Avvocati Part Time

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Esercizio abusivo della professione (in particolare d'avvocato) e tenuità del fatto

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/3/ 2015 il d.lgs. n. 28 del 16/3/2015  "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67". Alcuni ritengono che ne derivi una più incisiva tutela delle professioni contro l'abusivismo (vedasi l'articolo di Marina Calderone "Professioni più tutelate contro l'esercizio abusivo", su ilsole24ore del 19/3/2015). 

APPROFONDIAMO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE FORENSE, CORRELATO ALLA MANCATA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER INCOMPATIBILITA'.

Partiamo dalla constatazione che l'art. 1 del d.lgs. 28/2015 introduce nel codice penale l'art. 131-bis "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", per il quale:

"Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. ... . Il comportamento è abituale ... nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Ebbene, nei casi in cui l'esercizio abusivo di una professione (e in particolare della professione forense) non si fondi su condotte plurime, abituali e reiterate, deve considerarsi la "modalità della condotta" e l'eventuale "esiguità del danno o del pericolo". Al riguardo si consideri quanto segue. 

La tutela delle professioni va bene solo nei limiti in cui sia tutela mediata dei clienti dei professionisti; non quando è tutela delle corporazioni. Occorre domandarci se le regole sull'accesso alle professioni siano al passo coi tempi o siano troppo infarcite di corporativismo.

Ricordiamo che il TAR Lazio, con sentenza 2720/2013 ha affermato che: a) bisogna riconoscere la "primazia" della rilevanza della concorrenza nel quadro dei valori costituzionali e comunitari (pag. 24 della sentenza); b) al "valore primario" che l'ordinamento costituzionale e dell'Unione riconoscono alla concorrenza si correla la responsabilità dello Stato per l violazione delle norme UE (pag. 28 della sentenza). 

Ricordiamo pure, con il TAR del Lazio (sentenza n.5151/11), che "La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. In tale ambito, chiarito dall’art. 3, titolato <<Tutela della concorrenza e del mercato>>, che l’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale ...".

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza 200 del 2012, sembra aver tracciato la strada della verifica di compatibilità delle leggi con la necessaria finalità di tutela (promozione) della concorrenza sub specie di liberalizzazione. Sembra configurarsi una protezione costituzionale del principio già sancito dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011 per cui gli ordinamenti professionali (compreso quello di avvocato) devono garantire che l'esercizio dell'attività e le regole d'accesso alla stessa rispondano senza eccezioni ai principi di libera concorrenza. Con riguardo, ad esempio, alla riforma forense (l. 247/2012), numerose previsioni di quel provvedimento attengono alla materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. Certo le dichiarazioni di incostituzionalità potranno arrivare ove non sia praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata. Al riguardo è importantissimo il comma 2 dell'art. 1 del d.l. 1/2012, per cui: "2.  Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica."

LE REGOLE SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE COME LIMITAZIONI QUANTITATIVE ALL'ACCESSO, SPACCIATE PER LIMITAZIONI QUALITATIVE. La concorrenza non scaturisce automaticamente dalla presenza di un elevato numero di operatori in un settore economico. Si può dire che in un settore c'è concorrenza solo se in esso le quote di mercato e i redditi sono sufficientemente distribuiti tra gli operatori.
Ebbene, esaminando i redditi degli avvocati italiani si scopre che quasi la metà degli iscritti negli albi forensi hanno un reddito professionale molto basso: guadagnano cioè assai meno dei colleghi che, con un reddito oggettivamente elevato, si pongono al vertice della scala dei redditi dell'avvocatura. QUESTO SIGNIFICA CHE LA REGOLAZIONE DELL'AVVOCATURA E' ANTICONCORRENZIALE, OSSIA CHE IMPERA UNA "CONCORRENZA SELVAGGIA" TRA I TANTI AMMESSI AL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI D'AVVOCATO E CHE NON C'E' AFFATTO UNA SANA E AUTENTICA CONCORRENZA TRA PROFESSIONISTI. INFATTI, UNA AUTENTICA CONCORRENZA NON CONSENTIREBBE LA COESISTENZA SUL MERCATO DI TANTI AVVOCATI DALLA PERFORMANCE ECONOMICA COSI' DIFFERENZIATA.   E' un inganno negare tale verità economica, facendo credere che la concorrenza tra avvocati c'è semplicemente perchè essi sono più di 200.000.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni. E ancora, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

 

CNF visita Corte costituzionale? Speriamo che Corte costituzionale giudichi incostituzionale il CNF

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... sarebbe un modo simpatico di restituire la visita !

