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Cassazione SS.UU. 27266/2013 non convince in tema di abrogazione della l. 339/03

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Si legge sul sito della Cassazione (servizio novità), riguardo alla sentenza 27266/2013 delle SS.UU. civili:  "Sentenza n. 27266 del 05/12/2013 inserito il 13/12/2013
AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI PUBBLICI PART-TIME SVOLGENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO EX L. N. 662 DEL 1996 - INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLA L. N. 339 DEL 2003 - ABROGAZIONE IN FORZA DI NORME SUCCESSIVE - ESCLUSIONE
La disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time e professione forense, non è stata tacitamente abrogata dalle norme successive, di cui al d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv., con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ..."

 EBBENE, LE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE SBAGLIANO! LEGGI QUI I MIEI RILIEVI IN TEMA DI ABROGAZIONE DELLA L. 339/2003.

Basterebbe, per confutare le argomentazioni della sentenza 27266/2013 in tema di abrogazione della l. 339/03: 1) considerare la valenza dei decreti legislativi e del testo Unico che il Governo deve emanare ex art. 64 l. 247/12 per rilevare le disposizioni (anche implicitamente) abrogate e quelle ancora vigenti, di rango primario e secondario; 2) considerare che, previo giudizio di compatibilità, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti, ancorché non richiamate dalla legge di riforma forense (articolo 65, comma 1, l. 247/12). L'art. 64, "Delega al Governo per il testo unico", recita:
"1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di  riordino delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  professione   forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) accertare la vigenza attuale  delle  singole  norme,  indicare quelle  abrogate,  anche  implicitamente,  per  incompatibilita'  con successive disposizioni, e quelle che, pur  non inserite  nel  testo unico, restano in vigore; allegare  al  testo  unico  l'elenco  delle disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate;
    b)  procedere  al  coordinamento  del  testo  delle  disposizioni vigenti  apportando,   nei   limiti   di   tale coordinamento,   le modificazioni  necessarie  per  garantire  la   coerenza   logica e sistematica  della  disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
  2.  Al  fine  di  consentire  una  contestuale  compilazione  delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti  la  professione di avvocato, il Governo e'  autorizzato,  nella adozione  del  testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
  3. Dalle disposizioni del presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

L'art. 65, "Disposizioni transitorie", al comma 1, recita:
"Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  previsti nella  presente  legge,  si  applicano  se  ecessario  e  in  quanto compatibili le  disposizioni  vigenti  non  abrogate,  anche  se  non richiamate."

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Corte europea dei diritti dell'uomo: sentenza del 30/4/15 su imparzialità di giudice

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, ha deciso con sentenza, il 30/4/2015 il ricorso n. 6899/12 Mitrinovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Riporto di seguito le interessanti le motivazioni della violazione dell'art. 6 CEDU e la decisione ....

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Leggi tutto...
 

PNRR: elenchi di professionisti, esperti, personale di alta specializzazione. Zero incompatibilità

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Il Decr. 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (GU n. 268 del 2021) disciplina le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

Per iscriversi agli elenchi del Portale sono richiesti i seguenti requisiti:

- cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere in quiescenza;

- per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4;

- per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;

- per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Importantissimo il fatto che l'art. 31 del D.L. n. 152/2021 incentivi il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del PNRR disponendo che per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e che l'eventuale assunzione non consente in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

Inoltre, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai rispettivi regimi previdenziali obbligatori, ed è escluso qualsiasi onere a loro carico per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati nel caso in cui non optino per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.

Per chiara dimostrazione dell'irragionevole disparità di trattamento e discriminazione degli abilitati alla professione forense che sono impiegati a tempo indeterminato e in part time nella pubblica amministrazione, i quali continuano ad essere sottoposti ad una assurda incompatibilità all'esercizio della professione forense, vedi Corte cost. 189/2001.


 

Intestazione provvisoria di veicoli noleggiati:TAR Lazio sospende circolare Min. Trasporti 15513/14

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Il TAR Lazio, sezione terza ter, con le ordinanze cautelari n. 6056 e n. 6057 del 27/11/2014 ha sospeso cautelarmente, con riferimento alla locazione senza conducente, la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 15513 del 10/7/2014, con la quale si disciplina l'obbligo di intestazione provvisoria dei veicoli in disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di soggetti diversi dagli intestatari della carta di circolazione. L'udienza di merito è stata fissata al 28/5/2015.

I ricorsi che hanno originato le due ordinanze cautelari sono stati presentati per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
a) circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r.. n. 495/1992;
b) nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12;
c) circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2009;
d) circolare MIT prot. n. 85582 del 18/09/2007.

Questa la motivazione delle due ordinanze:
"Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse (ai fini prettamente cautelari) delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la “locazione senza conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare);
Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica udienza indicata nel dispositivo
".

Rilevano, in argomento, gli articoli 93, 94 e 94-bis del codice della strada.

Il 93, intitolato "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", recita:
"1.  Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3.  La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5.  Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6.  Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7.  Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8.  Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.
9.  Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (464) ad euro 674 (464) . La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10.  Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11.  I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12.  Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (466) e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento
."

Il 94, intitolato "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario" recita:
"1.  In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3.  Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526.
4.  Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 ad euro 1.762.
4-bis.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3
."

Il 94-bis, intitolato "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli", recita:
"1.  La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 ad euro 2.108. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3.  Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
4.  Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
5.  La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6.   Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7.   Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8.   In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori
."

