dalla relazione del Presidente, Prof. Guido Alpa, sull'attività svolta nell'anno 2009 dal Consiglio Nazionale Forense. A ragione vi si reclama che la prevenzione del conflitto d'interessi sia riconosciuto come uno dei principi basilari della professione forense.
Ritengo però debba aggiungersi che in tema di prevenzione del conflitto d'interessi  occorre verificare, secondo il c.d. "criterio di proporzionalità-adeguatezza della regolazione" (richiamato sempre più spesso in giurisprudenza) :
1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio della professione forense (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time dell'avvocatura) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia;
2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che dette presunzioni realizzano;
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Le leggi devono rispondere ai requisiti di cui ai quattro punti sopra evidenziati, altrimenti sono incostituzionali per violazione dell'art. 117 della Costituzione che ormai recepisce il principio di concorrenza, nonchè per irragionevole compressioni di diritti fondamentali di libertà (parametri l'art. 3, 41, 35 Cost.).
Altrimenti per raggiungere un fine apprezzabile (anche se talvolta sbandierato dai titolari di interessi a mantenere la chiusura del mercato dei servizi professionali di avvocato) si realizza una inammissibile caccia alle streghe... (continua a leggere cliccando su "Leggi tutto")

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Incentivare il part time dei dipendenti pubblici !!!

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Incentivazione del part time e apertura delle professioni sono operazioni collegate che "si reggono" a vicenda. Sono pure tra le prime cose che l'Italia si impegnò a realizzare, secondo lo scadenziario di cui alla lettera di intenti che il Governo Berlusconi ha indirizzato alla Unione Europea il 26 ottobre 2011.

I risparmi che deriverebbero dall'accesso adeguatamente incentivato al part time (soprattutto per quei lavoratori dipendenti pubblici e privati che vogliano fare, come secondo lavoro, la professione alla quale sono abilitati) sarebbero più che sufficienti per ridurre significativamente le dimensioni dell' "attacco alle  pensioni", ormai in atto.

Ormai, a mio avviso, è il momento di rinnegare le scelte che hanno di recente ostacolato l'accesso al part time dei dipendenti pubblici (impiegati e pure dirigenti): occorre tornare ad incentivare le trasformazioni di rapporti di lavoro full time in rapporti part time. I risparmi che deriverebbero dall'accesso adeguatamente incentivato (soprattutto per l'impiegato pubblico che voglia fare un secondo lavoro e soprattutto se questo è un lavoro professionale all'esercizio del quale il dipendente è abilitato) al part time sarebbero rilevanti.

Nell'impiego pubblico è il momento di risparmiare senza penalizzare a casaccio. E' il momento di reintrodurre "in dosi da cavallo" l'unico strumento capace di ridurre la spesa per stipendi: la seria incentivazione del part time.  E' il momento di azzerare il doppio lavoro senza autorizzazione che (come si leggeva in un articolo  apparso su ilsole24ore del 29/10/2011 dal titolo "Doppio lavoro da 8 milioni") aveva già assunto, allora, dimensioni intollerbili, tanto da produrre un "recupero" da parte dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e della Guardia di Finanza di più di 8 milioni di euro, nel solo 2010, nei confronti di impiegati disonesti (e multe per i loro committenti per 23,9 milioni di euro).

A partire dall'entrata in vigore del D.L. 112/2008 il part time, da diritto pieno che era, è diventato una chimera per molti impiegati pubblici (soprattutto donne). Per un verso la riconquistata discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nel concedere le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale ha significato, in concreto, azzeramento, o quasi, delle trasformazioni dei full time in part time. Per altro verso, addirittura, l'art. 16 del c.d. "collegato lavoro" del 2010 è stato inteso (male) come un permesso dato alla pubblica amministrazione di ritrasformare in contratti a tempo pieno tanti contratti a part time rilasciati prima dell'entrata in vigore del detto d.l. 112/08 (25/6/2008), con palese violazione di diritti quesiti.

Per i dipendenti privati il ragionamento deve essere analogo: anche per essi il part time andrà incentivato.

