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Cassaforense deve restituire i contributi all'avvocato che non chiede ricongiuzione

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Si legge in Corte cost. 439/05: "La riconducibilità della domanda [di ricongiunzione delle posizioni previdenziali] ad una libera scelta dell'assicurato, unitamente al carattere eccezionale della restituzione dei contributi, fa sì che, qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere affermata l'irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola generale (ossia quella dell'inesistenza di un diritto alla restituzione)."

Se ne può dedurre che l'avvocato che sia stato cancellato dall'albo e dalla Cassa per sopravvenuta incompatibilità a seguito della l. 339/03 e che non chieda ricongiunzione di posizioni previdenziali ha diritto (pena l'incostituzionalità della legge previdenziale forense che si ritenga abbia consentito al Comitato dei delegati di Cassaforense di abrogare la legge speciale previgente e disporre la non restituibilità dei contributi) alla restituzione, da parte di Cassaforense, dei contributi  a quella Cassa versati per meno di 5 anni (i quali, proprio perchè versati per meno di 5 anni, non sono sufficienti a maturare un diritto a pensione contributiva).

LEGGI DI SEGUITO IL "CONSIDERATO IN DIRITTO" ...

 

 

"Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui dispone che non si applichi l'art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), il quale prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi.

Secondo il remittente la norma censurata è irragionevole perché, mentre la ricongiunzione non comporta alcun onere per la Cassa, costituisce un arricchimento privo di causa il trattenimento dei contributi versati dal professionista senza che alcuna prestazione costui o i suoi eredi abbiano conseguito.

2.— In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, prospettata dalla Avvocatura dello Stato sul rilievo che non risulterebbe che il dante causa della ricorrente nel giudizio di merito non avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione. Infatti, il remittente riferisce che il professionista è morto senza aver raggiunto l'età per ottenere la pensione di vecchiaia e che, non essendosi cancellato dall'albo e non avendo presentato la relativa domanda, non aveva maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Con motivazione non implausibile, quindi, il giudice a quo conclude che, qualora non esistesse la norma impugnata, la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione dei contributi versati dal de cuius.

3.— Nel merito, la questione non è fondata.

Occorre premettere che la ricongiunzione delle posizioni previdenziali costituite a favore di un lavoratore presso gestioni diverse è istituto di carattere generale, ancorché sia, rispettivamente e diversamente, disciplinato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), per i lavoratori dipendenti e dalla legge n. 45 del 1990 per i liberi professionisti. L'istituto della restituzione dei contributi, invece, è di carattere eccezionale (v. sentenza n. 404 del 2000), previsto solo a favore di determinate categorie di professionisti e non regolato da norme uniformi. A tal proposito è significativa la constatazione che l'art. 8 censurato, per escludere la restituzione dei contributi nei riguardi dei professionisti che si siano avvalsi della facoltà di chiedere la ricongiunzione, si riferisce a quattro diverse leggi, perché la restituzione dei contributi è diversamente regolata nei sistemi previdenziali delle singole categorie professionali.

La ricongiunzione comporta, da un lato, il trasferimento dei contributi versati alla o alle gestioni dove l'assicurato aveva avuto in precedenza una posizione previdenziale in favore di quella presso la quale avviene la ricongiunzione; dall'altro, il versamento a quest'ultima, da parte dell'assicurato, di una somma determinata secondo criteri stabiliti in funzione della durata delle diverse posizioni, dell'entità dei contributi, delle modalità di calcolo della prestazione previdenziale, delle peculiarità cioè di ogni rapporto; peculiarità che è irrilevante in questa sede individuare.

La domanda di ricongiunzione – attraverso la quale si esercita il relativo diritto potestativo – diviene irrevocabile con la formale accettazione oppure tramite il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto (art. 4, comma 3, della legge n. 45 del 1990 ed art. 5 della legge n. 29 del 1979), determinandosi in tal modo l'unificazione irreversibile delle somme di diversa provenienza ed entità e la creazione di una posizione previdenziale nuova. La riconducibilità della domanda ad una libera scelta dell'assicurato, unitamente al carattere eccezionale della restituzione dei contributi, fa sì che, qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere affermata l'irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola generale (ossia quella dell'inesistenza di un diritto alla restituzione).

La ricongiunzione, d'altra parte, per quello che qui interessa, con la varietà delle fonti che vengono a costituire il coacervo della contribuzione, comporta che la posizione previdenziale che si viene a costituire sia diversa da quella di coloro che hanno avuto la sola posizione previdenziale presso la Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti. È opportuno soggiungere che, non potendo la restituzione comunque comprendere anche la contribuzione inerente ad un rapporto cui tale istituto è estraneo – nella specie quello a suo tempo intercorso con l'INPS – si configurerebbe una restituzione sui generis, priva cioè di qualsiasi fondamento normativo.

Vizi di irragionevolezza non si riscontrano neppure, infine, sotto i profili dell'indebito pagamento da parte dell'assicurato o dell'arricchimento senza causa che la Cassa conseguirebbe, essendo i versamenti giustificati dalle situazioni esistenti e dalle norme vigenti all'epoca della loro effettuazione, tanto più che in un sistema solidaristico la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi (v. sentenza n. 390 del 1995)."

 

 

 

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Vi è da dire in pro della stupidità più di quanto non si crede. Personalmente ho una grande ammirazione per la stupidità. Sarà probabilmente per un senso di solidarietà (O. Wilde)