 
Riporto di seguito lo Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
LE DISPOSIZIONI SOTTOLINEATE MI PAIONO VIOLATIVE DEL DIRITTO ALLA CONCORRENZA PERCHE' DISEGNANO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE UN RUOLO DA "ARBITRO" E CONTEMPORANEAMENTE "GIOCATORE".
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO INTERVERRA' ?
DOVREBBE APPARIRE EVIDENTE CHE L'ART. 9 DELLA L. 247/2012, NEL PREVEDERE CHE L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA E LA SUA REVOCA SPETTA AL CNF, ESCLUDE IMPLICITAMENTE CHE IL CNF STESSO POSSA RIVESTIRE ALTRI RUOLI, NEMMENO QUELLI DI "FACILITATORE DELLA FORMAZIONE".
Domandiamoci: un tale regolamento potrebbe essere accusato di avallare pratiche commerciali scorrette del CNF nei confronti di "avvocati consumatori"?
La domanda nasce dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 resa nella causa C-59/12. La risposta credo debba essere "perchè no?".
La Corte (Prima Sezione) ha infatti dichiarato:
"La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia."
Riporto di seguito il comunicato stampa della Corte di giustizia. Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di giustizia clicca qui.
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 126/13
Lussemburgo, 3 ottobre 2013
Sentenza nella causa C-59/12
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V
Il divieto di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori si applica anche alle casse malattia del regime legale
Né la loro missione di interesse generale né il loro status di organismo di diritto pubblico giustificano che esse siano sottratte a tale divieto
Dopo aver avuto più volte occasione di affermare che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (noa 1), che vieta tali pratiche nei confronti dei consumatori, è caratterizzata da una sfera di applicazione ratione materiae particolarmente ampia (nota 2), la Corte di giustizia precisa per la prima volta che lo stesso vale quanto alla sfera di applicazione ratione parsonae della direttiva stessa.
Infatti, con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la direttiva si applica a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.
Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.
Nella specie, la Corte risponde a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la BKK, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico.
Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la BKK aveva diffuso sul proprio sito Internet, nel 2008, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva, come sostenuto dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tale giudice si è chiesto, tuttavia, se la direttiva e, quindi, il divieto che essa prevede, fosse applicabile alla BKK, in quanto organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. ...
Nota 1 : Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22). Nota 2 : V., inter alia, sentenza della Corte del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11 (v. anche comunicato stampa n. 113/13)....
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A pag. 129 e 130 della Relazione annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata il 31/3/2014, si legge: "Nella sentenza 9 gennaio 2013, n. 125, Posta elettronica ibrida, il TAR Lazio, nel confermare la competenza dell’Autorità in ordine alla valutazione di compatibilità di una normativa statale con i divieti stabiliti dall’ordinamento comunitario, ha affermato che “seppur è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 81 CE e 82 CE riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa, non può tuttavia escludersi l’applicabilità di tali norme nelle ipotesi in cui un comportamento anticoncorrenziale venga imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest’ultima crei un contesto giuridico che di per sé elimini ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro”. Per quest’ultima ipotesi, il giudice ha ribadito, da un lato, che gli artt. 81 e 82 CE (ora, artt. 101 e 102 TFUE), in combinato disposto con l’art. 10 CE (ora art. 4, comma 3, TFUE), “obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese” e, dall’altro, che “il principio del primato del diritto comunitario esige che, in caso di contrasto con una norma comunitaria, qualsiasi disposizione nazionale, sia anteriore che posteriore alla stessa, debba essere disapplicata e che siffatto obbligo incombe non solo sul giudice nazionale ma anche su tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative”. Inoltre, lo stesso giudice di primo grado, nel richiamare i principi fissati nella sentenza della Corte di Giustizia 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), ha riconosciuto che con la stessa è stato attribuito “un ruolo centrale alle autorità di concorrenza in relazione alla vigilanza sul rispetto degli artt. 81 e 82 CE”, pervenendo alla conclusione che “l’effetto utile delle norme comunitarie sarebbe affievolito se, nell’ambito di un’inchiesta sul comportamento di imprese ai sensi dell’art. 81 CE, l’Autorità non potesse accertare se una misura nazionale sia in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 e 81 CE”, al fine di intervenire con le misure appropriate, che, “in siffatte ipotesi, consistono nella disapplicazione delle norme contrastanti” (TAR Lazio, 9 gennaio 2013, n. 125, Posta elettronica ibrida). Nello stesso contesto, il TAR Lazio ha altresì precisato come, al di fuori del profilo sanzionatorio, “la Corte di Giustizia non abbia affrontato espressamente la questione della disapplicazione delle norme nazionali c.d. in malam partem, ovvero in senso sfavorevole agli operatori economici sottoposti al procedimento, con ciò optando per l’irrilevanza della questione, dovendo (…) rilevarsi, in proposito, che la disapplicazione di norme nazionali contrastanti con norme comunitarie da parte di giudici e autorità amministrative è misura che discende dalla efficacia diretta di alcune norme comunitarie (tra cui, come più volte illustrato, gli artt. 81 e 82 CE), con la connaturale conseguenza che la disapplicazione di norme interne con esse contrastanti determini, da un lato, effetti favorevoli per i titolari dei diritti riconosciuti dalle norme comunitarie e, dall’altro, effetti sfavorevoli nei confronti di quei soggetti che beneficiavano della «copertura» della normativa interna dichiarata illegittima”.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 125/2013 DEL TAR LAZIO...
