Avvocati Part Time

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Antitrust: relazione semestrale (giugno 2014) sul conflitto di interessi

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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato la Relazione semestrale (giugno 2014) sul conflitto di interessi ai sensi della l. 20 luglio 2004, n. 215.

Vi si legge, a pag. 18-19, in tema controlli delle dichiarazioni di incompatibilità presentate all'Antitrust dai titolari del Governo Renzi ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 215/2004:
"- Attività professionali e di lavoro autonomo
Per i titolari di cariche di governo, lo svolgimento di attività professionali e di lavoro autonomo è precluso esclusivamente “in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati” (articolo 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/04). Devono, pertanto, ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni: i) l’esercizio di un’attività professionale o di lavoro autonomo; ii) la connessione di tale attività con la carica di governo ricoperta.
In relazione alla sussistenza del primo elemento, in tema di iscrizioni ad albi professionali, nel valutare i numerosi casi di titolari iscritti ad albi professionali (nel governo in carica sono state riscontrate iscrizioni ai seguenti albi: degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli architetti, dei medici, dei giornalisti), l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo secondo il quale l’incompatibilità non deriva dalla mera iscrizione ad un albo professionale, dovendo essere accompagnata anche dall’esercizio e, quindi, da un’attività effettivamente svolta che abbia un’inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio della carica di governo.
Con particolare riguardo all’esercizio della professione forense è il caso di rammentare che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha introdotto, all’art. 20, una specifica causa di
incompatibilità in base alla quale l’assunzione di un incarico di governo è causa di sospensione dall'albo: “sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: ….[omissis] …. l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato….[omissis]….”. Tale disposizione ha inciso sulla prassi seguita dall’Autorità, secondo la quale non occorreva sospendere o cancellare l’iscrizione all’albo, essendo sufficiente che i titolari sospendessero l’esercizio delle sole attività connesse con la carica di governo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/2004). Alla luce del nuovo ordinamento forense, invece, gli stessi devono essere sospesi d’ufficio dall’albo, con provvedimento del Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Conformemente a tale disposizione, tutti i titolari del Governo Renzi iscritti all’albo degli avvocati hanno ottemperato all’obbligo di presentare all’Autorità copia del provvedimento di sospensione deliberato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Fra questi, si segnala il caso di un titolare, che esercitava la professione in forma associativa (l’incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, della legge prevede anche il divieto di “ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti”).
Lo stesso ha risolto spontaneamente l’incompatibilità pendente apportando una modifica ai patti associativi, nei quali è stato previsto che, in caso di sospensione dall’albo, l’associato conservasse lo status di associato, senza tuttavia: poter esercitare l’attività professionale; ricoprire all’interno dell’associazione cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate; compiere atti di gestione; percepire alcun compenso per le prestazioni svolte dall’associazione (fanno eccezione quelli derivanti da prestazioni anteriori all’assunzione della carica, legittimamente percepibili ai sensi della richiamata disposizione che, appunto, consente al titolare di cariche di governo di “percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica”)."
E si legge, a pag. 24, in tema di divieti post carica per gli ex titolari di cariche di Governo:
"L’Autorità è stata, infine, chiamata ad esprimersi nell’ambito di una interrogazione parlamentare nella quale si contestava lo svolgimento, da parte di un ex Ministro, dell’attività di difensore legale di una società coinvolta in un indagine per frode fiscale.
Sull’argomento è stato necessario chiarire che il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge) opera, in corso di mandato, nei casi in cui l’attività lavorativa sia esercitata in “materie connesse con la carica di governo” (il giudizio di connessione è effettuato, pertanto, ratione materiae). Durante il regime post-carica, invece, l’incompatibilità non permane tout court ma subisce un ridimensionamento, nel senso che essa non opera nei confronti di qualsiasi soggetto, ma solo se l’attività professionale viene svolta a favore di enti pubblici ovvero di società con fini di lucro che operino prevalentemente in materie connesse con la carica di governo.
Tale assetto normativo, che si ricava dall’art. 2, comma 4, della legge, comporta che, ai fini dell’incompatibilità di cui sopra, non assume rilievo l’oggetto del contenzioso nell’ambito del quale un ex titolare abbia eventualmente assunto il patrocinio legale di una società, bensì il settore di attività prevalente di tale società, verificando se esso sia connesso alle funzioni di competenza del ministero cui l’ex titolare era preposto."