DOVREBBE RISULTARE EVIDENTE A TUTTI CHE IL PART TIME E' LA PIU' RAGIONEVOLE MODALITA' DI FLESSIBILITA' DEL LAVORO E DI RISPARMIO  PER IL DATORE DI LAVORO, PUBBLICO O PRIVATO CHE SIA. IL PART TIME ASSOCIA GROSSE RIDUZIONI DELLA SPESA PER STIPENDI CON LA MIGLIOR CURA DEGLI INTERESSI FAMILIARI DEI LAVORATORI, GIA' TANTO DURAMENTE COLPITI (oltre che con la legge 183/2010 e col d.l. 112/2008) DALLA CONTRAZIONE DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E AGLI ANZIANI. INFINE E' L'EUROPA A CHIEDERCI DI INCENTIVARE IL PART TIME. DA ANNI (Basti ricordare quanto si leggeva nella lettera inviata dal Governo italiano all'Unione Europea il 26 ottobre 2011, nei due capitoli dedicati all' <<efficientamento del mercato del lavoro>> e all' <<apertura dei mercati in chiave concorrenziale>>).PERCHE', DUNQUE, NON CONSENTIRLO E INCENTIVARLO AL MASSIMO, IN PRIMIS, (IN LINEA CON IL FAVOR ALLA FAMIGLIA TANTO DECLAMATO FIN DALLA L. 53/2000) A TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE HANNO UNA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE.  DA DOVE COMINCIARE? PER ELIMINARE IRRAGIONEVIOLI OSTACOLI AL PART TIME SI COMINCI AD ABROGARE LA L. 339/03 E LA LETTERA D DELL'ART. 18 DELLA L. 247/12 CHE DISCRIMINANO GLI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, NEGANDO LORO LA POSSIBILITA' DI FAR RISPARMIARE LO STATO METTENDOSI IN PART TIME PER ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE.

 

Questa mi pare la prima manifestazione di concreta voglia d'agire per rispettare gli impegni presi con l'Unione Europea e non farsi ridere appresso: dimostrare coi fatti che si smontano le leggine coroporative che escludono dalle professioni (a partire da quella di avvocato) una seria concorrenza pur se per lasciare alle corporazioni professionali antistorici privilegi anticoncorrenziali si incide negativamente sulle casse dello Stato (impedendo l'accesso al part time come fa la l. 339/03).

Che le "esigenze di carattere generale" dell'Italia impongano (come già chiarì la Corte costituzionale con sentenze 171/99 e 189/01, e vedi anche Corte cost. 200/12 e 46/13) scelte di liberalizzazione dell'accesso alla professione forense, diametralmente opposte alla scelta di reintroduzione dell'incompatibilità per i cosiddetti "avvocati-part-time" operata con l. 339/03 e confermata dall'art. 18 lettera d, della l. 247/12, lo testimonia un importante atto della Commissione europea, del 29/5/2013. Si tratta della "Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017" (DOC 18 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf ).
Il 29/5/2013 la Commissione europea, nel chiudere la procedura per eccessivo deficit dell'Italia, ha rivolto all'Italia una serie di "raccomandazioni" (SWD 2013 362 final) tra le quali una in particolare riguarda l'accesso alla professione forense. Al punto 6 delle raccomandazioni si legge: "... eliminare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l’accesso al mercato". Tale raccomandazione va letta assieme alla considerazione n. 17 del medesimo documento per cui: "... occorre spingere oltre la riforma delle professioni regolamentate per superare le restrizioni sussistenti, così come è necessario salvaguardare i principi fondamentali della riforma difendendoli da eventuali battute d'arresto, risultanti in particolare dalla riforma delle professioni legali".

Occorre reintrodurre nell'impiego pubblico (per "ridurre i costi degli apparati istituzionali") il part time come diritto pieno. Prima di por mano a dolorosi tagli d'imperio a pensioni o stipendi e prima ancora di una pur necessaria azione di ingegneria istituzionale, perchè non garantire alle finanze pubbliche tutti i possibili risparmi che deriverebbero dal riconoscere ai dipendenti pubblici la possibilità (diritto pieno) di ridurre per loro autonoma scelta il loro stipendio? Non è anche così che si dimostra di trattare gli italiani come cittadini liberi e non come sudditi?