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L'Antitrust, con provvedimento n. 24836 pubblicato sul Bollettino A.G.C.M. n. 14 del 7/4/2014, ha avviato una istruttoria nei confronti di Confiac - Confederazione italiana delle associazioni condominiali, per accertare l'esistenza di violazioni all'art. 2 della legge 287/90 o dell'art. 101 TFUE. L'istruttoria avrà ad oggetto il TARIFFARIO MINIMO PER GLI AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO adottato da Confiac e riguardato come eventuale intesa anticoncorrenziale tra imprese e abuso di posizione dominante.
LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DAL PROVVEDIMENTO DELL'ANTITRUST ...
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Lessi su ilsole24ore del 25/6/2015, in un articolo intitolato "Il Tribunale accoglie il ricorso: de Magistris resta in carica", che il sindaco di Napoli, Gianni de Magistris, avrebbe lanciato una dura stoccata all'ex ministro, avv. Severino, affermando: "Speriamo che la Severino spieghi perchè ha preso certe decisioni. La Severino è l'avvocato di Romano Prodi , parte civile nel processo in cui sono stato condannato in primo grado. Mentre lo studio Severino con legittimo accanimento portava avanti il processo di primo grado nei miei confronti, la Severino ministro scriveva una norma inserendo l'abuso d'ufficio non patriminiale tra i reati. Tutto ciò sapendo esattamente che, se fossi stato condannato in un processo clamoroso per il quale anche Procura aveva chiesto l'assoluzione, sarebbe scattata per me la Severino scritta dalla Severino".

La riportata notizia di cronaca spiega l'importanza di chiarire la portata, proporzionalità, miopia o presbiopia delle vigenti norme sull'incompatibilità e sui conflitti di interessi, sia per i ministri, sia per gli avvocati, in uno stringente confronto con le rigidissime norme sull'incompatibilità prevista per i semplici impiegati pubblici, magari a part-time.
All'interrogazione parlamentare n. 4/02889 presentata dall'On. Nuti il 9 dicembre 2013 non è stata ancora data risposta, nonostante sia stata più volte sollecitata (sollecito del 16/01/2014, sollecito del 6/02/2014, sollecito del 26/02/2014, sollecito del 12/03/2014, sollecito del 04/04/2014, sollecito del 15/05/2014, sollecito del 05/06/2014, sollecito del 10/07/2014, sollecito del 08/09/2014, sollecito del 17/10/2014 e più di recente -dopo che in data 10/11/2014 è stato modificato il Ministro delegato a rispondere, individuandolo nel Ministro Madia- sollecito del 14/11/2014, sollecito del 18/3/2015, sollecito del 20/4/2015, sollecito del 12/5/2015, sollecito del 12/6/2015, sollecito del 17/7/2015, sollecito dell'11/9/2015, sollecito del 6/10/2015, sollecito del 28 ottobre 2015, sollecito del 4 dicembre 2015, sollecito del 14 gennaio 2016, sollecito del 26 febbraio 2016).
QUALCUNO SMUOVA DAL LORO TORPORE I TANTI SOGGETTI CHE DOVEVANO E DEVONO RISPONDERE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IL MINISTRO ORLANDO E IL MINISTRO PADOAN SOLLECITINO LA RISPOSTA DELLA MINISTRA MADIA, CHE DAL 10/11/2014 E' LA NUOVA DELEGATA A RISPONDERE !
