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Protocollo CNF-Cassazione su regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale

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Sul sito del C.N.F. trovi il testo del "Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", siglato il 17 dicembre 2015.

 

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Corte costituzionale 120/2014: la fine della giurisdizione domestica del Consiglio Nazionale Forense

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Per toglier di mezzo la giurisdizione "domestica" delle Camere sulle vicende e i rapporti che non ineriscono alle funzioni primarie delle Camere (ad es. sui rapporti di lavoro dei suoi dipendenti non correlati direttamente allo svolgimeto delle funzioni primarie delle Camere) servirà sollevare un conflitto fra Poteri dello Stato. Non è bastata un' "ordinaria" ordinanza di remissione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che avevano ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. del regolamento del Senato nella parte in cui attribuisce al Senato stesso il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso atti e provvedimenti adottati da quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. L'ha sancito la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2014, depositata il 5 maggio 2014 (redattore Giuliano Amato).  Si tratta di una sentenza importante. Ha ragione, infatti, Francesco Clementi che chiude il suo articolo di commento su ilsole24ore del 14 maggio 2014, intitolato "L'autonomia delle Camere non è nei rapporti con i terzi", con la previsione che dopo la sentenza 120/2014 della Corte costituzionale, e proprio per dare nuovo senso alla autodichia come strumento di tutela dell'indipendenza del Parlamento, si porranno presto all'autodichia limiti conformi all'evoluzione dell'ordinamento e dei suoi principi costituzionali.

Si legge ormai a chiare note nella sentenza della Corte costituzionale 120/2014: "deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità. L'indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, nè pregiudicare l'attuazione di principi fondamentali".

Ci saranno presto conseguenze sui sopravvissuti giudici speciali, e innanzitutto, spero, sul giudice speciale Consiglio Nazionale Forense.  L'opera di "disboscamento" della (una volta rigogliosa) foresta dei giudici speciali precostituzionali non potrà che riprendere slancio dalla sentenza 120/2014 del giudice delle leggi.

Non servirà, infatti, sollevare conflitto tra Poteri dello Stato per togler di mezzo la giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale Forense: basterà, per questo, una ordinanza di rimessione da parte del TAR, adito da un avvocato che abbia contestato la legittimità costituzionale della "provvista di giurisdizione" del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare o di tenuta degli albi. O, invece, il C.N.F. vorrà sostenere di essere un Potere dello Stato?

Ma perchè la Corte costituzionale dovrebbe dichiarare incostituzionale la giurisdizione "domestica" del C.N.F. che, come giudice speciale precostituzionale, è stato tante volte salvato dall'estinzione? Dovrebbe farlo perchè il C.N.F. non è giudice imparziale e perchè la previsione della impugnabilità delle sue sentenze innanzi alle Sezioni Unite Civili della Cassazione non pone rimedio a tale carenza di imparzialità e, comunque, in materia disciplinare e di tenuta degli albi forensi, realizza una inaccettabile "tutela debole" dei diritti dell'avvocato e dell'aspirante all'iscrizione negli albi forensi. Il binomio C.N.F. - Sezioni Unite della Cassazione non garantisce a sufficienza e anzi (per usare le parole della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2014) compromette diritti  fondamentali e pregiudica l'attuazione di principi inderogabili (artt. 24, 112 e 113 Cost., nonchè art. 6 CEDU). In estrema sintesi: ad un primo grado innanzi al CNF, giudice non imparziale, segue un secondo grado innanzi alle SS.UU.della Cassazione che non hanno piena giurisdizione e possono essere adite solo censurando "incompetenza", "eccesso di potere" e "violazione di legge". Per approfondimenti clicca qui.