Le analisi dell'Antitrust sui limiti delle incompatibilità che oggi la legge 215/2004 prevede per i titolari di cariche di Governo e per gli ex titolari di cariche di Governo evidenziano la sproporzione delle ben più stringenti incompatibilità che sono riservate dalla legge 339/03 e dalla legge 247/12, art. 18, lettera d, agli impiegati pubblici a part time ridotto. Si tratta di una sproporzione gravissima poichè l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'albo forense (e non una mera sospensione da quell'albo, nè una obbligatoria astensione volontaria dall'attività professionale) sono comminate verso soggetti (gli impiegati pubblici a part time ridotto) che sono incomparabilmente meno "pericolosi" dei titolari o ex titolari di cariche di Governo sotto il profilo dell'accaparramento di clientela, sotto il profilo del conflitto di interessi, sotto il profilo della mancanza del livello di indipendenza intellettuale richiesto all'avvocato.

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Tutela giurisdizionale debole (e incostituzionale) dell'avvocato avverso le sanzioni disciplinari

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Come ricorda l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (alla nota n. 72 della delibera N. 25078, pubblicata nel bollettino n. 37 del 24/9/14, che ha pesantemente sanzionato l'Ordine dei medici per aver adottato nel codice deontologico norme restrittive della concorrenza in tema di pubblicità del professionista), la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mai “riconosciuto ed affermato che il decoro e la dignità professionale devono sempre essere considerati un limite invalicabile anche nell’esercizio dell’informazione pubblicitaria”.
Invece, in ben 4 sentenze (Cass. SS.UU. del 18.11.2010 n. 23287; Cass. SS.UU. del 3.5.2013 n. 10304; Cass. SS.UU. del 13.11.201 n. 19705; Cass. SS.UU. del 10.8.2012 n. 14368; sentenze con cui la Cassazione ha deciso ricorsi avverso sentenze del Consiglio Nazionale Forense che avevano confermato le decisioni di singoli Consigli "locali" degli Ordini degli avvocati che avevano ritenuto contrarie al Codice deontologico forense le pubblicità diffuse da iscritti, contestando violazioni dell’art. 17 e 17 bis del cod. deontologico forense, nonché dell’art. 19 che vieta l’acquisizione di clientela con modi non conformi a correttezza ed al decoro) la Cassazione, come giudice di legittimità, non si è ritenuta competente a valutare l’attività “di individuazione delle condotte sanzionabili” svolta dal Consiglio Nazionale Forense come giudice di merito, né a sostituirsi ad esso per dare contenuto a concetti astratti quali, fra l’altro, quello di “decoro professionale”. In tali sentenze, la Cassazione si è limitata a valutare che non sussistesse “una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento” considerando come dati gli “elementi tassativi per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite” individuati dal Consiglio Nazionale Forense.
NE RISULTA UNA TUTELA GIURISDIZIONALE DEBOLE, E PERCIO' INCOSTITUZIONALE, DELL'AVVOCATO CHE VOGLIA IMPUGNARE LE SANZIONI DEONTOLOGICHE.

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Cassaforense iscrive d'ufficio 50.000 avvocati. Molti "avvocati pentiti" se incompatibilità restano

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La Cassa di previdenza e assistenza forense comunica che sta procedendo all'iscrizione d'ufficio di tutti gli avvocati iscritti agli albi e non ancora alla Cassa. L'operazione è stata chiamata "cittadinanza previdenziale". Mi sembra un eufemismo, vista l'entità delle pensioni prevedibili per i neo iscritti d'ufficio. Vedremo quanti saranno gli "avvocati pentiti" che, non essendo in grado pagare la Cassa forense, preferiranno cancellarsi dagli albi.

Forse se, come propone l'Antitrust, scomparissero le odiose presunzioni di incompatibilità e fosse consentito agli avvocati di svolgere anche altra attività lavorativa -che non fosse "in concreto" incompatibile- sarebbe accettabile il balzello dell'iscrizione coatta alla Cassa forense anche per chi sa di non potersi creare, negli anni a venire, un montante contributivo decente (e conseguente decente pensione) presso Cassa forense. MA L'AVVOCATURA DI VERTICE (QUELLA CHE HA IMPOSTO LA PSEUDORIFORMA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CON LEGGE 247/2012) SI OPPORRA' STRENUAMENTE. CI SERVE UNA RADICALE SVOLTA: INNANZITUTTO UN CAMBIO DI PERSONE AL VERTICE DELL'AVVOCATURA.