C'è da rimanere sbalorditi per la schizofrenia del legislatore che mentre non riconosce al dipendente pubblico il diritto ad andare in part time, poi impone alle amministrazioni dello Stato di apportare tagli all'organico dei dipendenti. Se c'è la volontà di ridurre il numero dei dipendenti pubblici NON SI PUO' TRALASCIARE DI ESALTARE LE POSSIBILITA' DI UN INCONTRO LIBERO DI VOLONTA' TRA IL SINGOLO IMPIEGATO PUBBLICO E IL LEGISLATORE. NON SI PUO' NON REINTRODURRE IL DIRITTO PIENO AL PART TIME DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Ma non basta: quanta crescita si potrebbe creare dall'incentivazione di tali trasformazioni di contratti full time in contratti part time?

E ancora: persino il Papa Benedetto XVI intervenne con parole chiare sulla necessità di ricostruire un armonico rapporto tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia. Disse, ricevendo in udienza i partecipanti a un convegno internazionale promosso dalla Fondazione Centesimus annus: "Occorre una nuova sintesi armonica tra famiglia e lavoro"; e rimarcò: "Nella difficile situazione che stiamo vivendo la crisi del lavoro e dell'economia si accompagna a una crisi della famiglia: i conflitti di coppia, quelli tra i tempi della famiglia e per il lavoro creano una complessa situazione di disagio che influenza il vivere sociale"... "Anche l'economia con le sue leggi deve sempre considerare l'interesse e la salvaguardia della famiglia .. non tiocca certo alla Chiesa risolvere la crisi in atto ma è compito dei cristiani "denunciare i mali".

In sintesi: CITTADINI E NON SUDDITI !

E COMINCIARE SUBITO AD INCENTIVARE IL PART TIME ABROGANDO LA LEGGE 339/03 E LA LETTERA D DELL'ART. 18 DELLA L. 247/12 (CHE PREVEDONO UNA ASSURDA INCOMPATIBILITA' PER IL DIPENDENTE PUBBLICO A PART TIME).

 

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Art. 18 l. 247/12: no a "attività" subordinata ma OK a "impiego" se non comporta attività nel giorno

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(da www.servizi-legali.it )

Cosa dispone l'art. 18, lettera d), della legge di riforma forense (l. 247/12) ? Esclude che la professione di avvocato sia compatibile con "qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

 

La soluzione del problema interpretativo che la disposizione pone sta nella parola "orario". La locuzione "orario di lavoro", infatti, si può riferire solo ai giorni in cui almeno per qualche ora si debba svolgere attività di lavoro subordinato. Chi potrà sostenere che un lavoratore in aspettativa o in part time verticale stia svolgendo una "attività di lavoro subordinato con orario limitato" nei giorni in cui non deve recarsi al lavoro ? La limitazione del suo lavoro, evidentemente, riguarda non l' "orario" ma le giornate di lavoro nella settimana, nel mese o nell'anno !!! Lo chiarisce bene l'art. 1 del d.lgs. 61/2000, che al comma 2, lettera d, non cita la parola "orario" ma usa le parole "settimana, mese o anno" per definire l'ambito temporale dell'obbligazione di prestare attività di lavoro subordinato.  DUNQUE, L'ART. 18, LETTERA D), DELLA L. 247/2012 (IUS SUPERVENIENS) CANCELLA OGNI INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E LAVORO SUBORDINATO (PUBBLICO E PRIVATO) "A PART TIME DI TIPO VERTICALE", A MENO CHE IL C.O.A. NON GIUDICHI CHE LA CONCRETA "DISPONIBILITA' DI GIORNI PER FARE L'AVVOCATO" SIA INSUFFICIENTE A TAL PUNTO DA FAR RITENERE CHE, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 247/12, L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE NON SIA "EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE".

In definitiva la riforma forense, con la lettera d) dell'art. 18, supera, in senso più libertario e proconcorrenziale, la legge professionale forense del 1933 e dice OK all' "impiego" (nel senso di non considerarlo più come incompatibile con la professione di avvocato) se esso impiego non comporti "attività di lavoro subordinato" nel giorno in cui l'avvocato voglia fare l'avvocato. Tutto ciò, beninteso, con l'onere, per l'avvocato medesimo (che non voglia rischiare sanzioni fino alla cancellazione dall'albo), di domandare "sempre" (anche per un solo giorno a settimana che si ripetesse costantemente, come è per i gli impiegati pubblici a part time ridotto al 30% del tempo di lavoro ordinario, quale l'Avv. Maurizio Perelli) la sospensione dall'esercizio della professione derivante dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato !!!

