Avvocati Part Time

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Corte di giustizia su abogados: depositate il 10/4/14 le conclusioni dell'avvocato generale Vahl

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La Corte di giustizia dirà a breve se gli abogados "spagnoli" e gli avocat "rumeni" stabiliti in Italia ("spagnoli" e "rumeni" tra virgolette, perchè di nazionalità italiana  e abilitati in Spagna e Romania all'esercizio della professione forense) abusano del diritto UE.  Infatti, nelle cause C-58/13 e C-59/13 sono state depositate il 10 aprile 2014 le conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl  in questi termini: "

"IV – Conclusione

106. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni poste dal Consiglio Nazionale Forense nel modo seguente:

1)      L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.

2)      L’esame della seconda questione posta non ha rivelato alcun elemento che infici la validità dell’articolo 3 della direttiva 98/5."

 LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SUL TASTO "LEGGI TUTTO") LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE NILS WAHL (I PUNTI DA 82 A 106 SONO DEDICATI SPECIFICAMENTE ALLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI PRIMA E SECONDA, SOTTOPOSTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE).
 
INVECE, CLICCA QUI PER COMINCIARE AD APPROFONDIRE (IN VISTA DI UN PROSSIMO INTERVENTO DELLA CORTE EDU) LA SPINOSA QUESTIONE DELLA CARENZA DI TERZIETA'  DEL CNF. TALE QUESTIONE VIENE AMPIAMENTE ANALIZZATA  DALL'AVVOCATO GENERALE WAHL AI PUNTI DA 19 A 81 DELLE SUE CONCLUSIONI, PROPONENDOSI ALLA CORTE DI CONSENTIRE AL CNF DI PROPORRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI EX ART. 267 TFUE MA, NEL CONTEMPO, TRACCIANDO LA STRADA PER UNA SERRATA CRITICA ALLA LEGITTIMITA' DEL CNF-GIUDICE SPECIALE IN RELAZIONE SIA ALL'ART. 6 CEDU, SIA IN RELAZIONE ALL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. Infatti, non sarà difficile, per usare le parole dell'Avvocato generale Wahl (punto 53 delle sue conclusioni), verificare se "nel diritto nazionale esistono disposizioni idonee a garantire l'indipendenza in senso stretto e l'imparzialità di tale organo e dei suoi componenti". 
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Renzi vuole la rivoluzione del pubblico impiego? Scrivi così a rivoluzione@governo.it

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Scrivi a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. prendendo spunto dal testo che trovi qui sotto ! MODIFICALO COME VUOI IN MODO CHE RISPETTI LA DIMENSIONE MASSIMA DI 50kb (l'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb)

 Qui la conferenza stampa Renzi-Madia del 30 aprile 2014.

Quale sia la strada per una rivoluzione del pubblico impiego nel senso dell'efficienza (e della seria lotta alla corruzione dei pubblici poteri) lo scrissero a chiare note i professori Cassese, Pizzorno, e Arcidiacono, chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione”, istituito con decreto n. 211 del 30.9.1996 dall’allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. «Una delle ragioni principali della corruzione -scrissero- è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».

Occorre integrare e considerazioni dei professori  Cassese, Pizzorno e Arcidiacono con una necessaria differenziazione di trattamento delle professioni tecniche rispetto alle professioni giuridiche: per le professionalità giuridiche i ruoli delle amministrazioni devono esser rafforzati in maniera più decisa di quanto debba farsi per le professionalità tecniche. Infatti, se per le professionalità tecniche ha senso ricercare l'eccellanza "nel mercato" (magari designando a componenti delle commissioni aggiudicatrici degli appalti "giurie miste individuate dalla stazione appaltante in collaborazione con gli ordini professionali a seguito di pubblico sorteggio"), non ha senso, e non è tollerabile, che sulle regole giuridiche da applicare le amministrazioni pubbliche debbano chiedere consulenze all'esterno. Hanno, dunque, ragione coloro (tra i quali la Rete delle Professioni Tecniche, che in tal senso presenta un ampio documento sulla riforma degli appalti) che evidenziano che è anacronistica e ipocrita la norma che: 1) consente l'affidamento esterno di servizi ingeneristici a liberi professionisti o a società di ingegneria solo dopo aver dimostrato la carenza in organico di personale tecnico, o la speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale, oppure le difficoltà di rispettare i tempi della programmazione, oppure che si tratti di progetti integrati; 2) correlativamente impone alle pubbliche amministrazioni di affidare prioritariamente ai propri dipendenti la progettazione degli interventi.  Si deve concordare con il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegnari, Armando Zambrano, per il quale "E' paradossale che l'amministrazione chieda ai liberi professionisti requisiti severissimi di fatturato, competenze, lavori svolti, dipendenti, licenze e poi affidi prioritariamente incarichi al proprio interno a qualcuno che non ha nessuno di questi requisiti" (vedasi l'articolo intitolato <<Basta affidare i progetti all'interno della PA>>, ne ilsole24ore del 7/5/2014).