EBBENE, SE E' CERTO CHE PER IL MOMENTO RISULTA SOSPESA L'APPLICAZIONE SOLO DI UNA PARTE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 15513 DI LUGLIO 2014 (IL PUNTO "E.3 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE, ART. 247-BIS, COMMA 2, LETTERA B"  A PAG. 16 E 17 DELLA CIRCOLARE) E CHE SOLO TALE PARTE DELLA CIRCOLARE CADREBBE A SEGUITO DEI RICORSI AL TAR LAZIO IN QUESTIONE, ALTRETTANTO CERTO MI PARE CHE NON HA SENSO SOSTENERE CHE DALL'ART. 94, COMMA 4-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA SI POSSA RICAVARE UN PRINCIPIO GENERALE PER CUI VANNO ANNOTATE SOLO FATTISPECIE DI ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA' A TITOLO GRATUITO.

SIGNIFICHEREBBE COMPLICARE LA VITA IN MISURA SPROPORZIONATA A CHI NON SI RELAZIONA CON GLI ALTRI NON SOLO CON CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E MANTENERLA (UN PO') PIU' SEMPLICE ALL'IMPRENDITORE O A CHI PONE IN ESSERE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO: SEMPLICEMENTE INCOSTITUZIONALE !

CREDO CHE SE IL TAR NON RICONOSCERA' CHE IL COMMA 4-BIS DELL'ART. 94 DEL CODICE DELLA STRADA DEVE ESSER DISAPPLICATO PER CONTRASTO COL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DOVRA' SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL MEDESIMO COMMA,, NON POTENDO INTENDERLO COME PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NON ESTESO ANCHE AI CASI IN CUI LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO DERIVI DA CONTRATTI A TITOLO ONEROSO (NELLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA AL TAR SINTRATTA DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE).

LEGGI DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", LE ORDINANZE N. 6056 E N. 6057 DEL TAR LAZIO ...

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Ricongiunzione e totalizzazione per Cass. 2225 del 25/1/2015

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Si legge in Cass. Lav., ord. 2225 del 25/1/2019:

"9. quanto alla ricostruzione storico-sistematica dell'istituto della totalizzazione valgono i seguenti snodi:

- Corte Cost. n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato il diritto a pensione, oltre alla ricongiunzione dei periodi contributivi, spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del conseguimento di una pensione unica;

- l'articolo 71 della legge n. 38 del 2000 ha esteso l'ambito di applicazione della totalizzazione ai lavoratori le cui pensioni erano liquidate con il sistema retributivo, o misto, senza tuttavia abrogare le precedenti disposizioni, contenute nell'articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, valide per i lavoratori le cui pensioni erano liquidate, esclusivamente, con il sistema di calcolo contributivo;

- agli effetti del diritto alla totalizzazione, anche per il legislatore del 2000 i periodi di contribuzione, da cumulare, non devono essere coincidenti, il lavoratore non deve aver maturato il diritto a pensione nel regime generale, nei regimi speciali sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quello generale, ed anche nei regimi «privatizzati» di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nei quali egli sia, o sia stato, iscritto (ulteriore fattispecie di totalizzazione non prevista per il conseguimento della pensione di anzianità, ma soltanto per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti);

- Corte Cost. n. 198 del 2002 ha chiarito che, nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non costituisce un istituto di carattere generale; il precedente esaminato dalla sentenza n. 61 del 1999 della stessa Corte era delimitato al caso specifico «del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto»; per funzione e finalità, la totalizzazione era volta a consentire al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, contributi versati, in ragione di percorsi lavoratori intrapresi, a diverse istituzioni previdenziali in corrispondenza con la crescente flessibilità dei rapporti di lavoro;

- la legge di delegazione n. 243 del 2004 (di riforma del sistema previdenziale e pensionistico) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rivedere e ridefinire la disciplina della totalizzazione, estendendone ulteriormente l'operatività;

- la potestà legislativa delegata è stata attuata con il decreto legislativo n. 42 del 2006 che estende la totalizzazione anche ai lavoratori che già abbiano maturato il diritto a pensione presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, ma non siano ancora titolari di «trattamento pensionistico autonomo»;

- il predetto decreto legislativo n. 42 del 2006 disciplina la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento (oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti) anche della pensione di anzianità (art. 1, comma 1); indica nell'Inps (e non più, separatamente, nelle singole gestioni) l'ente previdenziale tenuto ad erogare le quote di pensione che esse stesse liquidano, previa stipulazione di «apposite convenzioni con gli enti interessati»; prevede che ogni singola quota della pensione «totalizzata» sia calcolata (non più sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento, ma) «esclusivamente con le regole del sistema contributivo»; prevede, inoltre, che il diritto a pensione sorga, soltanto, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un'età di 65 anni, ovvero abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti (diversi dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva) previsti «dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia» ed, infine, che i periodi dì contribuzione siano considerati «tutti e per intero»;

- la legge n. 247 del 2007, per finire, ha ulteriormente ampliato i limiti soggettivi di utilizzabilità della totalizzazione modificando anche il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, abrogando le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale»;

10. la descritta disciplina della totalizzazione non ha in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 1997, limitandosi a consentire di valorizzare, effettivamente, tutti i contributi versati, dal lavoratore, nel corso della sua intera vita lavorativa, per conseguire il diritto a pensione o ad una pensione più elevata;"

 

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.

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