Sottolineo che questa è una mia interpretazione della innovativa lettera d) dell'art. 18 della legge di riforma forense. E' interpretazione proconcorrenziale e sistematica, in relazione, tra l'altro, all'art. 20, 21 e 1, comma 1 della l. 247/12. Non mi risulta che questa interpretazione sia condivisa da nessuno. Ciònondimeno la rappresenterò alle SS.UU. all'udienza dell'8 ottobre 2013.

MA APPROFONDIAMO. Un dato normativo indiscutibile va posto a base del ragionamento: l'art. 1 del d.lgs. 61/2000 distingue, anche nell'impiego pubblico, tra <<tempo pieno>> e <<tempo parziale>>, e tra <<rapporto di lavoro a tempo tempo parziale di tipo orizzontale>>, <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale>> e <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto>>. In particolare si intende:

-  a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

- b) per «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

- c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

- d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

- d bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).

Ebbene, secondo me occorre distinguere nettamente i titolari di un rapporto di lavoro (pubblico o privato) a part time ridotto di tipo verticale (per i quali si deve riconoscere compatibilità tra impiego a part time ridotto e professione forense) e titolari di un rapporto di lavoro a part time ridotto ma di tipo "orizzontale" o "misto" (per i quali, invece, potrebbe continuarsi a riconoscere incompatibilie la professione forense e l'impiego, pur se a part time ridotto, stante la tempistica in cui esso impiego si concreta in "attività di lavoro subordinato").

L'art. 18, della l. 247/12, stabilisce che "la professione di avvocato è incompatibile ...con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (lettera d).

L'art. 3 della legge professionale forense del 1933 disponeva, invece, che l'esercizio della professione di avvocato "... È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario
."

Tutti i lavoratori subordinati, pubblici o privati, sono ora legittimati a svolgere la professione forense quando siano, appunto, non in "attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". Scompare, dunque, l'incompatibilità per gli impiegati (pubblici o privati) non in "attività".

In sintesi, per non esser cancellati dall'albo occorre -sia qualora titolari di un rapporto di impiego pubblico che qualora titolari di un rapporto di lavoro subordinato privato-  che a giudizio del COA residui disponibile, per l'avvocato, un numero di giorni totalmente liberi dalla attività di lavoro subordinato tale da consentire lo svolgimento della professione forense con le caratteristiche di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza richieste dall'art. 21 della legge di riforma forense. Comunque, se si è titolari di rapporto di impiego pubblico, occorrerà essere impiegati a part time ("verticale") ridotto: tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario (art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96).

Preciso: una qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" in un certo giorno manca sia nel caso che in quel giorno non si debba prestare lavoro subordinato per aspettativa, sia nel caso che in quel giorno non si debba prestare lavoro subordinato perchè trattasi di un giorno "libero" in un rapporto di lavoro subordinato a part time "verticale".

Quanto all'aspettativa. Di certo, diverso dal passato dovrà essere il giudizio circa la incompatibilità in costanza di aspettativa. L'aspettativa concessa, ad esempio ad un impiegato pubblico, pur non cancellando il rapporto di impiego, comporterà che non si possa ritenere sussistente, per tutto il periodo di aspettativa, una "attività" di lavoro subordinato e dunque una incompatibilità con la professione di avvocato.

In ordine agli effetti dell'aspettativa nel senso della "rimozione di incompatibilità" si nota incidentalmente che il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (in vigore dal 4 maggio 2013), stabilisce all'art. 1, comma 1: "Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa". All'art. 19, comma 2, stabilisce: "Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità."
Che l'aspettativa abbia forza di rimuovere le incompatibilità sembra ormai "patrimonio comune". Si legge, ad esempio, nella "Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (c.d. legge anticorruzione): "In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si conviene che il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità".

