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Conflitto di interessi: ecco il punto di arrivo anche per le incompatibilità forensi

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Anche nella individuazione dei conflitti di interessi che possono legittimamente fondare una previsione legislativa di incompatibilità (tra attività in generale e non solo tra attività lavorative) si deve dare attuazione al principio affermato da Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23909 del 2007, nel decidere questione solo apparentemente diversissima e cioè nel decidere circa la legittimità di un licenziamento: il conflitto di interessi può esser rilevante solo se concreto. La Cassazione, nell'occasione, fu chiamata a decidere della valenza di un conflitto di interessi solo potenziale che aveva fondato il licenziamento di un impiegato di una impresa che lo aveva ritenuto colpevole di essere contemporaneamente rappresentante legale di un'altra società. Ebbene, la Suprema Corte decise che se il conflitto di interessi è solo potenziale, e cioè ipotizzabile non in concreto ma solo in astratto, il licenziamento è illegittimo. Dette rilievo innanzitutto alle mansioni di magazziniere autista svolte dal dipendente, le quali nessuna attinenza potevano avere col rapporto tra le due società (e infatti nulla era stato dedotto in ordine alla violazione dei doveri contrattuali) e non potevano influire sul comportamento del datore di lavoro che aveva licenziato l'impiegato. Inoltre valutò che non è stata provata alcuna slealtà o scorrettezza del lavoratore. Pare importante il principio allora espresso dalla Cassazione secondo cui la valutazione dell'astratta possibilità di un conflitto di interessi tra le parti del rapporto di lavoro non contrasta logicamente con la affermazione della necessità di una verifica concreta di tale situazione.  E' un principio che occorrerà applicare per giungere ad una interpretazione non liberticida ma costituzionalmente orientata dell'art. 18, lettera d, della l 247/12.
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Corte di Giustizia su discriminazione indiretta (straordinari dei dipendenti pubblici a part time)

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La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza della I Sezione, in data 6/12/2007, in causa C-300/06) ha deciso che "L'art. 141 del Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici  che, da un lato, definisce le ore  straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia dai dipendenti a tempo parziale come ore che essi svolgono  oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall'altro lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l'orario individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell'ambito del suo orario, nel caso in cui: i lavoratori danneggiati siano per la maggior parte lavoratori di sesso femminile e la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso".
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA ...
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L'mpiegato pubblico "ex IX qualifica funzionale" va retribuito come l' "ex ruolo a esaurimento"

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Uno stralcio dalla memoria dell'Avv. Maurizio Perelli per udienza in Cassazione:

 

Punto 5) (vedasi da pag. 21 a pag. 44)

Si dimostra la infondatezza del quarto motivo di ricorso.

- 5.1 La censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 29/1993” è infondata perché l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 29/1993 non ha attinenza alcuna alla fattispecie concreta che ci occupa. Esso, infatti, si limita a stabilire la retribuzione di soggetti che nulla hanno a che fare con gli impiegati che sono parte nella presente causa.

- 5.2  Ciò a prescindere, si dimostra l’infondatezza del quarto motivo del ricorso del Ministero anche con riguardo alla censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs165/2001”.  In primo luogo tale censura si deve riconoscere infondata per il fatto che il combinato disposto dell’art. 45, comma 1, e dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 impone alla contrattazione collettiva (oltre, dunque, all’imposizione che il comma 2 dell’art. 45 rivolge alla singola Amministrazione quale datore di lavoro) di garantire “parità di trattamento” retributivo ai dipendenti pubblici. Infatti, se è vero che:

- in forza dell’art. 2, 3° comma, del d.lgs. n. 165, i CCNL debbono stipularsi “secondo i criteri” (e non soltanto “secondo le modalità”) previsti dal titolo III del medesimo decreto legislativo;

- l’art. 45 è ricompreso proprio nel titolo III del d.lgs. 165/2001,

conseguenza necessaria sarà che il primo comma dell’art. 45, là dove demanda ai CCNL di definire il trattamento economico fondamentale e accessorio non può intendersi (neppure nei casi nei quali manchi una normativa speciale di legge che ponga –come invece accade nel nostro caso- ulteriori limiti invalicabili ai contratti collettivi) quale attribuzione ai CCNL stessi di una illimitata discrezionalità, sganciata dal doveroso rispetto del criterio della garanzia della “parità di trattamento” economico di identiche attività lavorative.

