Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Vincenzo De Michele sulle sentenze della CGUE di aprile 2016 "Dansk Industri" e "Puligienica"

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A proposito delle sentenze della Corte di giustizia Dansk Inustri (del 19/4/2016, in causa C-441/14) e Puligienica Facility Esco spa (del 5/4/2016, in causa C-689/13), nel sito www.europeanrights.eu (newsletter n. 56 del 15/5/2016) trovi un interessante articolo di Vincenzo De Michele, intitolato "Interpretazione conforme, disapplicazione, principio di uguaglianza e non discriminazione: attraverso la Carta di Nizza la Corte di giustizia riafferma la primazia del diritto dell'Unione e la stabilità del sistema giurisdizionale europeo".
QUESTO IL SOMMARIO:
1. La sentenza Dansk Industri della Corte di giustizia e l’applicazione orizzontale del principio Ue di uguaglianza e di non discriminazione nelle controversie tra privati.
2. Dall’interpretazione conforme alla disapplicazione della norma interna in contrasto con l’ordinamento Ue: dalla sentenza Pfeiffer alle sentenze Cordero Alonso e Fuß della Corte di giustizia.
3. La sentenza Kücükdeveci: la Corte di giustizia sembra procedere senza indugi nell’applicazione in orizzontale in controversie tra privati dei principi della Carta di Nizza.
4. La Corte di giustizia si propone come Corte costituzionale europea nella sentenza Association Belge des Consommateurs Test-Achats. Il conflitto latente con la Corte  Edu e il sostegno delle Corti costituzionali.
5. La sentenza Association de médiation sociale e l’apparente rallentamento della Corte di giustizia nell’applicazione in orizzontale alle controversie tra privati della Carta di Nizza.
6. La sentenza Dansk Industri nel cono d’ombra della Carta di Nizza e dei principi generali del diritto Ue da essa costituzionalizzati, tra interpretazione conforme “energica” e disapplicazione della norma interna “illegittima”.

IMPORTANTI LE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORE AL PARAGRAFO 6 !

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CdS 2756/15: q.l.c. di legge lesiva della finalità previdenziale dei versamenti dei professionisti

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Dal sito della Giustizia Amministrativa ( www.giustizia-amministrativa.it ) riporto l'ordinanza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 2756/2015, depositata il 4/6/2015, che solleva una interessante q.l.c. per violazione degli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53, 97 Cost. in relazione alla previdenza dei professionisti ...

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Un incontro studio del 2001 ancora attuale

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(da www.servizi-legali.it )

Da un incontro studio del 2001 ancora attuale leggi la relazione di Ignazio Patrone dal titolo "La terzietà del giudice" all'indirizzo  http://appinter.csm.it/incontri/relaz/6909.pdf

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Cass. SS.UU. 752/2007 su notifica a autorità amministrativa anzichè all'Avvocatura dello Stato

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Cassazione Sez. Un. Civili , 16 gennaio 2007, n. 752 - Pres. Carbone - Est. Toffoli.
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - In genere - Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della PA a mezzo di un funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica - Alla PA - Esclusione - Art. 23, 4° comma, legge n. 689 del 1981 - Ipotesi eccezionale.

"La notifica del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato è possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, 4° comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autorità, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato." (massima ufficiale)

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 752/2007 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

 

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Incostituzionale perchè intrinsecamente irragionevole la supertassa sulle sigarette elettroniche

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Riporto uno stralcio dalla sentenza della Corte costituzionale 83/2015:

"5.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995 è fondata.

5.1.− La disposizione impugnata, introdotta dall’art. 11, comma 22, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto ‒ IVA ‒ e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto una disciplina autorizzatoria ed impositiva per l’attività di commercio dei prodotti sostitutivi dei prodotti da fumo.

Come emerge dall’esame dei lavori preparatori, essa trova primaria giustificazione nell’esigenza fiscale, di recupero di un’entrata erariale − l’accisa sui tabacchi, con particolare riguardo alle sigarette − la quale ha subito una rilevante erosione, per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche.

Ma anche in materia tributaria, il principio della discrezionalità e dell’insindacabilità delle opzioni legislative incontra il limite della manifesta irragionevolezza, che nel caso in esame risulta varcato dalla indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente «altre sostanze», diverse dalla nicotina, purché idoneo a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio, che ne consentono il consumo, e in definitiva di prodotti che non hanno nulla in comune con i tabacchi lavorati.

La violazione del parametro di cui all’art. 3 Cost. va ravvisata nell’intrinseca irrazionalità della disposizione che assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo.

Infatti, mentre il regime fiscale dell’accisa con riferimento al mercato dei tabacchi, trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti «altre sostanze», diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo.

Appare quindi del tutto irragionevole l’estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco.

La sola indicazione dell’idoneità a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati − riferita ai prodotti non contenenti nicotina, e ai dispositivi che ne consentono il consumo – evidenzia, inoltre, l’indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria. Discende da ciò il contrasto della disposizione in esame con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui all’art. 23 Cost.

Ed invero, se è indubbio che la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, abbia carattere relativo, nel senso che lascia all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie, va rilevato – in conformità al consolidato orientamento di questa Corte − che ciò «non relega tuttavia la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad un prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini» (sentenza n. 115 del 2011).

Questa Corte ha inoltre ritenuto, sin dalle sue prime pronunce, che «l’espressione “in base alla legge”, contenuta nell’art. 23 della Costituzione», si deve interpretare «in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale»; questo principio «implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione» (sentenza n. 4 del 1957). Lo stesso orientamento è stato ribadito in tempi recenti, quando la Corte ha affermato che, per rispettare la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è quanto meno necessaria la preventiva determinazione di «sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa» (sentenze n. 350 del 2007 e n. 105 del 2003), richiedendo in particolare che «la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione» (sentenze n. 190 del 2007 e n. 115 del 2011).

Viceversa, la norma dell’art. 62-quater del d.lgs n. 504 del 1995, affida ad una valutazione soggettiva ed empirica − la idoneità di prodotti non contenenti nicotina alla sostituzione dei tabacchi lavorati – l’individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo. Né l’elasticità delle indicazioni legislative è accompagnata da forme procedurali partecipative, già indicate da questa Corte come possibile correttivo (sentenze n. 180 e n. 157 del 1996; n. 182 del 1994; n. 507 del 1988).

La disposizione in esame costituisce quindi violazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., che impone al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente i criteri direttivi e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.l.gs. n. 504 del 1995, nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 188 del 2014, nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo."

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Non si può per legge di parlamento rendere la gente morale - ed è già qualche cosa (O. Wilde)