Avvocati Part Time

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E' giudice il CNF? allora incarichi e incompatibilità sono pari a quelle dei magistrati ordinari

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Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell''art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (articolo che di seguito si riporta per intero).

Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili) è necessario prevedere con regolamento gli iarichi consentiti e quelli vietati.

Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:

"2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3.  Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis.  Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5.  In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."

La legge di riforma forense  riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.

Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran cale dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare dicendo che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".

Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi e contabili in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.  Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).

Il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice sopeciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF che si realizza attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.

Del pari dovrebbe attivarsi ANAC.

Sollecita, in tal senso, la Presidenza del consiglio, l'Antitrust, ANAC, il Ministro della giustizia e il CSM !!!

LEGGI DI SEGUITO L'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 ....

 

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Le SS.UU. della Cassazione riconoscono impugnabili le sentenze del CNF per vizio di motivazione

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(da www.servizi-legali.it )

Le SS.UU. Civili della Cassazione, con sentenza 23216/13, depositata il 14 ottobre 2013, hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto da un avvocato avverso sentenza del Consiglio Nazionale Forense, nonostante fosse affidato ad un unico motivo col quale venivano sollevate "censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., introdotto dalla legge ri. 69 del 2009, ed applicabile al ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmerite: «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge». Poiché il terzo comma dell’art. 56 dei R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge» ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione".

LEGGI DI SEGUITO "SVOLGIMENTO DEL PROCESSO" E "MOTIVI DELLA DECISIONE" ...

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COA e art. 23 l. 247/12: verifica d'indipendenza senza presunzioni odiose

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L'art. 23 della l. 247/12  recita:

"Avvocati degli enti pubblici. 
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata  in  vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati  in  persone giuridiche di diritto  privato,  sino  a  quando  siano  partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la  piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un  trattamento  economico  adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in  un  elenco  speciale annesso  all'albo.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  obbligatoria   per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2.  Nel  contratto  di lavoro  e'  garantita  l'autonomia  e  l'indipendenza   di   giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per  l'iscrizione  nell'elenco  gli  interessati  presentano  la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la  stabile  costituzione di un ufficio legale con  specifica  attribuzione  della  trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale  ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilita' dell'ufficio e'  affidata  ad  un  avvocato  iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita' con  i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti  nell'elenco  sono  sottoposti  al  potere disciplinare del consiglio dell'ordine
."

I COA devono verificare i vari presupposti, elencati nell'art. 23, dell'iscrizione all'albo speciale dell'abilitato che ne faccia richiesta. Trattasi di una verifica in concreto che esclude presunzioni odiose di incompatibilità per carenza di autonomia e indipendenza.

Analoga operazione, svincolata da ogni presunzione odiosa di incompatibilità che si colleghi con la mera sussistenza d'un rapporto di impiego, devono ormai compiere i COA a seguito dell'istanza di iscrizione all'albo ordinario che sia presentata da un impiegato pubblico o privato. Lo impone il nuovo testo dell'art. 18, lettera d, della l. 247/2012 (c.d. legge di riforma forense) che ha sostituito alla previgente "incompatibilità da impiego" (che era presunzione odiosa di incompatiblità) una "incompatibilità da attività".

Nè quella che si suggerisce pare operazione ermeneutica azzardata. Basti ricordare l'apertura delle SS.UU. agli avvocati che siano anche insegnanti elementari oppure, risalendo addietro negli anni, l'interpretazione dell'art. 3 del r.d.l. 1578/1933 avallata con sentenza delle SS.UU. 9096/2005 (la quale, peraltro, confermava l'orientamento già espresso dal CNF con pronuncia n. 61/2004) che, discorrendo dell'iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato dipendente di una società per azioni, statuì che la qualificazione di un ente come società di capitali non è sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell'ente stesso, dovendosi procedere, volta per volta, alla valutazione concreta in fatto.

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Elenco delle 142 professioni "regolamentate"

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 Dall'avvocato all'estetista, dal cardiochirurgo alla guida alpina, dal medico al maestro di sci: tutti professioniti "regiolamentati". Il Dipartimento per le Politiche europee, infatti, ha pubblicato, il 1° novembre 2013, l’elenco delle c.d. professioni regolamentate, redatto ai sensi della Direttiva n° 2005/36/CE.

Le professioni "regolamentate" son ben 142. Conclusione: Todos caballeros

 L'ELENCO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE PUOI LEGGERLO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  EUROPEE, OPPURE QUI DI SEGUITO CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO" ...

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Corte costituzionale su "costi minimi" dell'autotrasporto: slitta la camera di consiglio

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La Camera di consiglio in Corte costituzionale era fissata al 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) ma è slittata a data da destinarsi. Presumo che la Corte abbia deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dal TAR Lazio (quesiti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C207 del 20 luglio 2013 che hanno dato luogo all'incardinamento, presso la Corte di giusizia dell'Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13).

Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
" - Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
- se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo."

E' probabile che la Corte costituzionale abbia ritenuto fondati i dubbi di "legittimità comunitaria" che il TAR Lazio ha posto a base dei quesiti proposti alla Corte di Lussemburgo e, conseguentemente (siccome dall'eventuale disapplicazione -per contrasto col distitto dell'Unione europea- dell'art. art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, della l. 112/2008, deriverebbe l'inammissibilità della sollevata q.l.c.) abbia ritenuto essenziale attendere la decisione, al riguardo, della Corte di giustizia.

Riporto di seguito dal sito della Corte costituzionale:
Reg. ord. n. 160 del 2013 pubbl. su G.U. del 10/07/2013 n. 28
Ordinanza del Tribunale di Lucca del 12/02/2013
Notifica del 19/04/2013
Tra: Ondulati Giusti Spa C/ G.F.M. Trasporti Srl
Oggetto:
Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attività di trasporto - Denunciata introduzione di una tariffa minima per i trasporti nazionali, dichiaratamente finalizzata a tutelare la sicurezza stradale - Restrizione della libertà di iniziativa economica e della libertà di concorrenza - Violazione del principio di ragionevolezza - "Discriminazione a rovescio" derivante dall'inapplicabilità del sistema tariffario ai trasporti nazionali di cabotaggio, disciplinati dal diritto comunitario (Regolamento CE n. 1072/2009 del Parlamento europeo) - Conseguente violazione del principio di uguaglianza.

Norme impugnate: decreto legge 25/06/2008, n. 112 (convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133), art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8.

Parametri costituzionali: art. 3, art. 41, comma  1.

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE (TRIBUNALE DI LUCCA, 12/2/2013) ...

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Vi è da dire in pro della stupidità più di quanto non si crede. Personalmente ho una grande ammirazione per la stupidità. Sarà probabilmente per un senso di solidarietà (O. Wilde)