Si dimostra, dunque, che i CCNL, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, non possono definire un trattamento economico fondamentale e accessorio degli impiegati ministeriali, privilegiando reiteratamente (ad ogni loro rinnovo e cioè oltre un primo periodo transitorio) e senza motivazione i funzionari ministeriali dei ruoli “ad esaurimento” rispetto ai colleghi della IX qualifica funzionale che i medesimi CCNL inquadrano in una stessa area contrattuale e sotto un'unica declaratoria di figura professionale.

 

 - 5.3 In secondo luogo, la censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs165/2001” deve comunque ritenersi infondata per un motivo attinente al rapporto tra leggi generali e leggi speciali: l’art. 45 del d.lgs. 165/2001, essendo norma generale, non può ritenersi violato dal momento che v’è necessità di dare applicazione ad una normativa speciale. Nella fattispecie che ci occupa una normativa speciale (rispetto alla norma generale dell’art. 45 del d.lgs. 165/2001) certamente esiste ed è costituita: dall’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986; dall’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993; dall’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001.

Inoltre, l’eccezione che le citate disposizioni speciali pongono alla parità di retribuzione dell’identico lavoro prestato dagli impiegati pubblici della IX qualifica funzionale e dei ruoli “a esaurimento” è una eccezione che ha natura transitoria.

Il legislatore ha chiaramente attribuito una efficacia transitoria non solo alla norma di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986 (quantificando, in deroga temporanea al detto principio di parità di trattamento, solo il trattamento economico “iniziale” della nona qualifica funzionale) ma anche alla norma di cui all’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993 (che solo al “primo” contratto collettivo di comparto successivo alla sua entrata in vigore concede di poter definire un trattamento economico particolare per gli impiegati –Direttori di divisione e Ispettori generali- dei quali sopprime i ruoli e ai quali contestualmente conserva solo le qualifiche ad personam) ed alla norma di cui all’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001. Persino le rubriche dell’art. 25 del d.lgs. 29/1993 e dell’art. 69 del d.lgs. 165/2001 recitano “Norme transitorie”.

In particolare, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, si sottolinea come non può dubitarsi che anche l’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001 abbia ribadito che agli impiegati dell’ex ruolo “ad esaurimento” (ai quali l’art. 69 solo ribadisce la conservazione delle qualifiche ad personam, mentre conferma avvenuta la soppressione dei relativi ruoli dalla data del 21/2/1993) poteva riconoscersi soltanto “a tempo” un trattamento economico privilegiato rispetto ai colleghi della nona qualifica funzionale. 

Si propone, dunque, una interpretazione secondo la quale il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento economico di mansioni uguali svolte dagli impiegati pubblici si impone ormai, nella fattispecie che ci occupa (essendo abbondantemente trascorso il periodo transitorio previsto dalla legislazione speciale ed essendo, dunque, doverosa una equiparazione al 100% tra impiegati degli ex ruoli “ad esaurimento” e i loro colleghi come l’Avv. Maurizio Perelli) anche alla contrattazione collettiva ed è un dovere la cui ottemperanza è verificabile dal giudice.

 

- 5.4 Inoltre, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso deriva dalla necessità, per codesta Corte, di fare applicazione dello ius superveniens ai fini di una interpretazione sistematica (e conforme agli artt. 3, 4, 35 comma 1, 36 comma 1, 97 della Costituzione) di tutte le norme (non solo di quelle richiamate nell’intestazione del quarto motivo del ricorso ministeriale ma anche dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 9/1986, nonché dell’art. 25, comma 4 (specialmente ultimo periodo), del d.lgs. 29/1993 e dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001) che vanno esaminate per valutare della contrarietà a legge, oppure no, della sentenza d’appello impugnata.

Lo ius superveniens in questione è costituito sia dal nuovo testo del comma 5 dell’art. 8 della l. 370/1999, sia dai commi 458 e 459 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014). 