Quanto ai giorni "liberi" in un rapporto di lavoro subordinato a part time "verticale". Giorni "liberi" di tal genere (in cui il lavoratore non sia presente in ufficio neppure con orario limitato) si possono avere:

a) se il lavoratore subordinato ha un rapporto di part time verticale in cui "risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana";

b) se il lavoratore subordinato ha un rapporto di part time verticale in cui "risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso del mese o dell'anno; (part time verticale c.d. detto anche "stagionale").

Una tale interpretazione della lettera d) dell'art. 18 della l. 247/12 (oltre a corrispondere al dato letterale della disposizione, che è significativamente mutato rispetto all'art. 3 della legge professionale del 1933, con l'abbandono d'ogni riferimento all'impiego o ufficio retribuito) è anche l'unica capace di dare un senso: 1) alla previsione (all'art. 20, commi 2 e 3, della l. 247/12) della possibilità, per l'avvocato iscritto all'albo, di usufruire "sempre" del nuovo istituto della sospensione "su richiesta" dall'esercizio professionale; 2) alla previsione, all'art. 21, comma 1, della l. 247/12, che "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

Riguardo alla sospensione a domanda dall'esercizio professionale va sottolineato che il comma 2 dell'art. 20 prevede che in ogni momento "L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale", e dunque può chiederlo anche una volta alla settimana (se, ad esempio, questo richiedesse di fare un COA che non ritenesse preferibile, come a me pare, annotare nell'albo la sospensione di un giorno a settimana o di un certo perido nell'anno), quando l'avvocato debba andare a lavorare come impiegato (magari pubblico a part time ridotto verticale). Della sospensione dall'esercizio professionale richiesta dall'avvocato "è fatta annotazione nell'albo", recita il comma 3 dell'art. 20. L'avvocato sospesosi temporaneamente dall'esercizio professionale continua ad esser soggetto agli obblighi contributivi. Il CNF, in tema di "effetti economici"  della sospensione dell'esercizio della professione di avvocato, ha fornito un'interessante parere al COA di Trapani (parere n. 33 del 10 aprile 2013). La newsletter di deontologia forense del CNF del 4 agosto 2013 riporta: "Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo ... Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80)...".

Dunque, l'unica ratio della "sospensione a domanda" sembra poter essere quella di render noto a clienti e interessati, attraverso la conseguente annotazione nell'albo: 1) che l'avvocato ha dichiarato di non voler esercitare per un certo periodo, anche brevissimo (e salvo ripensamenti che, si deve ritenere, saranno subito efficaci e non condizionati neppure a una presa d'atto da parte del COA, essendo sufficiente freno alla immotivata volubilità dell'avvocato il codice deontologico); 2) che l'avvocato ha dichiarato di non aver esercitato per un periodo, anch'esso di durata lasciata esclusivamente al suo volere. La parola "sempre" (al comma 2 dell'art. 20) non lascia spazio a diversa interpretazione.  Il fatto poi che il comma 3 dell'art. 20 accomuni la sospensione di cui al comma 1 (quella disposta d'ufficio dal COA) alla sospensione di cui al comma 2 (quella "a domanda"), stabilendo che dell'una e dell'altra "è fatta annotazione nell'albo", dimostra che l'istituto della sospensione (sia d'ufficio che "a domanda") non ha finalità di informazione preventiva di del pubblico autorizzato a esaminare l'albo. Infatti, non sarebbe concepibile una informazione preventiva circa le sospensioni di cui al comma 1: esse saranno ovviamente annotate dopo che il divieto di esercizio nei confronti dell'avvocato eletto in una di quelle alte cariche abbia spiegato i suoi effetti. Conseguentemente deve riconoscersi che l'avvocato che sia anche legato da un rapporto di lavoro subordinato che possa svolgersi senza inficiare la effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale (come è per gli impiegati pubblici a part time ridotto verticale ma non per quelli a part time orizzontale) può limitarsi a dichiarare al COA, a fini d'annotazione nell'albo forense, che la sua attività d'avvocato è sospesa in corrispondenza dei giorni nei quali egli svolge "attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Riguardo ai requisiti della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione forense, essi appaiono sufficiente garanzia per i clienti dell'avvocato e non v'è alcuna necessità di affiancare ad essi una presunzione odiosa di incompatibilità quale sarebbe quella che azzerasse la portata innovativa della sostituzione della "attività di lavoro subordinato" alla vecchia formulazione di "impiego od ufficio retribuito". Su ciò deve convenirsi anche in considerazione della indicazione interpretativa riveniente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della l. 247/12, per cui l'ordinamento forense "favorisce l'ingresso alla professione di avvocato...".

