(da www.servizi-legali.it )
La legge di riforma forense (l. 247/12) ostacola la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Questa andrebbe perseguita soprattutto con una più razionale organizzazione della pubblica amministrazione, capace di rafforzare l'organigramma attraverso l'inserimento e la valorizzazione di ruoli professionali. La legge di riforma della professione forense (art. 18, lett. d) va in senso contrario: reintroduce, infatti, l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato (incompatibilità che -a mio avviso e contrariamente a quanto ritenuto dalle sentenze delle SSUU Civili della Cassazione n. 11833/2013 e n. 27266/2013- era stata appena abrogata "in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012" in forza dell'art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/2011).
Escludere i c.d. "avvocati-part-time" dalle pubbliche amministrazioni va contro i più seri intenti di riforma delle pubbliche amministrazioni: la funzionalità dei publici poteri, infatti, deve essere incentivata con interventi che ridisegnino in primo luogo competenze e organigrammi nel segno della professionalità vera (come quella quotidianamente aggiornata dalla frequenza delle aule di giustizia). Si dovrebbe assicurare all'ente pubblico lo stabile consiglio dei suoi dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, ammettendo questi ultimi all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati entro i limiti che Corte cost. 189/2001 ha ritenuto l' "uovo di Colombo" per conciliare risparmi notevoli per le pubbliche finanze, miglioramento delle capacità professionali dell'apparato pubblico, salvaguardia della libertà di lavoro professionale.
Quale sia la strada per combattere seriamente la corruzione dei pubblici poteri lo scrissero a chiare note, con riguardo particolare agli enti locali, i professori Cassese, Pizzorno, e Arcidiacono, chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione”, istituito con decreto n. 211 del 30.9.1996 dall’allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. «Una delle ragioni principali della corruzione -scrissero- è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».
E' dunque evidente che sussistono motivi imperativi di interesse generale per confermare, e non per escludere, la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio delle professione forense (in linea, peraltro con quanto si legge a pag. 47 dell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione). Parimenti evidente è che non sussiste nessun motivo di interesse generale (e men che mai un motivo di interesse generale che possa definirsi imperativo e dunque tale da giustificare, in base al diritto dell'Unione europea, la reintroduzione di una misura, quale l'incompatibilità, che restringa la libertà d'accesso alla professione di avvocato) per reintrodurre la detta incompatibilità in un ordinamento che continua a tollerare i parlamentari-avvocati, i giudici onorari-avocati, i commissari governativi-avvocati, i sindaci e presidenti di Regione o Provincia- avvocati, i giudici ausiloiari di Corte d'appello-avvocati (per non parlare dei ministri, viceministri, sottosegretari di Stato, che, invece d'essere cancellati dall'albo appena nominati, si vorrebbe solo sospendere dal temporaneo esercizio in prima persona della professione forense, permettendogli però di essere al vertice della società tra avvocati che continui a lavorare a pieno ritmo mentre essi ricoprono la carica di ministro, viceministro o sottosegretario).
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Si legge nella sentenza 11833/2013 delle SS.UU. Civili della Cassazione (pag. 19 e 20) e nella sentenza 27266/2013 delle medesime SS.UU. (pag. 16): "Deve inoltre aggiungersi che




Dal compendio del catechismo della Chiesa cattolica: