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Corte cost. 166/2017: inammissibile q.l.c. per retroattività di legge su "pensioni svizzere"

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Con ordinanza 4881 dell'11/3/2015 la quarta sezione Lavoro della Cassazione aveva sollevato q.l.c. dell'art. 1, comma 777, della l. 296/2006 per violazione dell'art. 117,comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1. La q.l.c. era basata sulla sentenza Stefanetti della Corte di Strasburgo e censurava la applicazione retroattiva di una norma di legge deteriore in materia pensionistica per il fatto che tale applicazione retroattiva è fatta senza che sussista equilibrio del sistema pensionistico e senza che richiesta da impellenti motivi di interesse generale.

La Corte costituzionale ha deciso per l'inammissibilità della qlc con sentenza 166/2017, stante la non unicità della soluzione costituzionalmente legittima del problema.

Importante quanto la Corte scrive al punto 7 e 8 del "considerato in diritto":

7.– Quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette “pensioni svizzere”, ex art. 1, comma 777, della citata legge n. 296 del 2006, venga a ledere il diritto dei lavoratori al “bene” della vita rappresentato dal credito relativo a pensione, non è però indicato, in termini generali, nella sentenza “Stefanetti”.

La Corte EDU fa bensì riferimento ad una riduzione comportante una perdita di circa due terzi della pensione, ma – come detto – solo con specifico riferimento alle pensioni dei singoli ricorrenti ed in esito ad una valutazione che tiene, tra l’altro, conto, quali «elementi pertinenti», dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita, il cui godimento essa Corte ritiene in concreto “ostacolato in modo sostanziale” e non proporzionato, perché implicante un “onere eccessivo” che soggetti che hanno versato contributi per tutta la vita sono costretti a sopportare.

L’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” – ai fini di una reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, che ne impedisca l’incidenza su dette pensioni in misura che risulti lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali –, come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore.

8.– La questione sollevata è, pertanto, allo stato inammissibile. Ma nel dichiararla tale, questa Corte deve tuttavia affermare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo."

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Il CNF apre alla iscrizione all'albo forense per l'abilitato titolare di contratto co.co.pro.

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(da www.servizi-legali.it )

Nella newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 29/1/2013 si legge una interessantissima risposta del CNF a quesito del COA di Parma in tema di incompatibilità all’iscrizione all’albo per soggetto che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, abbia in essere “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”. Il parere è dell'11/7/2012, dunque anteriore all'entrata in vigore della l. 247/2012, di riforma dela professione forense, la quale, all'art. 18, lett. d), sancisce che la professione forense è incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". I più interessanti spunti del ragionamento del CNF sembrano potersi valorizzare, ora, proprio in relazione al novum che deve cogliersi nel testo dell'art. 18, lettera d), della l. 247/2012 rispetto all'art. 3 della legge professionale del 1933: l'incompatibilità non sta più nell' "impiego o ufficio retribuito" ma nella "attività di lavoro subordinato" con conseguente svalutazione del rilievo negativo in precedenza riconosciuto alla stabilità nel tempo (anche relativa) del rapporto.

LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DEL C.N.F. TRATTO DALLA NEWSLETTER DI DEONTOLOGIA DEL 29/1/2013 ...

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Un revirement delle SS.UU. in virtù di giusto processo e terzietà del giudice

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(da www.servizi-legali.it )

Già con sentenza 17938 dell'1/7/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato la loro giurisprudenza in forza del principio del giusto processo e della terzietà del giudice.
Hanno allora deciso che "La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cpc, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc".
Hanno allora, tra l'altro, argomentato: "Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l'opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che <<nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all'iniziativa del medesiomo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte>> (Cass. 67/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964). Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/2009".

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Almeno assicurare la totalizzazione per il diritto alla sicurezza sociale

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Il reclamo presentato dalll'Associazione Nazionale Giudici di Pace contro l’Italia al Comitato europeo dei diritti sociali (reclamo n. 103/2013, depositato il 2/8/2014) è stato ritenuto ricevibile e verrà esaminato nel merito. L'ha deciso il Comitato europeo dei diritti sociali  in data 2/12/2015 (CC102Admiss_en). Secondo l'associazione ricorrente l'Italia avrebbe violato l’articolo 12, par. 4, lett. b, della Carta sociale europea del 1961 modificata nel 1996 (ratificata dall’Italia con legge 9/2/1999 n. 30), per cui gli Stati sono tenuti ad assicurare “l’erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti”.

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") IL RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI ...

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Cassazione 26229/2014 su principio del "pro rata" nella previdenza dei professionisti

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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 26229, depositata il 12/12/2014, ha stabilito che l’ente previdenziale dei commercialisti non puo’, con atto unilaterale (regolamentare o negoziale) adottato dopo che sia maturato il diritto alla pensione, ridurre l’importo di questa. Tanto meno può farlo adducendo generiche ragioni finanziarie: cio’ lederebbe l’affidamento del professionista pensionato, il quale è tutelato dall'art. 3 della Costituzione quanto a consistenza economica del diritto soggettivo.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 26229 DEPOSITATA IL 25/11/2014 SUL PRINCIPIO DEL "PRO RATA" NELLA PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI ...

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