Dunque, con l'art. 18, lettera d), della l. 247/2012 si aprono nuove prospettive di lavoro anche per gli impiegati pubblici a part time ridotto di tipo verticale, altrimenti destinati alla cancellazione dall'albo ex l. 339/03.

E gli avvocati membri dell'Avvocatura della Camera dei deputati ? Anche costoro, quando non svolgono attività da consigliere parlamentare, in quanto siano in part time ridotto di tipo verticale, potranno fare l'avvocato. Si legge sul sito della Camera: "L'Avvocatura della Camera dei deputati assicura la funzione legale nonchè gli adempimenti connessi alla rappresentanza dell'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali. Il capo dell'Avvocatura è l'avv. ..."

Il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera, Titolo II: Servizi ed uffici della Camera, all' art. 38 recita:
"Avvocatura (nota 18)
L'Avvocatura cura:
a) la consulenza giuridico-legale agli organi della Camera e al Segretario generale;
b) la predisposizione di memorie, su particolari profili giuridici o legali, a corredo di proposte di deliberazione sottoposte all'Ufficio di Presidenza;
c) l'assistenza legale e le attività connesse alla rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti dinanzi agli organi interni di tutela giurisdizionale nonché nelle sedi giurisdizionali esterne;
d) l'assistenza ai Servizi e agli Uffici della Segreteria generale, in ordine a questioni giuridico-legali di rispettiva competenza; la predisposizione di pareri su schemi di atti negoziali e provvedimenti;
e) i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli avvocati del foro esterno per la predisposizione di pareri e per la richiesta di rappresentanza ed assistenza in giudizio.
All'Avvocatura è preposto un consigliere Capo Servizio.
L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dell'Avvocatura, compresi quelli per il ricorso a collaborazioni esterne. (nota 19)
Note:
(18) Articolo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.
(19) Il regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001 e modificato con la deliberazione n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003."

Il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera, Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica, all' art. 67 recita:
"Trattamento economico, indennità di funzione e di segreteria.
Lo stipendio, determinato a norma dell'articolo 69, è onnicomprensivo.
Allo stipendio si aggiungono l'indennità di contingenza, le quote di aggiunta di famiglia e le altre indennità nelle misure previste per legge, oltre alle speciali indennità previste dal presente regolamento. Queste ultime sono corrisposte per dodici mensilità e non sono pensionabili.
All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza determina l'importo dell'indennità di funzione, oltre che per il Segretario generale, per:
a) i Vicesegretari generali, il consigliere Capo dell'Avvocatura ai sensi dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, del regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura della Camera dei deputati, i consiglieri Capi Servizio e il consigliere Capo della segreteria del Presidente (nota 41)
b) i consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale, i consiglieri Titolari di incarichi individuali, i consiglieri Capi degli uffici costituiti nei Servizi o Titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i coordinatori delle unità operative o titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i titolari degli incarichi di coordinamento degli interpreti-traduttori, i titolari di incarichi di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 47 e i titolari degli altri incarichi di coordinamento conferiti ai sensi del presente regolamento;
c) i dipendenti addetti alle segreterie del Presidente, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale;
d) l'assistente parlamentare superiore, i vice assistenti parlamentari superiori, i responsabili di zona ed i coordinatori responsabili di reparto.
Le indennità di funzione sono attribuite per il periodo in cui gli incarichi sono effettivamente ricoperti e non sono pensionabili.
Note:
(nota 41) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003
".

Dai riportati articoli di Regolamenti della Camera risulta inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto di impiego tra i membri dell'Avvocatura della Camera e la Camera.

