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PSEUDO riforma forense ostacola la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione

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(da www.servizi-legali.it ) La legge di riforma forense (l. 247/12) ostacola la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Questa andrebbe perseguita soprattutto con una più razionale organizzazione della pubblica amministrazione, capace di rafforzare l'organigramma attraverso l'inserimento e la valorizzazione di ruoli professionali. La legge di riforma della professione forense (art. 18, lett. d) va in senso contrario: reintroduce, infatti, l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato (incompatibilità che -a mio avviso e contrariamente a quanto ritenuto dalle sentenze delle SSUU Civili della Cassazione n. 11833/2013 e n. 27266/2013- era stata appena abrogata "in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012" in forza dell'art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/2011).

Escludere i c.d. "avvocati-part-time" dalle pubbliche amministrazioni va contro i più seri intenti di riforma delle pubbliche amministrazioni: la funzionalità dei publici poteri, infatti, deve essere incentivata con interventi che ridisegnino in primo luogo competenze e organigrammi nel segno della professionalità vera (come quella quotidianamente aggiornata dalla frequenza delle aule di giustizia). Si dovrebbe assicurare all'ente pubblico lo stabile consiglio dei suoi dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, ammettendo questi ultimi all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati entro i limiti che Corte cost. 189/2001 ha ritenuto l' "uovo di Colombo" per conciliare risparmi notevoli per le pubbliche finanze, miglioramento delle capacità professionali dell'apparato pubblico, salvaguardia della libertà di lavoro professionale.  Quale sia la strada per combattere seriamente la corruzione dei pubblici poteri lo scrissero a chiare note, con riguardo particolare agli enti locali, i professori Cassese, Pizzorno, e Arcidiacono, chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, istituito con decreto n. 211 del 30.9.1996 dall’allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. «Una delle ragioni principali della corruzione -scrissero- è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».

E' dunque evidente che sussistono motivi imperativi di interesse generale per confermare, e non per escludere, la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio delle professione forense (in linea, peraltro con quanto si legge a pag. 47 dell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione). Parimenti evidente è che non sussiste nessun motivo di interesse generale (e men che mai un motivo di interesse generale che possa definirsi imperativo e dunque tale da giustificare, in base al diritto dell'Unione europea, la reintroduzione di una misura, quale l'incompatibilità, che restringa la libertà d'accesso alla professione di avvocato) per reintrodurre la detta incompatibilità in un ordinamento che continua a tollerare i parlamentari-avvocati, i giudici onorari-avocati, i commissari governativi-avvocati, i sindaci e presidenti di Regione o Provincia- avvocati, i giudici ausiloiari di Corte d'appello-avvocati (per non parlare dei ministri, viceministri, sottosegretari di Stato, che, invece d'essere cancellati dall'albo appena nominati, si vorrebbe solo sospendere dal temporaneo esercizio in prima persona della professione forense, permettendogli però di essere al vertice della società tra avvocati che continui a lavorare a pieno ritmo mentre essi ricoprono la carica di ministro, viceministro o sottosegretario).

 

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Art. 18, lettera d, della l. 247/2012: incompatibilità "DA ATTIVITA' " e non più "DA IMPIEGO"

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Si legge nella sentenza 11833/2013 delle SS.UU. Civili della Cassazione (pag. 19 e 20) e nella sentenza 27266/2013 delle medesime SS.UU. (pag. 16): "Deve inoltre aggiungersi che la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ancorché non suscettibile di efficacia immediata (invero l'art. 1 terzo comma prevede che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore..."), conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense; infatti, considerato che l'art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate", e che l'art. 18 lettera d) prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato."

Ebbene, in senso contrario alle riportate affermazioni delle SS.UU. si deve ritenere che la legge di riforma forense n. 247/12 abbia abrogato la l. 339/03 (se la l. 339/03 non si ritenga già abrogata, in data 13 agosto 2012, dall'art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/11 in combinato disposto con la lettera a del comma 5 del medesimo art. 3) o ne determini sopravvenuta incostituzionalità.  Ciò in conseguenza dell'innovativa formulazione dell'art. 18, lettera d), della l. 247/12 rispetto al previgente art. 3 del r.d.l. 1578/1933. Peraltro,  ai sensi dell'art. 65 l. 247/12, l'incompatibilità "da impiego" (stabilita dall'art. 3 del rdl 1578/1933) che è stata sostituita dalla incompatibilità "da attività" (stabilita dall'art. 18, lettera d, della l. 47/12) è inapplicabile già prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla l. 247/12 e, in particolare, già prima del regolamento sulla cancellazione dall'albo previsto dall'art. 15, co 2, della legge 247/12, perchè:

- in primo luogo,  non può qualificarsi "compatibile" con l'incompatibilità "da attività";

- in secondo luogo, non è "riconducibile agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato";

- in terzo luogo, non è "necessario" applicarla, essendo sufficiente l'attivazione del potere di controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine.

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Cass. Lav. 13579/16 su art. 36 Cost. e impiego pubblico: retribuite mansioni superiori di 2 livelli

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Si legge nella sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 4 luglio 2016, n. 13579 (Pres. Napoletano, Rel. De Gregorio) che ha rigettato ricorso dell'I.N.P.S.:

"6.3 L’estensione della norma costituzionale [art. 36 Cost.] all’impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come – pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell’impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione non priva di vicoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell’art. 48 del suddetto decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall’art. 36 Cost.. Principio questo che per poggiare sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo – qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare una attività contrassegnata dall’implicazione della stessa persona del lavoratore, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia – da un lato ha portato autorevole dottrina a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall’altro ha spinto ad affermare, sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della sufficienza e della proporzionalità ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi, che l’attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione del datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto) attestano una dimensione sociale della retribuzione e la sentita esigenza della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore.

