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Sulla scia della sentenza delle SS.UU. civili della Cassazione, n. 22623 / 2010 è possibile e doverosa una interpretazione sistematica e costituzionlmente orientata delle disposizioni della legge di riforma forense
che riconosca compatibile l'iscrizione all'albo forense con il rapporto di impiego pubblico a part time ridotto. Per la detta compatibilità militano anche la sentenza della Corte di giustizia nel caso Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07) e la giurisprudenza italiana che ha costantemente riconosciuto che gli "avvocati degli enti pubblici" (che con tali enti hanno un rapporto di lavoro dipendente) possono essere iscritti all'albo (anche se in una sezione a parte) mentre non esiste la simmetrica figura degli "avvocati degli enti privati" perchè il rapporto di lavoro dipendente pubblico è più "garantista".
L'interpretazione costituzionalmente orientata che volle seguire Cass. 22623/10 deve oggi esser confermata con riguardo all'art. 18, lett. d, della l. 247/12.
Significativa appare anche l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 della l. 247/12 che il CNF ha ritenuto di dare, con parere del 20 febbraio 2013, in tema di compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore esterno di condomini, superando una interpretazione letterale della lettera a) del citato art. 18.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 22623/2010 ...
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente Aggiunto -
Dott. Roberto PREDEN - Pres. di sezione -
Dott. Enrico ALTIERI - Pres. di sezione -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Ettore Bucciante - Consigliere -
Dott. Vincenzo DI CERBO - Consigliere -
Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere -
Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
........ elettivamente domiciliata in Roma, via ...... presso l'avv. ....., che, unitamente all'avv. ...... la rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente ricorso;
- ricorrente -
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
-intimati-
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 157/09 (procedimento R.G. 227/08) del 23 aprile 2009, depositata il 17 dicembre 2009, notificata il 9 febbraio 2010;
Udito l'avv. .... per delega per la ricorrente;
Udita la relazione svolta nella Pubbblica Udienza del 12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Udito il P.G. nella persona dell'Avvocato Generale Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la questione di costituzionalità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa della norma espressa dall'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con la quale il legislatore avrebbe <<indicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità>> prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.
2. La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando l'assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario, ed evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una norma "eccezionale"; in subordine, con il secondo motivo, per l'ipotesi che non venisse ritenuta possibile una diversa ricostruzione del contenuto normativo denunciato, la ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35 e 41 Cost..
3. Il motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata <<alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense>>. Se questa è la ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l'eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.
4. Quest'ultimi, infatti, godono della medesima "libertà di insegnamento" ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente dal D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell'istruzione obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, <<nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali ... e si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale>> (art. 118); la seconda, <<concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva>> (art. 16).
5. La funzione docente è, anch'essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che <<la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità>>.
6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea (v. art. 3, L. n. 341 del 1990; v. anche art. 1, L. n. 270 del 1982).
6. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l'unitarietà della funzione docente, dell'esclusione degli insegnanti elementari dall'area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell'indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933.
7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso la possibilità di una interpretazione analogica, ha tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell'ipotesi in esame.
7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla "regola", bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma in coerenza con l'identità di ratio di quanto espressamente previsto (v. in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie, mediante l'interpretazione estensiva, è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione irragionevole e per questo in contrasto con il principio di uguaglianza.
8. In tal modo deve ritenersi superata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. 1578 del 1933, con l'assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.
9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: <<l'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l'esercizio della professione forense e ne consente l'isrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti>>.
10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l'esame di Avvocato (sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).
11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente all'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente Aggiunto
Dott. Raffaele Botta Dott. Paolo Vittoria
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