 

- 5.5 Infine, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso del Ministero deriva dalla necessità di disapplicare la normativa italiana rilevante in causa, ove si ritenga che essa normativa debba essere  interpretata come la si interpreta nel quarto motivo del ricorso del ministero. Alla disapplicazione della normativa interna deve pervenirsi, eventualmente, previo rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE perché essa normativa interna è causa di una discriminazione indiretta per età in contrasto con la direttiva 2000/78/CE (la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).  

 

Punto 6) (vedasi da pag. 44 a pag. 45)

Si dimostra, in estremo subordine, la necessità che codesta Corte, sulla scorta dell’insegnamento di varie decisioni della Corte costituzionale (specialmente Corte cost. n. 228/1997), riconosca incostituzionale la (eventualmente ritenuta) carenza di transitorietà del privilegio retributivo accordato dalla normativa di rango legislativo agli impiegati dell’ex ruolo “ad esaurimento” e, conseguentemente, sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986.

Ciò in relazione agli articoli 3, 4, 35 comma 1, 36 comma 1, 97 della Costituzione.

Con riguardo, poi, al solo art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, la q.l.c. dovrebbe esser proposta anche per violazione dell’art. 76 Cost. (difetto di delega in relazione all’art. 2 della legge 421/1992).  

 

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Piena tutela previdenziale anche per i giudici di pace

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Comunicato Stampa di Cassa Forense, pubblicato il l'8-5-2015:
"PIENA TUTELA PREVIDENZIALE ANCHE PER I GIUDICI DI PACE
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 16 aprile, ha adottato una delibera prevista dall'art. 1 comma 5 del regolamento di attuazione dell'art. 21 l. 247/2012, per la contribuzione dovuta dagli iscritti in un albo professionale che svolgano anche funzioni di giudice di pace.
Si è stabilito che, a decorrere dall'anno 2014 (Modello 5/2015):
a. ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo venga sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti;
b. ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti.
"La delibera adottata consente di dare effettiva esecuzione alla previsione contenuta nel regolamento di attuazione dell'art. 21, l. 247/2012, tesa a riconoscere copertura previdenziale e assistenziale ad una importante categoria di professionisti che svolge anche funzioni di magistratura onoraria e che, in precedenza, era esclusa da ogni forma di tutela pensionistica" ha commentato il Presidente Nunzio Luciano a chiusura della seduta.
8 maggio 2015
" FINE DEL COMUNICATO STAMPA

SECONDO ME V'E' IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE DELLA LEGGE CHE RISERVA BEN DIVERSO TRATTAMENTO A QUELLA PARTICOLARE CATEGORIA DI AVVOCATI PART TIME CHE E' LA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO CHE NON SONO GIUDICI DI PACE.

Si confronti l'art. 21 comma 9 e 10 della l. 247/2012 con la legge che (secondo Cassa Forense) ha consentito al Comitato dei delegati di introdurre l'esclusione della restituibilità dei contributi per coloro (tra i detti impiegati pubblici non giudici di pace) che non hanno utilmente versato contributi per almeno 5 anni a Cassa Forense. 

Recita l'art. 21, comma 9, della l. 247/12: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione di contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo."

Recita il comma 10: "Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa di Previdenza e assistenza forense".

IN SINTESI ALL'AVVOCATO-GIUDICE DI PACE E' CONSENTITO BENEFICIARE DI UNA FORMA DI PREVIDENZA FORENSE MOLTO AGEVOLATA MENTRE ALL'EX AVVOCATO PART TIME CHE NON VERSO' PER ALMENO 5 ANNI A CASSA FORENSE NEPPURE SI RESTITUISCE IL VERSATO. 

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Discriminazione sul lavoro: la Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2000/78/CE ...

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La Corte di giustizia, con sentenza del 13/11/2014 nella causa C-416/13, è intervenuta a chiarire la portata della direttiva 2000/78/CE non solo in tema di divieti d'assunzione al lavoro fondati sull'età ma, più ampiamente, in tema di discriminazione dei lavoratori fondata sull'età.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-416/13 ...

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