Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Articolo di Roberto Bin sull'interpretazione conforme

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Sul sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è stato pubblicato il 9/1/2015 un interessante articolo di Roberto Bin,, intitolato "L’INTERPRETAZIONE CONFORME. DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI".
Questa l'introduzione: "Un canone tradizionale dell'interpretazione giuridica suggerisce di evitare antinomie attraverso un'interpretazione sistematica delle norme. In un sistema giuridico gerarchico è un preciso dovere dei giuridici interpretare le leggi in conformità ai principi costituzionali, al fine di evitare che siano dichiarate illegittime. L'ordinamento dell'UE e il sistema CEDU non fissano gerarchie tra le norme di origine internazionale e quelle nazionali, e il punto di vista delle rispettive corti differisce in merito alla forza prescrittiva del canone. Il punto cruciale del dissenso sembra risiedere nel bilanciamento dei diritti e degli interessi, i quali sono oggetto di diversa valutazione in ognuno dei sistemi giuridici".
E questo l'indice: "1. L’interpretazione conforme come canone ermeneutico. – 2. L’interpretazione conforme come regola. – 3. Interpretazione conforme alle norme dell’Unione europea. – 4. Interpretazione conforme alla CEDU e agli altri trattati internazionali. – 5. Considerazioni conclusive."

Si legge tra l'altro nell'articolo di Bin:
"...Il margine di apprezzamento è espressione che deve equivalere a riserva di bilanciamento: questo non è affatto esplicito nella giurisprudenza EDU, ma corrisponde al punto di vista del giudice costituzionale35. Come si è detto poc’anzi, anche la Corte EDU opera bilanciamenti tra i principi della Convenzione, ma in essi non possono entrare anche i principi contenuti nelle Costituzioni nazionali: per questi il bilanciamento deve essere riservato alle corti nazionali.
È quanto la Corte costituzionale ha espresso nella sentenza 264/2012: “il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso… il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela”. La Corte EDU “è tenuta a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco”, mentre la Corte costituzionale “opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata”, e quindi, il bilanciamento è “solo ad essa spettante”.
È chiaro che alla Corte EDU resta sempre la possibilità, se adita, di controllare che il bilanciamento operato dalla corte nazionale non trasmodi dai suoi limiti, per esempio indebolendo la tutela di diritti che non possono essere mai compressi36, invocando diritti o interessi non affatto adeguati, violando palesemente il canone della proporzionalità o accettando compressioni di un diritto che ne compromettano il contenuto essenziale. Ma anche questa ulteriore pronuncia della corte europea potrebbe essere poi rovesciata da una successiva pronuncia della corte nazionale: e così via. Siamo davanti ad un’ipotesi estrema, assai improbabile: ma questa è la conseguenza inevitabile della coesistenza di due sistemi giuridici che non sono perfettamente sovrapponibili né completamente integrabili, ciascuno dei quali è garantito da un proprio giudice “apicale”.
Il che si riflette, inevitabilmente, sul piano dell’interpretazione conforme. Nel momento stesso in cui la Corte costituzionale riconosce che essa stessa “non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo”, perché ciò la porterebbe a violare il preciso impegno assunto dallo Stato italiano aderendo alla Convenzione, aggiunge che essa è però tenuta”a valutare come ed in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano”, facendo delle norme prodotte dalla Corte EDU”oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009)”. In questa situazione, il canone dell’interpretazione conforme non può che obbligare il giudice a servire due padroni in potenziale dissenso, sperando che trovino finalmente un accordo."

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Il Prof. Mario Monti intervistato da La Repubblica

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Il Prof. Mario Monti, quando fu chiamato a far parte della Commissione Attali per la liberation de la croissance (commissione che propose al Governo francese ben 316 misure concrete da attuare, appunto al fine della liberation de la croissance) fu intervistato da La Repubblica. Nell'intervista, tra l'altro, affermò che in Italia le riforme liberali cozzano contro l'incapacità strutturale del sistema politico di tener testa alle spinte corporative e agli interessi di parte. Importante l'affermazione di Monti per cui "Per certi versi l'Italia è più avanti della Francia ... In parte anche nella liberalizzazione delle professioni, almeno per come era impostata nei decreti Bersani prima del massacro parlamentare ...". Monti è stato per un periodo Presidente del Consiglio e non è riuscito a liberalizzare le professioni (subendo lo smacco, peraltro, dell'approvazione della legge di pseudoriforma forense a fine della passata legislatura). Speriamo che l'accordo tra nuovo PD a guida Renzi e il Nuovo Centro Destra a guida Alfano comprenda, tra le riforme da realizzare, anche la liberalizzazione delle professioni e in primo luogo la liberalizzazione della professione di avvocato.
 