L'ufficio stampa della Corte costituzionale, in un comunicato del 24/4/2015, riferisce di una visita del Consiglio Nazionale Forense alla Corte costituzionale e scrive:
"Visita del Consiglio Nazionale Forense alla Corte costituzionale
Il nuovo Consiglio Nazionale forense, guidato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, ha scelto la Corte costituzionale come meta della sua prima visita ufficiale.
Nel corso dell’incontro con il Presidente della Corte, dott. Alessandro Criscuolo, il Presidente Mascherin ha ribadito l’impegno degli Avvocati del libero foro a tutela dei diritti, soprattutto di quelli dei soggetti più deboli e ha offerto la disponibilità del Consiglio per l’instaurazione di rapporti di stabile collaborazione con la Corte costituzionale. Il Presidente Criscuolo, nel riconoscere la centralità dei diritti fondamentali e la necessità di una loro adeguata protezione nell’attuale momento storico, ha auspicato che venga superata la dicotomia, che spesso si riscontra,
fra la proclamazione dell’intangibilità dei diritti fondamentali a livello teorico e il raggiungimento, nei fatti, di una loro tutela effettiva. Ha auspicato pertanto che l’opera degli avvocati sia sempre più rivolta a rendere effettivi i predetti diritti.
A tal proposito il Presidente Mascherin ha comunicato che il Consiglio Nazionale forense istituirà una commissione interna per i rapporti con la Corte costituzionale, che studierà un programma di iniziative congiunte, rivolte alla cittadinanza e alle scuole per la diffusione della “pratica” del rispetto di tali diritti nelle relazioni di ogni giorno.
dal Palazzo della Consulta,24 aprile 2015
" FINE DEL COMUNICATO STAMPA

 

Ricordo che la terzietà del giudice è uno dei diritti fondamentali (riconosciuti, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalla CEDU) il rispetto dei quali tanto spesso viene invocato ! Per fortuna, a proposito di terzietà dei giudici speciali delle professioni, la Corte costituzionale approfondirà presto vari profili di denunciata incostituzionalità. E forse è vicino il momento in cui lo stesso Consiglio Nazionale Forense, come giudice speciale della tenuta degli albi forensi e della disciplina degli avvocati, sarà ritenuto incostituzionale per intollerabile carenza di terzietà. 

Interessantissima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla seconda sezione civile della Cassazione, con ordinanza di rimessione n. 596 del 15 gennaio 2015 (il link all'ordinanza lo trovi anche nell'ottimo articolo di Marina Castellaneta intitolato "Iscrizione all’ordine dei medici: dubbi sulla costituzionalità del procedimento dinanzi alla Commissione per le professioni sanitarie", sul sito www.marinacastellaneta.it): riguarda il giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi dei medici e cioè riguarda la Commissione per le professioni sanitarie. Tra l'altro, al punto 2.4.1., vi si legge: "Ad avviso di questo Collegio, la norma censurata  -  non fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione  e  alla presenza di regole di  autonomia  dei  componenti  della  Commissione centrale designati dal Ministero della salute - non  sembra  superare nemmeno il test di conformita' con  la  Convenzione  europea  per  la salvaguardia dei diritti dell'uomo - e delle  liberta'  fondamentali, resa esecutiva con la legge  di  autorizzazione  -  alla  ratifica  4 agosto 1955, n. 848, la quale vuole che sia assicurato il diritto  di ogni persona ad un processo equo davanti a un tribunale  indipendente e imparziale costituito per legge: di qui  il  dubbio  del  contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art.  6, par. 1, della Convenzione.  Secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei   diritti dell'uomo, infatti, «in order to determine  whether  a  body  can  be considered to be "independent" of the executive it  is  necessary  to have, regard to the manner of appointment  of  its  members  and  the duration of their term of office, the existence of guarantees against outside pressures and the  question  whether  the  body  presents  an appearance of independence» (Lauko v. Slovakia, 2 settembre  1998,  § 63). D'altra parte, «the appointment of judges by  the  executive  is permissible, provided the  appointees  are  free  from  influence  or pressure when carrying out their adjudicatory rose» (Flux - no.  2  - v. Moldova, 3 luglio 2007, § 27). "
    Queste ed altre argomentazioni adoperate dalla Cassazione sono evidentemente valide anche per contestare anche a tanti altri giudici speciali di tante altre categorie professionali una intollerabile carenza di terzieta'. A mio avviso, il premio "Il più incostituzionale di tutti" dovrebbe essere assegnato al  Consiglio Nazionale Forense. Comunque, è solo questione di tempo (poco). Il CNF, infatti, è un raro esempio di amministratore-legislatore-giudice; un vero distillato di corporativismo che Corte costituzionale e Cassazione hanno sino ad oggi salvato dalla storia. Per fortuna anche le corporazioni professionali stanno tramontando: era ora, a distanza di qualche anno dalla caduta del fascismo che sull'organizzazione delle corporazioni fondò gran parte del suo potere.

Nessuno potrà negare che tra i rischi di una regolazione corporativa delle professioni (quale quella da ultimo ribadita con legge 247/2012) ci sia anche quello di una "giustizia domestica" sospettabile di essere una "giustizia addomesticata".

Pare utile ricordare pure (con le parole usate dall'Antitrust nella nota 117 del suo provvedimento 25154/2014 con cui ha irrogato quasi un milione di euro di multa al CNF) che "qualora nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale il CNF dovesse interpretare le norme dell’ordinamento forense in violazione del diritto europeo e segnatamente degli articoli 101 e 102 del TFUE, tale condotta del CNF potrebbe determinare la responsabilità dello Stato italiano per violazione delle norme europee come da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. causa C-224/01, Gerhard Köbler v. Republik Österreich, in Racc. [2003] p. I-10239; causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica Italiana, in Racc. [2006] p. I-1209 e cause riunite, C-6/90 e C-9/90, Andrea Francovich e a. v. Repubblica italiana, in Racc. [1991] p. I-5357)".