Questo il testo dell'interrogazione dell'On. Nuti:
"Interrogazione a risposta scritta 4-02889 presentato da NUTI Riccardo testo di Lunedì 9 dicembre 2013, seduta n. 134 NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: come riportato da numerosi articoli di stampa, Paola Severino, Ministro della giustizia durante il precedente Governo presieduto da Mario Monti, è stata indicata come difensore legale della società multinazionale Apple nel contenzioso contro l'Italia per una presunta frode fiscale relativa ad un imponibile stimato in oltre un miliardo di euro in soli due anni; l'ex Ministro Severino, a parere dell'interrogante, in base a quanto disposto nell'articolo 2 sulla legge 20 luglio 2004, n. 215, non potrebbe, per la durata di circa 12 mesi dal termine della carica di Governo, esercitare nei confronti di società aventi fini di lucro attività professionali o di lavoro autonomo di qualunque natura, anche se gratuite, in materie connesse con la carica precedentemente detenuta; è alquanto ovvio secondo l'interrogante che, ai sensi della legge sopra richiamata, l'esercizio della professione di avvocato rientri pienamente all'interno dei casi di incompatibilità con la carica di Ministro della giustizia; a parere dell'interrogante è inoltre assolutamente inopportuno difendere una società multinazionale in giudizio contro lo Stato italiano, di cui fino a pochi mesi orsono Severino era una rappresentante istituzionale di primaria importanza; tuttavia, nonostante la legge provveda a disciplinare puntualmente i casi di incompatibilità, le sanzioni in caso di violazione sono praticamente nulle: infatti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre ad un procedimento formale nei confronti del soggetto ritenuto eventualmente colpevole, non può erogare nessuna sanzione pecuniaria o amministrativa, né tantomeno obbligare il soggetto giudicato colpevole a sanare i casi di incompatibilità accertati; come riportato in un articolo del Corriere della Sera del 25 novembre 2013 firmato da Sergio Rizzo, in passato i Ministri dello Stato italiano erano usi a tenere un atteggiamento che sicuramente può essere definito molto più istituzionale, anche a seguito della fine del mandato governativo: in particolare, nell'articolo si fa riferimento a Vittorio Emanuele Orlando, già deputato, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, il quale, una volta terminati i propri incarichi governativi, riprese l'attività forense preannunciando ai propri clienti che non avrebbe mai potuto accettare di patrocinare cause contro gli interessi dello Stato –: se non ritenga opportuno mettere in atto tutte le iniziative anche normative, tese a conferire più poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di renderne più efficace l'attività sanzionatoria e di controllo, nel processo di accertamento dei casi di incompatibilità di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215."
Già si leggeva, a pag. 24 della Relazione semestrale dell'Antitrust di giugno 2014, sui conflitti di interesse delle alte cariche dello Stato, in tema di divieti post carica per gli ex titolari di cariche di Governo: "L’Autorità è stata, infine, chiamata ad esprimersi nell’ambito di una interrogazione parlamentare nella quale si contestava lo svolgimento, da parte di un ex Ministro, dell'attività di difensore legale di una società coinvolta in un indagine per frode fiscale. Sull’argomento è stato necessario chiarire che il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge) opera, in corso di mandato, nei casi in cui l’attività lavorativa sia esercitata in “materie connesse con la carica di governo” (il giudizio di connessione è effettuato, pertanto, ratione materiae). Durante il regime post-carica, invece, l’incompatibilità non permane tout court ma subisce un ridimensionamento, nel senso che essa non opera nei confronti di qualsiasi soggetto, ma solo se l’attività professionale viene svolta a favore di enti pubblici ovvero di società con fini di lucro che operino prevalentemente in materie connesse con la carica di governo. Tale assetto normativo, che si ricava dall’art. 2, comma 4, della legge, comporta che, ai fini dell’incompatibilità di cui sopra, non assume rilievo l’oggetto del contenzioso nell’ambito del quale un ex titolare abbia eventualmente assunto il patrocinio legale di una società, bensì il settore di attività prevalente di tale società, verificando se esso sia connesso alle funzioni di competenza del ministero cui l’ex titolare era preposto."
Ebbene, le analisi dell'Antitrust sui limiti delle incompatibilità che la legge 215/2004 prevede per i titolari di cariche di Governo e per gli ex titolari di cariche di Governo evidenziano la sproporzione delle ben più stringenti incompatibilità che sono riservate dalla legge 339/03 e dalla legge 247/12, art. 18, lettera d, agli impiegati pubblici a a part time ridotto. Si tratta di una sproporzione gravissima poichè l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'albo forense (e non una mera sospensione da quell'albo, nè una obbligatoria astensione volontaria dall'attività professionale) sono comminate verso soggetti (gli impiegati pubblici a part time ridotto) che sono incomparabilmente meno "pericolosi" (la categoria della "pericolosità" è stata adoperata dalla Corte costituzionale in tema di incompatibilità all'esercizio della professione forense per l'impiegato pubblico a part time ridotto) dei titolari o ex titolari di cariche di Governo sotto il profilo dell'accaparramento di clientela, sotto il profilo del conflitto di interessi, sotto il profilo della mancanza del livello di indipendenza intellettuale richiesta all'avvocato. VEDIAMO COSA RISPONDERANNO PER ISCRITTO I DESTINATARI DELL'INTERROGAZIONE DELL'ON. NUTI.
Per controllare l'iter futuro dell'interrogazione direttamente sul sito della Camera cliccare qui.

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".
E per tutelare meglio il tuo lavoro da avvocato aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
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