6.4  .... Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130 cui adde, da ultimo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13877, che precisa anche che l’applicazione dell’art. 36 Cost. non debba però necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza; ed ancora per lo stesso indirizzo: Cass. 14 giugno 2007 n. 13877; Cass. 8 gennaio 2004 n. 91; Cass. 4 agosto 2004 n. 19444).

6.5. Corollario di quanto sinora esposto è che – stante la valenza generale dei criteri parametrici fissati dalla norma costituzionale in materia di retribuzione – il disposto dell’art. 36 Cost. non può non trovare applicazione anche nelle fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell’attività prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento (cfr. sul punto: Cass. 25 ottobre 2004 n. 20692)."

 

 

Casse professionali: Cass., SS.UU., 18136/15 sul principio del pro rata

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La Cassazione a Sezioni Unite conferma la linea tracciata dalla sentenza 17742/2015 in tema di pro rata. Infatti, con sentenza 18136/2015 ha affermato i seguenti principi di diritto:

"A) Nel regime dettato dalla l. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportate dalla l. 27.12.06, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell'art. 3, c. 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del  pro rata -il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periodi commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti- ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali  (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera -per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006- il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece  per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dalla citata l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente"  -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.  Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla l. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03).

In relazione alla tematica (non oggetto immediato della sentenza delle SS.UU.) del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, pare importantissimo che le SS.UU.:

1) abbiano rilevato (al punto 8.5 della motivazione) che"Con riferimento agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza generale ... e nel rispetto dei principi di autonomia del d.lgs. 509 del 1994, la stessa legge [la n. 335 del 1995] stabilì che "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (art. 3, c. 12)";

2) abbiano rilevato (al punto 8.8 della motivazione) che l'ultimo periodo del comma 763 dell'art. 1 della l. 296/06, dopo le modifiche apportate all'art. 3, c. 12, stabilì che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge";

3) abbiano rilevato (al punto 8.10 della motivazione) che ll'art. 1, c. 488, della legge 27.12.13, n. 147, prevede che "L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri viglanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine";

4) abbiano, infine, chiarito (al punto 14.3 della motivazione) la portata dell'interpretazione autentica del riportato secondo periodo del detto comma 763, fornita dal citato comma 488. Hanno scritto, al riguardo, le SS.UU.: "14.3. In definitiva, dunque, esisteva una oggettiva ambiguità della disposizione del secondo periodo dell'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, che giustifica l'intervento di interpretazione autentica. La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del  legislatore. Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della CNPR di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati ... ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296."

A mio avviso, anche in relazione alla tematica del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, le sentenze delle SS.UU. della Cassazione n. 18136/2015 e 17742/2015 hanno detto l'ultima parola: LA CASSA FORENSE NON AVEVA E NON HA IL POTERE DI ABROGARE (CON DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI) LA PREVIGENTE PREVISIONE LEGISLATIVA DELLA RESTITUIBILITA' DEI CONTRIBUTI AD ESSA VERSATI DAGLI AVVOCATI: CIO' PER IL SEMPLICE FATTO CHE L'ABROGAZIONE DEL DIRITTO ALLA DETTA RESTITUZIONE NON PUO' FARSI RIENTRARE NEL CONCETTO (DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DELLA L. 335/95) DI "RIPARAMETRAZIONE DI UN CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO".

Sempre in relazione alla tematica del diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati alla Cassa Forense, ritengo che sia certamente importante (con possibili e fruttuosi approfondimenti) esaminare il punto 15 in relazione al 15.3 e 15.4 della motivazione della sentenza 18136/2015: VANNO DIMOSTRATE IN GIUDIZIO LE RAGIONI PER LE QUALI LA LEGGE CHE SI RITENESSE AVER FACOLTIZZATO IL COMITATO DEI DELEGATI AD ABROGARE IL PREVIGENTE DIRITTO A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI A CASSA FORENSE SAREBBE INCOSTITUZIONALE E CONTRARIA AL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 1 ALLA CEDU E ALL'ART. 14 CEDU.

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A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona secondo la Chiesa cattolica

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Dal compendio del catechismo della Chiesa cattolica:

"513. Che significato ha il lavoro per l'uomo? (2426-2428   2460-2461) Il lavoro per l'uomo è un dovere e un diritto, mediante il quale egli collabora con Dio creatore. Infatti, lavorando con impegno e competenza, la persona attualizza capacità iscritte nella sua natura, esalta i doni del Creatore e i talenti ricevuti, sostenta se stesso e i suoi familiari, serve la comunità umana. Inoltre, con la grazia di Dio, il lavoro può essere mezzo di santificazione e di collaborazione con Cristo per la salvezza degli altri.

514. A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona? (2429 2433-2434) L'accesso a un sicuro e onesto lavoro deve essere aperto a tutti, senza ingiusta discriminazione, nel rispetto della libera iniziativa economica e di un'equa retribuzione.

515. Qual è la responsabilità dello Stato circa il lavoro? (2431) Allo Stato spetta di procurare la sicurezza circa le garanzie delle libertà individuali e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti; di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico. In rapporto alle circostanze, la società deve aiutare i cittadini a trovare lavoro."

 


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La disobbedienza, per chiunque conosca la storia, è la virtù originale dell'uomo. Con la disobbedienza il progresso è stato realizzato; con la disobbedienza e con la rivolta (O. Wilde)