Il corporativismo nella regolazione delle professioni deve finire.

La vignetta che segue mi pare (con le esagerazioni consentite alla satira) una buona sintesi del problema della terzietà di tanti giudici speciali ...

... quindi tra le riforme da far presto si inserisca anche quella dell'eliminazione dei residui giudici speciali (come il Consiglio Nazionale Forense) troppo a lungo sopravvissuti alla entrata in vigore della Costituzione.

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Corte di giustizia (causa C-313/12): quando s'applica il diritto U.E. a questioni puramente interne?

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia, con sentenza del 7 novembre 2013 nella causa C-313/12 ha affermato di non poter pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni puramente interne in mancanza di una norma di diritto interno che stabilisca per il giudice nazionale l'obbligo di sottoporre tal genere di questioni alla Corte di giustizia. In tali casi mancherebbe, secondo la Corte di Lussemburgo, “un interesse certo a che sia preservata un’uniformità di interpretazione di disposizioni o di nozioni riprese dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali se ne chiede l’applicazione”.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione del principio di motivazione degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 296, secondo comma, TFUE, ed all'art. 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sono state dichiarate irricevibili le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte dei Conti, sezione giuridizionale della Sicilia, che -pur riconoscendo la portata puramente interna della questione- aveva chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se alcune disposizioni della legge n. 241/90 (in particolare in materia pensionistica) violassero l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, principio di diritto dell’Unione.

Ricordiamo pure che nella sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I,  25 gennaio 2007, nella causa C-407/04 (rilevante in tema di concorrenza nell'avvocatura anche se relativa alla libertà del commercio e non alla libertà di prestare servizi professionali) si legge: "3. La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (GURI n. 42, del 21 febbraio 2005, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 241/1990»), al suo articolo 1, comma 1, prevede quanto segue: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario».

" 89. In ogni caso, dalla giurisprudenza consolidata risulta che l'interpretazione e l'applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, che figura negli artt. 81 e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell'ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte a incidere sulla libertà del commercio tra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 1, e 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glockner, Racc. pag. 1 8089, punto 47). 90. Perchè una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenza 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I 1983, punto 16; 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96<e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I 135, punto 47, e Ambulanz Glockner. cit., punto 8)".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIIA DEL 7 NOVEMBRE 2013 NELLA CAUSA C-313/12, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE ...


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La giurisprudenza italiana e comunitaria sul "legittimo affidamento"

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Si legge al punto 5 delle motivazioni in diritto della sentenza del TAR Lazio 125/2013: "La necessità della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della condotta è stata affermata dalla giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato, Sez. VI – 21 giugno 2011, n. 3719) e da quella comunitaria, per la quale la tutela del legittimo affidamento può essere accordata soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che fossero conformi alla disciplina applicabile, potendo il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento operare solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni sufficientemente precise ed ufficiali delle istituzioni (Corte giustizia CE, sez. III, 17 settembre 2009 , n. 519 – caso Comm. CE c. Koninklijke FrieslandCampina NV; Tribunale I grado C.e.e., sez. III, 30 novembre 2009 , n. 427, caso France Télécom; Tribunale I grado C.e.e., sez. II, 04 febbraio 2009, n. 145, caso Omya AG c. Comm. Ce), con la conseguenza che i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non possono rappresentare un impedimento per l’azione delle istituzioni che, alla luce delle disposizioni e dei principi generali, non riveli elementi tali da inficiarne la validità."

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Reiterabilità della negoziazione assistita per separazione coniugi dopo il no del PM

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Importante decisione del Tribunale di Torino del 15/1/2015 in tema di provvedimenti adottabili dal Presidente del Tribunale dopo il "no" del P.M. all'accordo tra coniugi in tema di separazione, raggiunto attraverso negoziazione assistita. Il P. M. non aveva dato l'OK all'accordo che una coppia, per separarsi, aveva raggiunto attraverso una negoziazione assistita: in particolare il P.M. aveva rilevato che un figlio della coppia -maggiorenne ma non economicamente autonomo- non era adeguatamente tutelato dall'accordo raggiunto dai genitori, i quali non avevano previsto nulla riguardo al suo mantenimento. Il Presidente del Tribunale di Torino concede un'altra chance alla coppia per tentare una ulteriore negoziazione assistita che soddisfi in pieno le esigenze di tutela dell'interesse del figlio, così come rilevate dal Pubblico Ministero. Scrive il Giudice "...qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell’alveo della “degiurisdizionalizzazione” di cui alla L. n. 162/14): la locuzione “provvede” è infatti, come detto, di ampia portata onde consente una interpretazione siffatta, e , d’altronde, su detto accordo il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere, individuando in precisi elementi le ragioni ostative alla autorizzazione".

(leggi l'ordinanza del Tribunale di Torino sul sito www.negoziazione-assistita.it )

 

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Il silenzio è fonte di sapienza (G. Alberione)