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Cassazione Lavoro 5/5/16: repliche dell'avv. Perelli al PM su discriminazione indiretta per età

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Riporto di seguito le repliche scritte che sono state depositate per l'avv. Maurizio Perelli, nel corso dell'udienza tenutasi il 5 maggio 2016 innanzi alla Sezione Lavoro della Cassazione, contro le conclusioni del Pubblico Ministero. Si controverteva del dovere della Sezione Lavoro di disapplicare quelle norme dell'ordinamento interno (norme di legge e di vari contratti collettivi del comparto ministeri) che, in quanto prevedono, in tema di retribuzione, una discriminazione indiretta per età a danno degli impiegati dell'ex nona qualifica funzionale rispetto ai loro colleghi Direttori di Divisione e Ispettori Generali "ad esaurimento", appaiono in evidente conrtrasto con la direttiva 2000/78/CE che tal genere di discriminazioni vieta.


Queste le repliche scritte che sono state depositate:

"La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 19 aprile 2016 nella causa Dansk Industri (C-441/14), resa a seguito di quesiti pregiudiziali posti dalla Corte Suprema danese:
1) al punto 22 afferma che "il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, che la direttiva 2000/78/CE esprime concretamente, ... ora sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione”;
2) al punto 36 afferma che "il principio della non discriminazione in ragione dell’età conferisce ai privati un diritto soggettivo evocabile in quanto tale che, persino in controversie tra privati (e certamente in controversie come quella che ci occupa tra un lavoratore e un datore di lavoro pubblico), obbliga i giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio”;
3) al punto 42 e nella dichiarazione finale n. 2 afferma che tale diritto evocabile in giudizio non può esser limitato: nè in considerazione dell'affidamento del datore di lavoro che si sia conformato al diritto nazionale nel trattamento economico del lavoratore; nè per il fatto che i lavoratori discriminati in malam partem in ragione dell’età possano ottenere il risarcimento del danno causato loro dalla trasposizione inesatta della direttiva 2000/78/CE nel diritto interno.   
Con ciò la sentenza Dansk Industri chiarisce anche, per quanto riguarda la presente causa, il contenuto del diritto soggettivo dei lavoratori a non esser discriminati quanto a retribuzione (neppure indirettamente in ragione dell’età, si deve ritenere) e completa la "risposta chiara" che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già dato (come ho dimostrato ai punti 4.3; 4.3.1 e 4.3.2 della memoria depositata per il controricorrente Maurizio Perelli il 26/4/2016) su quale sia il contenuto del diritto risarcitorio del mio assistito e degli altri impiegati dell’ex IX qualifica funzionale controricorrenti in Cassazione, in quanto discriminati indirettamente per età, come categoria.    Cioè la sentenza Dansk Industri toglie ogni dubbio sul fatto che sia dovuto un risarcimento integrale (così come stabilito dalla sentenza d’appello impugnata dal Ministero) nel senso che non si possa limitare il diritto risarcitorio del mio assistito ma gli si debba concedere retroattivamente un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione da lui percepita e la retribuzione concessa alla categoria privilegiata degli Ispettori Generali “ad esaurimento”.         Ciò in linea con quanto fu sancito dalla sentenza Terhoeve (C-18/95) punto 57 e dalla sentenza Landtovà (C-399/09) punto 51, ed è stato confermato dalla sentenza Schmitzer (C-530/13) punti 42 e 44; dalla sentenza Specht (C-501/12) indirettamente ai punti 62, 64, 69, 72, 73, 87, 93, 95 e 96; dalla sentenza Unland (C-20/13) indirettamente ai punti 42, 43, 46, 67, 68 e 69; dalla sentenza Maria Auxiliadora Arjona Camacho (C-407/14) indirettamente soprattutto punti 29 e 33.
Tale "risposta chiara" e ormai completa della Corte di giustizia è rilevante, in quanto tale, ai sensi della sentenza Puligienica Facility Esco Spa del 5 aprile 2016 (causa C-689/13). Impone a codesta Sezione di giudice di ultima istanza di disapplicare la normativa interna rilevante in causa (se intesa come la intende il quarto motivo del ricorso ministeriale) anche in contrasto con la propria costante giusiprudenza e senza attivare le Sezioni Unite. In caso di dubbio sulla sussistenza della detta "risposta chiara" già data dalla Corte di giustizia si dovranno proporre quesiti pregiudiziali a quella Corte
."

