Sul sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è stato pubblicato il 9/1/2015 un interessante articolo di Roberto Bin,, intitolato "L’INTERPRETAZIONE CONFORME. DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI".
Questa l'introduzione: "Un canone tradizionale dell'interpretazione giuridica suggerisce di evitare antinomie attraverso un'interpretazione sistematica delle norme. In un sistema giuridico gerarchico è un preciso dovere dei giuridici interpretare le leggi in conformità ai principi costituzionali, al fine di evitare che siano dichiarate illegittime. L'ordinamento dell'UE e il sistema CEDU non fissano gerarchie tra le norme di origine internazionale e quelle nazionali, e il punto di vista delle rispettive corti differisce in merito alla forza prescrittiva del canone. Il punto cruciale del dissenso sembra risiedere nel bilanciamento dei diritti e degli interessi, i quali sono oggetto di diversa valutazione in ognuno dei sistemi giuridici".
E questo l'indice: "1. L’interpretazione conforme come canone ermeneutico. – 2. L’interpretazione conforme come regola. – 3. Interpretazione conforme alle norme dell’Unione europea. – 4. Interpretazione conforme alla CEDU e agli altri trattati internazionali. – 5. Considerazioni conclusive."
Si legge tra l'altro nell'articolo di Bin:
"...Il margine di apprezzamento è espressione che deve equivalere a riserva di bilanciamento: questo non è affatto esplicito nella giurisprudenza EDU, ma corrisponde al punto di vista del giudice costituzionale35. Come si è detto poc’anzi, anche la Corte EDU opera bilanciamenti tra i principi della Convenzione, ma in essi non possono entrare anche i principi contenuti nelle Costituzioni nazionali: per questi il bilanciamento deve essere riservato alle corti nazionali.
È quanto la Corte costituzionale ha espresso nella sentenza 264/2012: “il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso… il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela”. La Corte EDU “è tenuta a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco”, mentre la Corte costituzionale “opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata”, e quindi, il bilanciamento è “solo ad essa spettante”.
È chiaro che alla Corte EDU resta sempre la possibilità, se adita, di controllare che il bilanciamento operato dalla corte nazionale non trasmodi dai suoi limiti, per esempio indebolendo la tutela di diritti che non possono essere mai compressi36, invocando diritti o interessi non affatto adeguati, violando palesemente il canone della proporzionalità o accettando compressioni di un diritto che ne compromettano il contenuto essenziale. Ma anche questa ulteriore pronuncia della corte europea potrebbe essere poi rovesciata da una successiva pronuncia della corte nazionale: e così via. Siamo davanti ad un’ipotesi estrema, assai improbabile: ma questa è la conseguenza inevitabile della coesistenza di due sistemi giuridici che non sono perfettamente sovrapponibili né completamente integrabili, ciascuno dei quali è garantito da un proprio giudice “apicale”.
Il che si riflette, inevitabilmente, sul piano dell’interpretazione conforme. Nel momento stesso in cui la Corte costituzionale riconosce che essa stessa “non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo”, perché ciò la porterebbe a violare il preciso impegno assunto dallo Stato italiano aderendo alla Convenzione, aggiunge che essa è però tenuta”a valutare come ed in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano”, facendo delle norme prodotte dalla Corte EDU”oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009)”. In questa situazione, il canone dell’interpretazione conforme non può che obbligare il giudice a servire due padroni in potenziale dissenso, sperando che trovino finalmente un accordo."
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Il Prof. Mario Monti, quando fu chiamato a far parte della Commissione Attali per la liberation de la croissance (commissione che propose al Governo francese ben 316 misure concrete da attuare, appunto al fine della liberation de la croissance) fu intervistato da La Repubblica. Nell'intervista, tra l'altro, affermò che in Italia le riforme liberali cozzano contro l'incapacità strutturale del sistema politico di tener testa alle spinte corporative e agli interessi di parte. Importante l'affermazione di Monti per cui "Per certi versi l'Italia è più avanti della Francia ... In parte anche nella liberalizzazione delle professioni, almeno per come era impostata nei decreti Bersani prima del massacro parlamentare ...". Monti è stato per un periodo Presidente del Consiglio e non è riuscito a liberalizzare le professioni (subendo lo smacco, peraltro, dell'approvazione della legge di pseudoriforma forense a fine della passata legislatura). Speriamo che l'accordo tra nuovo PD a guida Renzi e il Nuovo Centro Destra a guida Alfano comprenda, tra le riforme da realizzare, anche la liberalizzazione delle professioni e in primo luogo la liberalizzazione della professione di avvocato.