Questo il comunicato ufficiale:

"A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, Cassa Forense sta procedendo d'ufficio alle nuove iscrizioni alla Cassa di tutti gli iscritti agli Albi Forensi, senza alcuna necessità di presentazione della domanda da parte dei diretti interessati ( cfr. art. 1 del regolamento).

In particolare, si comunica che la Giunta Esecutiva, nella prossima seduta del 28 novembre 2014, provvederà a iscrivere circa 40.000 avvocati non ancora iscritti a Cassa Forense.

A seguito dell'adozione della delibera, la Cassa comunicherà agli interessati, a mezzo PEC o Raccomandata A/R, l'avvenuta iscrizione, con il conteggio dei contributi minimi dovuti per gli anni 2014 e 2015 e le istruzioni per i versamenti, che avverranno in modo dilazionato nel corso del 2015.

A partire dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa inizierà a decorrere anche il termine di 90 gg. previsto dalla normativa transitoria (art. 12) per l'eventuale cancellazione dagli Albi Forensi senza il pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015. In tal caso, sarà dovuto solo il versamento del contributo integrativo nella misura del 4% del volume di affari effettivamente prodotto.

Chi, viceversa, opterà per il mantenimento dell'iscrizione potrà, su base volontaria, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, richiedere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo di praticantato (max 5 anni), per i primi 3 anni di iscrizione all'Albo e per il 2013 (cfr. art. 3 del regolamento). Entro lo stesso termine sarà anche possibile, in caso di avvocati ultraquarantenni, chiedere gli ulteriori benefici previsti dall'art. 4 del regolamento.

L'operazione si completerà tra dicembre 2014 e gennaio 2015, con circa ulteriori 10.000 iscrizioni che richiedono un'istruttoria più complessa.

Sarà così data piena "cittadinanza previdenziale", in conformità al dettato legislativo, a tutti gli iscritti agli Albi Forensi, che potranno così godere di tutte le coperture assistenziali assicurate dalla Cassa (indennità di maternità, polizza sanitaria di base, assistenza in caso di bisogno o per inabilità temporanea, ecc.), fruire delle convenzioni in essere e, in prospettiva futura, avvalersi di una tutela previdenziale completa, adeguata e garantita nel tempo dalla solidità finanziaria dell'Ente.

Colgo l'occasione per rivolgere a tutti i prossimi neo-iscritti un saluto di benvenuto da parte di Cassa Forense."

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MULTA ANTITRUST AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: HA RISTRETTO CONCORRENZA SU COMPENSI E PUBBLICITA'

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RIPORTO DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA CHE SI LEGGE SUL SITO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

"ORDINI PROFESSIONALI: MULTA ANTITRUST AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER AVER RISTRETTO CONCORRENZA SUI COMPENSI


Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Antitrust ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. La decisione dell’Autorità  chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012. E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.

Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.

Roma, 14 novembre 2014"

QUI IL PROVVEDIMENTO DELL'ANTITRUST, CHE DOVREBBE ESSERE STUDIATO BENE DA TUTTI GLI AVVOCATI CHE PENSANO DI ESSER BEN RAPPRESENTATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (GIUDICE-LEGISLATORE-AMMINISTRATORE) !

MI DOMANDO: CON QUALI SOLDI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PAGHERA' LA SALATISSIMA SANZIONE DI EURO 912.536,12 ?

PAGHERANNO, ALLA FINE, GLI AVVOCATI ITALIANI CHE CON I LORO CONTRIBUTI SOVVENZIONANO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE O PAGHERANNO DI TASCA LORO I CONSIGLIERI CHE HANNO POSTO IN ESSERE COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI MERITEVOLI DI SANZIONE TANTO GRAVE DA PARTE DELL'ANTITRUST ?

SE IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E' UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, PERCHE' NON V'E' SPAZIO PER UN INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI ?

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Circolare 19/2014 del Ministero dell'Interno

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(dal sito www.negoziazione-assistita.it )

Integrando la precedente circolare n. 16 dell'1/10/2014, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 19 del 28/11/2014, al fine di fornire indicazioni sugli adempimenti cui sono tenuti avvocati e ufficiali di stato civile in relazione all'esperimento della negoziazione assistita da avvocati nella specifiche materie della separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.

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