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Corte EDU (Stefanetti c. Italia):contano entità del sacrificio, il "compelling general interest"

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La sentenza della Corte EDU del 15 aprile 2014 sul ricorso 21838/10 (caso Stefanetti contro Italia) e ricorsi riuniti, aggiorna la sentenza Maggio in base ad una puntuale verifica del caso concreto in ordine all'entità del sacrificio imposto dal legislatore e, più in generale, come si legge al punto 59 della sentenza, in base a "all the relevant elements of the case".

 Al punto 68, per negare la ricorrenza di una discriminazione (ex art. 14 CEDU) la sentenza sul caso Stefanetti ricorda che la sentenza Maggio, al punto 73 scriveva: ".73. E’ bene rammentare che la Legge 296/2006 è intesa a livellare qualsiasi trattamento di favore derivante dalla precedente interpretazione della normativa in vigore, che aveva garantito un vantaggio non giustificato a coloro che si trovavano nella situazione del primo ricorrente, tenendo presente le esigenze del regime previdenziale italiano". ..

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Iscrizione alla Cassa forense degli avvocati stranieri

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L'art. 13, comma 2, del Regolamento CE n. 883/04 stabilisce che "la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività". Anche il Tribunale di Arezzo si pronunciò sul punto con sentenza n. 448/2007 che ha recepito l'orientamento della Cassa Forense.

 

Cassazione conferma sentenze che negano alla IX q.f. retribuzione pari al "ruolo a esaurimento"

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La Cassazione, con sentenza 17 dicembre 2015, n. 25396, ha confermato la sua giurisprudenza ormai costante nel senso del rigetto di ricorsi in sede di legittimità con i quali si siano impugnate sentenze d'appello che (senza fondarsi sull'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986 e senza interpretarlo alla luce della sua necessaria transitorità <come intesa da Corte cost. 228/1997 e dalle sentenze della CGUE nelle cause C-20/13 Unland e C-501/12 Specht>) abbiano dato torto agli impiegati pubblici dell'ex IX qualifica funzionale i quali chiedevano parificazione stipendiale rispetto ai colleghi dell'ex "ruolo ad esaurimento".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 25396/2015 E LE RECENTI SENTENZE IVI RICHIAMATE: CASS. 5/9/2015, N. 18096 E N. 18084; CASS. 10/7/2015, N. 14442; CASS. 30/6/2015, N. 13386 ...  

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CNF a composizione variabile "fino a quando non si sia provveduto a riformare l'ordinamento forense"

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Che il CNF, come giudice speciale, possa decidere "a composizione variabile" fino a quando non si fosse provveduto a riformare l'ordinamento forense lo ha stabilito l'art. 18 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944: nei riguardi della professione di avvocato le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche gli artt. 16 e 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense". DUNQUE, ORA CHE LA RIFORMA FORENSE E' STATA FATTA (L. 247/2012) LE COSE SON CAMBIATE.

Ma andiamo per gradi, partendo da due interessanti massime in tema di composizione variabile del CNF giudice, riportate dalla newsletter di deontologia del CNF del 27/11/2012:

"Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF
Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)
"

"Le norme sulla composizione variabile del CNF
La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), nè incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)
"

Cosi dispongono gli artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23-11-1944 n. 382, "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali":

art. 16: "Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice-presidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo". Quindi nel Capo IV "Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore";

art. 18, "Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore";

art. 22, "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti".

Ebbene, con la aprovazione della riforma forense non è più vigente la norma (art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944) che consente il funzionamento del CNF giudice con la presenza di un quarto dei componenti. Il CNF deve ora operare quale giudice sempre con la totalità dei suoi membri. Evidente l'irragionevolezza (incostituzionalità) d'una tale disciplina che impedirsce in concreto al giudice di funzionare, stante l'elevato numero dei membri del CNF (vedasi al riguardo Cass 10137/2004).

L'art. 22 del D. L.vo Lgt. n. 382/1944 dispone: "Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti". Ma l'art. 18 del medesimo D. L.vo Lgt. n. 382/1944, nei riguardi della professione di avvocato prevede che le disposizioni di quella fonte legislativa (e perciò anche l'art. 22) si applicano "fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell'ordinamento forense".  Nè a tale "scadenza d'operatività" dell'art. 22 pone rimedio l'art. 37 della legge di riforma forense, che, al comma 1, prevede "Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'art. 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile" e, al comma 5, prevede che "Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio". Solo per l'attività non giurisdizionale, però! Per quella giurisdizionale deve operare il "plenum" del CNF.

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E LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SS.UU. n. 10137/2004 ...

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