Ormai la giurisdizione speciale del CNF (espressione d'una regolazione corporativa della professione forense che, addirittura, è stata rafforzata dalla pseudoriforma forense di cui alla l. 247/12) non è più difendibile, visto che Corte cost. 120/2014 ha riconosciuto che tutte le volte (e addirittura quando si dovesse intaccare il tradizionale livello di autodichia delle Camere) che non si tratta di garantire l'indipendenza di un Potere dello Stato "... deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)". Altrimenti detto: ora che nella sentenza 120/2014 della Corte costituzionale si legge che il giudice delle leggi ha il compito di "ristabilire il confine -ove questo sia violato- tra i poteri legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto", finalmente si riconoscerà anche dai giudici interni (CNF ? SSUU Civili della Cassazione ? TAR ? CdS ?) che che ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. è pure doveroso riconoscere incostituzionale la giurisdizione domestica del CNF in base alla giurisprudenza di Strasburgo sulla necessaria terzietà e imparzialità (pure "oggettiva") di ogni giudice. Pure utile sarà richiamare l'argomentazione riguardo al contenuto dell'art. 6 CEDU che l'Avvocato Generale Whal  ha svolto nelle sue conclusioni presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 10 aprile 2014 nel caso Torresi (cause riunite C-58/13 e C-59/13).

Il tempo del giudice speciale CNF è scaduto ! Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con parere 3169/2012 (reso sullo schema di DPR di riforma di tutte le professioni regolamentate, poi divenuto DPR 137/2012), ha chiarito che è urgente per tutti i giudici speciali (compreso, dunque, il giudice speciale CNF) l'introduzione di garanzie di terzietà, attraverso la differenziazione soggettiva tra persone fisiche titolari del potere amministrativo e persone fisiche titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina (ma lo stesso deve dirsi, ovviamente, in materia di tenuta degli albi). Ha, in particolare, raccomandato il Consiglio di Stato al Governo di "intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale". Con ciò il Consiglio di Stato ha evidenziato al Governo l'urgenza di intervenire in via legislativa perchè (se proprio non si vuole abbandonare la c.d. "giurisdizione domestica" del CNF e degli altri Consigli Nazionali delle professioni che sono anche giudici speciali, chioserei) il "trattamento giurisdizionale" della disciplina e della tenuta degli albi non può essere certo meno garantista del "trattamento amministrativo" della disciplina (quello che la l. 247/12 di riforma della professione forense ha programmato di realizzare innanzi a organi separati di disciplina: i c.d. Consigli distrettuali di disciplina).

La Corte costituzionale non potrà più salvare la giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale Forense. Non potrà più, di certo, utilizzare riguardo alla giurisdizione "domestica" del C.N.F., gli argomenti adoperati dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nell'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 24689/2010, o più di recente nella sentenza 27266/2013: si tratta, infatti, di argomenti (forse già "vecchi" da decenni e comunque) sicuramente ormai "invecchiati" ed evidentemente contrari a quelli ormai penetrati nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Vedi l'interessante articolo di Roberta Lugarà.

Comunque, "per dare una mano", gli avvocati-part-time argomenteranno ad hoc nei loro ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

QUI SOTTO UNA VIGNETTA SUI RISCHI DEL CORPORATIVISMO E DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 120/2014 (sottolineature mie).

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Condizioni di legittimità del recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica amministrazione

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Il TAR Umbria, in sentenza n. 559/2013, depositata il 5 dicembre 2013, ha chiarito le condizioni e i limiti di legittimità del recupero, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle somme che siano state indebitamente erogate ai dipendenti. Ha, in particolare, statuito:

"3. Merita condivisione la doglianza di cui al III motivo di gravame, atteso che la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR, secondo le argomentazioni difensive della difesa erariale, non legittima l’Amministrazione alla ripetizione di somme non corrisposte al proprio dipendente.

La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendo invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n.1164)."

e ancora:

"5. Sono invece fondate e vanno accolte anche le censure di cui al I motivo.

Se è certo che in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti - attesa la riferita doverosità del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione - è altrettanto vero che l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposta comporta l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposte, in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (così T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780).

E’vero come, nella fattispecie per cui è causa, la soccombenza nel giudizio di primo grado (sent. 823/2003 T.A.R. Umbria) abbia invero in parte escluso il consolidamento dell’affidamento del ricorrente al mantenimento di quanto indebitamente percepito per il periodo 16 giugno 2002 - 31 ottobre 2006.