Nella lettera ai dipendenti pubblici del 30 aprile, con la quale il Presidente del Consiglio Renzi e la ministra Madia invitano a proporre innovazioni organizzative, si legge, al quarto posto degli intendimenti già certi del Governo,: "agevolazione del part-time".

 

Dunque, occorre consentire ai dipendenti pubblici a part time di fare, se abilitati, l'avvocato. Sussistono, infatti, motivi imperativi di interesse generale per reintrodurre nell'ordinamento la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e l'esercizio delle professione forense. Escludere i c.d. "avvocati-part-time" dalle pubbliche amministrazioni va contro ogni serio intento di riforma delle pubbliche amministrazioni: la funzionalità dei publici poteri deve essere incentivata con interventi che ridisegnino in primo luogo competenze e organigrammi nel segno della professionalità vera (come quella quotidianamente aggiornata dalla frequenza delle aule di giustizia). Si dovrebbe assicurare all'ente pubblico lo stabile consiglio dei suoi dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, ammettendo questi ultimi all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati entro i limiti che Corte cost. 189/2001 ha ritenuto l' "uovo di Colombo" per conciliare risparmi notevoli per le pubbliche finanze, miglioramento delle capacità professionali dell'apparato pubblico, salvaguardia della libertà di lavoro professionale.

Per scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. puoi anche trarre spunto da quanto riporto di seguito ma ripeto: attenzione, l'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. non consente la ricezione di messaggi di dimensione superiore ai 50kb. Anche Qui trovi ulteriori argomenti per scrivere a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. proponendo di consentire ai dipendenti pubblici a full time di trasformare il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto e fare anche l'avvocato.  

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SUL BOTTONE "LEGGI TUTTO") TANTI ARGOMENTI PER CHIEDERE CHE AI DIPENDENTI PUBBLICI ABILITATI ALLA PROFESSIONE FORENSE TORNI A CONSENTIRSI DI ANDARE IN PART TIME PER FARE L'AVVOCATO (LIBERANDO, IN TAL MODO, POSTI IN ORGANICO PER NUOVE ASSUNZIONI O EVITANDO, ALMENO, LICENZIAMENTI DI DIPENDENTI GIUDICATI IN ESUBERO O L'ODIOSA MOBILITA' OBBLIGATORIA).

GLI ARGOMENTI DI SEGUITO ESPOSTI SONO IN PARTE TRATTI DA UN INTERESSANTE ARTICOLO DI SERGIO PIGNATARO.

IN FONDO RIPORTO LA LETTERA DEL 30 APRILE 2014 INDIRIZZATA IL 30 APRILE 2014 DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MATTEO RENZI, E DALLA MINISTRA  MADIA AI DIPENDENTI PUBBLICI E A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO PROPORRE MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO FINALIZZATE A FARE DI QUEL SETTORE L' "AZIENDA PIU' EFFICIENTE DEL PAESE"...

 

 

 

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Linee guida della riforma della giustizia secondo il Governo Renzi

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Sul sito del ministero della giustizia alla pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7.wp si leggono le linee guida dell'opera riformatrice del Governo Renzi in tema di giustizia civile:
•Misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
•Proposte di interventi in materia di processo civile.

Questi i titoli delle misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile:

-Decisioni brevi delle cause pendenti mediante l’intervento degli arbitri
-Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
-Chi perde rimborsa le spese del processo
-L’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo
-Le cause semplici richiedono un processo semplice
-Chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più
-Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione
-Il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore
-Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
-Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
-Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
-Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
-Infruttuosità dell’esecuzione
-Trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili.

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Vizio di omesso esame di un fatto storico: condizioni di rilevanza ex art. 360, n. 5, cpc

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 Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con sentenza n. 8053 del 7/4/2014 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Botta) hanno affermato che L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, prevede, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il “dato” da cui risulti esistente, il “come” e il “quando” esso sia stato discusso e la sua “decisività”, fermo che non rileva l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice.

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400 Giudici ausiliari di Corte d'Appello: bando in Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2014

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Il bando relativo alla procedura per la nomina di 400 giudici ausiliari di Corte di Appello è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 - 4° serie Speciale - del 9 settembre 2014.

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DEL BANDO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (CLICCA SU "LEGGI TUTTO") ...

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Il fatto che un uomo si immoli per un'idea non prova punto che essa sia vera (O. Wilde)