Vecchie previsioni di Mario Monti e l'accordo di governo PD-NCD sulla concorrenza nelle professioni

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Si leggeva su ilsole24ore del lontano 9 aprile 2008 una interessante intervista a Mario Monti.
Tra l'altro il presidente dell'Università Bocconi ed ex Commissario europeo alla Concorrenza, nonchè ex Presidente del Consiglio affermava che "per tagliare le unghie alle corporazioni non serve un governo tecnico ma una convergenza tra maggioranza e opposizione su alcuni punti, altrimenti si rischia il solito gioco di veti".
E' vero. Il problema però è che la convergenza c'è il rischio che si profili su punti sbagliati, lasciando troppo spazio agli Ordini professionali per scegliere come fare o far finta di fare una seria riforma. L'Italia non è un posto dove le autoriforme serie hanno grande tradizione e gli Ordini professionali non hanno fama di essere gran riformatori. Quanto, in particolare, all'Ordine degli avvocati: la concorrenza nel servizio professionale di avvocato non si può invocare solo quando si tratta di ampliare le attribuzioni dell'avvocato; si deve riconoscere necessaria anche quando si tratta di consentire l'accesso all'avvocatura a tutti gli abilitati, limitando al massimo i casi di incompatibilità.
Speriamo in un chiaro accordo di riforma della pseudoriforma forense tra il PD di Renzi e il Nuovo Centro Destra di Alfano.
Il binomio PD-NCD evoca una domanda: la concorrenza è di destra o di sinistra?  Un libro dell'ex sindaco di Parigi, Bertrand Delanoe, sostiene che ormai il liberalismo è di sinistra: "Io sono liberale -afferma Delanoe- , la destra no.... Se i socialisti accettano pienamente il liberalismo, se non considerano più i termini <<concorrenza>> e <<competizione>> come degli insulti, allora tutto l'umanesimo liberale entrerà a pieno titolo nel loro bagaglio ideologico". Il libro si intitola "De l'audace". Speriamo che anche da noi si diffondano tali idee.
 

Cassazione 26102/14 su poteri del regolamento di Cassa professionale di incidere diritti quesiti

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26102 dell'11/12/2014 (che in parte si richiama a Cass. 11792/2005, Cass. 25029/2009, Cass. 20235/2010), è intervenuta in materia di "contributo di solidarietà" da versare alla Cassa di previdenza dei commercialisti ed in particolare è intervenuta a chiarire che il prelievo per "contributo di solidarietà" operato dalla Cassa di previdenza dei commercialisti sulle sulle pensioni di vecchiaia non è consentito in quanto il regolamento della Cassa che lo fonda non poteve disporlo, trattandosi di un tipo di manovra di riequilibrio dei conti che non rientra nei poteri e nell'autonomia decisionale delle Casse.

In effetti, il contributo di solidarietà potrebbe essere imposto solo con legge poichè introdurlo non rientra nella autonomia sublegislativa riconosciuta alle Casse professionali.

Più in generale deve a mio avviso ritenersi che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e in particolare alla luce dell'ordinanza n. 22 del 2003, non solo il contributo di solidarietà per i commercialisti ma anche la mancata restituzione dei versamenti previdenziali dell'avvocato che sia cancellato dalla Cassa Forense (nell'ambito della previdenza forense tale restituzione fu già prevista con legge), non possono essere configurati come contributi previdenziale in senso tecnico (vedi Corte cost., sentenza n. 421 del 1995). Essi vanno inquadrati nel genus delle prestazioni patrimoniali che, in forza dell'art. 23 della Costituzione, si possono imporre solo per legge, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (vedi Corte cost., sentenza n. 178 del 2000).

LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 26102/14 ...

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Incompatibilità degli avvocati: interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 l. 247/12

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(da www.servizi-legali.it )

Sulla scia della sentenza delle SS.UU. civili della Cassazione, n. 22623 / 2010 è possibile e doverosa una interpretazione sistematica e costituzionlmente orientata delle disposizioni della legge di riforma forense che riconosca compatibile l'iscrizione all'albo forense con il rapporto di impiego pubblico a part time ridotto. Per la detta compatibilità militano anche la sentenza della Corte di giustizia nel caso Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07) e la giurisprudenza italiana che ha costantemente riconosciuto che gli "avvocati degli enti pubblici" (che con tali enti hanno un rapporto di lavoro dipendente) possono essere iscritti all'albo (anche se in una sezione a parte) mentre non esiste la simmetrica figura degli "avvocati degli enti privati" perchè il rapporto di lavoro dipendente pubblico è più "garantista".

L'interpretazione costituzionalmente orientata che volle seguire Cass. 22623/10 deve oggi esser confermata con riguardo all'art. 18, lett. d, della l. 247/12.

Significativa appare anche l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 della l. 247/12 che il CNF ha ritenuto di dare, con parere del 20 febbraio 2013, in tema di compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore esterno di condomini, superando una interpretazione letterale della lettera a) del citato art. 18.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 22623/2010 ...

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Quando ci si trova nella posizione di tutore si è costretti a darsi un contegno moralissimo ad ogni proposito; e si avrebbe il dovere di conformarvisi (O. Wilde)