Ne consegue comunque, ad avviso del Collegio, che il recupero disposto nei confronti dell’odierno ricorrente, non tenendo minimamente in considerazione l’incidenza sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni essenziali di vita del percipiente e della sua famiglia, anche in considerazione della non lieve entità dell’importo, si manifesta quanto a tal profilo illegittimo, fermo restando la doverosità di procedere al recupero degli importi corrisposti.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullata in parte qua l’impugnata nota del 9 giugno 2009 dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, con salvezza per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme nette effettivamente corrisposte, purché con previsione di modalità compatibili con le esigenze di vita del ricorrente e del proprio nucleo familiare."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 559/2013 DEL TAR UMBRIA ...


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Gli organi apicali dell'ente pubblico non possono controllare l'avvocatura interna

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Riporto dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 9/5/2015

"Il COA di Mantova chiede “parere sulla portata ed estensione dei poteri di verifica e controllo in capo al Segretario Generali di una Provincia nei confronti dell’attività del legale interno inscritto all’elenco speciale annesso all’Albo, con particolare riferimento all’autonomia ed indipendenza del difensore nello svolgimento del mandato professionale”

Deve escludersi ogni “potere di verifica e controllo” in capo al Segretario Generale di una Provincia, e comunque agli organi rappresentativi dell’Ente Pubblico” nei confronti degli avvocati iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo relativamente allo svolgimento del mandato professionale, posto che gli stessi hanno piena autonomia tecnico-giuridica ed intellettuale nella trattazione degli affari dell’Ente presso il cui ufficio legale operano.
Essi peraltro in funzione del rapporto di pubblico impiego nell’ambito del quale espletano l’attività difensiva sono tenuti ad adeguarsi sia alle scelte organizzative interne – ove non pregiudichino le necessarie modalità di esplicazione del mandato difensivo – sia a quelle di indirizzo politico-generale dell’ente.
L’ineludibile autonomia nell’esercizio del mandato non fa venir meno il dovere di fedeltà (cui l’avvocato dell’Ente è tenuto sia in forza del codice deontologico sia dal rapporto di pubblico impiego) che deve però essere osservato esclusivamente nei confronti dell’Ente (che riveste la qualifica sia di cliente che di parte assistita) in quanto tale e non nei confronti delle persone fisiche che lo costituiscono o ne hanno la rappresentanza.
Tale ultima considerazione costituisce un ulteriore motivo per opinare che nelle sue scelte di difesa tecnica l’avvocato dell’Ente Pubblico non possa essere soggetto al potere gerarchico e di controllo degli Organi apicali dell’Ente.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 22 ottobre 2014, n. 83

Quesito n. 430, COA di Mantova"   FINE DELL'ESTYRATTO DA NEWSLETTER

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Assicurazione per responsabilità civile professionale anche per le Avvocature pubbliche

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Un parere del Consiglio Nazionale Forense, di cui dà notizia la newsletter di deontologia forense del CNF del 13/5/2015, chiarisce che anche gli avvocati delle avvocature pubbliche devono essere assicurati per la responsabilità civile professionale. Di seguito il parere:

"Il Consiglio rimettente opina se l’obbligo della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale si estenda anche agli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, iscritti nell’Elenco speciale annesso all’Albo ordinario.
Osserva la Commissione che l’art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, il quale ha introdotto la prescrizione in questione, costituisce disposizione precettiva riferita a tutti gli avvocati in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
Come già affermato da questa Commissione nel parere 22 maggio 2013, n. 54, non rileva, a titolo derogatorio della detta disposizione normativa, la circostanza che la prestazione dell’avvocato avvenga alle dipendenze e nell’esclusivo interesse dell’ente pubblico di appartenenza, di talché gli avvocati degli enti pubblici non sono esentati dall’obbligo di legge, pur sempre nel rispetto delle norme pubblicistiche che regolano il rapporto di lavoro
." FINE DEL PARERE

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