La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con sentenza 424/2014, depositata il 15 maggio 2014, chiarisce la responsabilità delle pubbliche amministrazioni per omissione degli adempimenti di pubblicità d'affidamento delle consulenze e sterne.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 424/2014 DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO ...
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La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-532/15 e C-538/15 ha dichiarato:
"1) L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.
2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C‑532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C‑538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna)."
Interessanti soprattutto i seguenti passaggi della sentenza in ordine alla prima dischiarazione:
28 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20 e giurisprudenza citata).
33 In via preliminare, contrariamente agli argomenti dell’Eurosaneamientos e a., del Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) e del governo austriaco, occorre rilevare che gli onorari fissati dal regio decreto n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto18 e giurisprudenza citata).
34 Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256 punto 19 e giurisprudenza citata).
35 Da una giurisprudenza costante risulta che si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47 e giurisprudenza citata).
Interessanti soprattutto i punti da 43 a 56 della sentenza in ordine alla seconda dichiarazione della CGUE.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE ...
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Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015): "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."
Il comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/08 (come da ultimo sostituito dal comma 248 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015) recita: "Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".
Lo stesso d.lgs. 286/2005, all'art. 4, comma 2, stabilisce che "sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale".
In tema di “costi minimi” dell'autotrasporto la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulle q.l.c. sollevate in tema dal Tribunale di Lucca e da quello di Trento (atto di promovimento 160/2013). La fissazione della discussione in Camera di consiglio, invece che in seduta pubblica, lascia prevedere due possibili esiti: 1) che la Corte costituzionale sollevi innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE) per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono in un recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento sanzionatorio I748 del 22/10/2014 nei confronti del Consiglio Nazionale Forense - vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123); 2) che la Corte costituzionale, seguendo l’interpretazione delle norme UE fornita dalla sentenza della Corte di giustizia del 4/9/2014 sui costi minimi (sentenza in causa C-184/13 che decise la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal TAR Lazio) ritenga doversi procedere ad immediata disapplicazione del comma 250 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 e, conseguentemente, qualifichi inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi.
Inoltre, non è da escludere che della vicenda si occupi (a seguito di segnalazione degli interessati) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In tal caso, molto probabilmente l’Autorità non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13. A mio avviso, l’esito più probabile dell’esame della questione da parte dell’Autorità potrebbe essere una “segnalazione a Governo e Parlamento” nel senso della contrarietà dell’art. 1, comma 250, della legge 190/2014, rispetto all’art. 101 del TFUE. Lo si può prevedere anche perchè, con provvedimento I748 del 22/10/2014, l’Autorità ha pesantemente sanzionato il Consiglio Nazionale Forense proprio per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.
Intanto il TAR Lazio, con sentenza n. 2889/2015, depositata il 20/2/2015 (vedi anche la sentenza 2896/2015, anch'essa depositata il 20/2/2015), ha dato una interpretazione dell'l'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, affermandone la portata liberalizzatrice con queste parole: "la disciplina dei costi del trasporto di merci su strada, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014". Ha di seguito precisato il perchè della sopravvenuta liberalizzazione, affermando: "Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n. 113/1985 e n. 170/1984), a disapplicare l’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio".
Intanto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 24/2/2015, in ossequio all'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, ha pubblicato sul suo sito i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi".
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Il 5/12/2014, nella rivista on line dell'Associazione Italiana Costituzionalisti n. 4/2014, è stato pubblicato un articolo di Mario Midiri, intitolato "LE REGIONI, LA CORTE E L’ANTITRUST". Questo l'indice: 1. Le Regioni e la promozione della concorrenza 2. La sentenza n. 325/10 sui servizi pubblici locali: un colpo per le Regioni? 3. Il nuovo potere d’azione dell’Autorità per la concorrenza. 4. La Corte sul potere d’azione di Agcm: la sentenza n. 20/2013. 5. Un fardello improprio per il giudice amministrativo?
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