Ma forse gli avvocati dell'avvocatura della Camera non sono interessati al libero Foro visto che da consiglieri parlamentari guadagnano bene. Come riporta ilsole24ore "i consiglieri parlamentari che svolgono attività di responsabilità e sono, in pratica, i funzionari della Camera dei deputati, partono da una retribuzione di ingresso di oltre 64mila euro. Dopo 10 anni sono poco al di sotto dei 145mila euro, dopo venti superano i 228mila. Dopo trent'anni di anzianità si possono portare a casa 318mila euro, dopo i 40 anni svettano a 358mila euro."

SAPETE SE ESISTE UNA AVVOCATURA PURE AL SENATO ?

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9 agosto 2013: il decreto "fare" è legge. Testo: OK a sinadaci-parlamentari per "diritto quesito"

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(da www.servizi-legali.it )


Il testo definitivo del d.l. 69/2013, come convertito in legge il 9 agosto 2013, contiene una "interpretazione autentica" delle norme sull'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di amministratore di enti locali. Il risultato è che l'incompatibilità non si applica ai sindaci di comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti purchè siano stati eletti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 69/2013. Una tutela dei "diritti quesiti" niente male, per i diretti interessati. Essa contribuisce a delinare un ordinamento nel quale il principio di affidamento (solo apparentemente in linea con le esigenze espresse con ordinanza di rimessione in Corte costituzionale delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 24689/2010) è riconosciuto con una forza tale da risultare privilegiato, nel bilanciamento costituzionale di interessi contrapposti, persino ad esigenze evidenti di moralizzazione della vita pubblica ed economica (non a caso affrontate con lo strumento del decreto legge) purchè, però, siano in gioco interessi di gente che conta. La precisazione è d'obbligo e va riconosciuta verissima: basti pensare al ben diverso trattamento che la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2012 ha riservato a quei "poveri Cristi" degli impiegati pubblici a part time ridotto, i quali -dopo esser stati presi in giro dallo Stato (che corroborò l'affidamento di gente per bene con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001) quando si trattava di spingere gli impiegati abilitati all'esercizio della professione forense a rinunciare (l. 662/96, art.1, commi 56 e segg.) ad un contratto di impiego pubblico a tempo pieno e alla probabile carriera dirigenziale pur di poter fare anche l'avvocato nelle giornate libere- furono poi inopinatamente cancellati dagli albi forensi in forza di una leggina (la l. 339/03) che era stata voluta dalla lobby (o meglio corporazione) degli avvocati nonostante le censure fortissime dell'Antitrust che vi trovava una ingiustificata restrizione della concorrenza nel servizio professionale di avvocato.

Il testo originario del d.l. "del fare" (d.l. 69/2013) lo trovi qui

Il testo coordinato, approvato definitivamente dalla Camera il 9 agosto 2013 lo trovi qui

SIAMO IN ITALIA E, UNA VOLTA DI PIU' SI DIMOSTRA VERO CHE SE NON HAI UNA QUALCHE INCOMPATIBILITA NON SEI NESSUNO  !!!

SPERIAMO CHE ALL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013 LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE  PONGANO RIMEDIO ALLA DISDICEVOLE DISCRIMINAZIONE DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO A TANTI "ECCELLENTI COMPATIBILI" !!! ALTRIMENTI SALATISSIMI SARANNO I RISARCIMENTI DOVRA' PAGARE LO STATO ITALIANO AGLI "AVVOCATI PART TIME" DISCRIMINATI: ESSI VINCERANNO A MANI BASSE I SICURI RICORSI A STRASBURGO.

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Parere del C.N.F. su sollecita cancellazione ex l. 339/03

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Il C.N.F. esprimendo parere (parere n. 2 del 17/1/2007) su quesito rivolto dal C.O.A. di Teramo proposto a seguito di "doppia opzione", confermava la sua circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricordava l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva. VEDO PROBLEMI DI TERZIETA' DEL GIUDICE SPECIALE C.N.F. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DEI RICORSI DEI CANCELLATI DALL'ALBO EX L. 339/03. Leggi di seguito il parere del C.N.F. che, a mio avviso, non potrà ritenersi giudice terzo perchè la mera strutturazione di una autonoma Commissione pareri non esclude la carenza di terzietà "oggettiva" del C.N.F.- giudice....

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Vale sempre la pena di fare una domanda, ma non sempre vale la pena di dare una risposta (O. Wilde)