
Per toglier di mezzo la giurisdizione "domestica" delle Camere sulle vicende e i rapporti che non ineriscono alle funzioni primarie delle Camere (ad es. sui rapporti di lavoro dei suoi dipendenti non correlati direttamente allo svolgimeto delle funzioni primarie delle Camere) servirà sollevare un conflitto fra Poteri dello Stato. Non è bastata un' "ordinaria" ordinanza di remissione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che avevano ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. del regolamento del Senato nella parte in cui attribuisce al Senato stesso il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso atti e provvedimenti adottati da quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. L'ha sancito la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2014, depositata il 5 maggio 2014 (redattore Giuliano Amato). Si tratta di una sentenza importante. Ha ragione, infatti, Francesco Clementi che chiude il suo articolo di commento su ilsole24ore del 14 maggio 2014, intitolato "L'autonomia delle Camere non è nei rapporti con i terzi", con la previsione che dopo la sentenza 120/2014 della Corte costituzionale, e proprio per dare nuovo senso alla autodichia come strumento di tutela dell'indipendenza del Parlamento, si porranno presto all'autodichia limiti conformi all'evoluzione dell'ordinamento e dei suoi principi costituzionali.
Si legge ormai a chiare note nella sentenza della Corte costituzionale 120/2014: "deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità. L'indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, nè pregiudicare l'attuazione di principi fondamentali".
Ci saranno presto conseguenze sui sopravvissuti giudici speciali, e innanzitutto, spero, sul giudice speciale Consiglio Nazionale Forense. L'opera di "disboscamento" della (una volta rigogliosa) foresta dei giudici speciali precostituzionali non potrà che riprendere slancio dalla sentenza 120/2014 del giudice delle leggi.
Non servirà, infatti, sollevare conflitto tra Poteri dello Stato per togler di mezzo la giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale Forense: basterà, per questo, una ordinanza di rimessione da parte del TAR, adito da un avvocato che abbia contestato la legittimità costituzionale della "provvista di giurisdizione" del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare o di tenuta degli albi. O, invece, il C.N.F. vorrà sostenere di essere un Potere dello Stato?
Ma perchè la Corte costituzionale dovrebbe dichiarare incostituzionale la giurisdizione "domestica" del C.N.F. che, come giudice speciale precostituzionale, è stato tante volte salvato dall'estinzione? Dovrebbe farlo perchè il C.N.F. non è giudice imparziale e perchè la previsione della impugnabilità delle sue sentenze innanzi alle Sezioni Unite Civili della Cassazione non pone rimedio a tale carenza di imparzialità e, comunque, in materia disciplinare e di tenuta degli albi forensi, realizza una inaccettabile "tutela debole" dei diritti dell'avvocato e dell'aspirante all'iscrizione negli albi forensi. Il binomio C.N.F. - Sezioni Unite della Cassazione non garantisce a sufficienza e anzi (per usare le parole della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2014) compromette diritti fondamentali e pregiudica l'attuazione di principi inderogabili (artt. 24, 112 e 113 Cost., nonchè art. 6 CEDU). In estrema sintesi: ad un primo grado innanzi al CNF, giudice non imparziale, segue un secondo grado innanzi alle SS.UU.della Cassazione che non hanno piena giurisdizione e possono essere adite solo censurando "incompetenza", "eccesso di potere" e "violazione di legge". Per approfondimenti clicca qui.
Ormai la giurisdizione speciale del CNF (espressione d'una regolazione corporativa della professione forense che, addirittura, è stata rafforzata dalla pseudoriforma forense di cui alla l. 247/12) non è più difendibile, visto che Corte cost. 120/2014 ha riconosciuto che tutte le volte (e addirittura quando si dovesse intaccare il tradizionale livello di autodichia delle Camere) che non si tratta di garantire l'indipendenza di un Potere dello Stato "... deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)". Altrimenti detto: ora che nella sentenza 120/2014 della Corte costituzionale si legge che il giudice delle leggi ha il compito di "ristabilire il confine -ove questo sia violato- tra i poteri legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto", finalmente si riconoscerà anche dai giudici interni (CNF ? SSUU Civili della Cassazione ? TAR ? CdS ?) che che ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. è pure doveroso riconoscere incostituzionale la giurisdizione domestica del CNF in base alla giurisprudenza di Strasburgo sulla necessaria terzietà e imparzialità (pure "oggettiva") di ogni giudice. Pure utile sarà richiamare l'argomentazione riguardo al contenuto dell'art. 6 CEDU che l'Avvocato Generale Whal ha svolto nelle sue conclusioni presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 10 aprile 2014 nel caso Torresi (cause riunite C-58/13 e C-59/13).
Il tempo del giudice speciale CNF è scaduto ! Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con parere 3169/2012 (reso sullo schema di DPR di riforma di tutte le professioni regolamentate, poi divenuto DPR 137/2012), ha chiarito che è urgente per tutti i giudici speciali (compreso, dunque, il giudice speciale CNF) l'introduzione di garanzie di terzietà, attraverso la differenziazione soggettiva tra persone fisiche titolari del potere amministrativo e persone fisiche titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina (ma lo stesso deve dirsi, ovviamente, in materia di tenuta degli albi). Ha, in particolare, raccomandato il Consiglio di Stato al Governo di "intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale". Con ciò il Consiglio di Stato ha evidenziato al Governo l'urgenza di intervenire in via legislativa perchè (se proprio non si vuole abbandonare la c.d. "giurisdizione domestica" del CNF e degli altri Consigli Nazionali delle professioni che sono anche giudici speciali, chioserei) il "trattamento giurisdizionale" della disciplina e della tenuta degli albi non può essere certo meno garantista del "trattamento amministrativo" della disciplina (quello che la l. 247/12 di riforma della professione forense ha programmato di realizzare innanzi a organi separati di disciplina: i c.d. Consigli distrettuali di disciplina).
La Corte costituzionale non potrà più salvare la giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale Forense. Non potrà più, di certo, utilizzare riguardo alla giurisdizione "domestica" del C.N.F., gli argomenti adoperati dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nell'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 24689/2010, o più di recente nella sentenza 27266/2013: si tratta, infatti, di argomenti (forse già "vecchi" da decenni e comunque) sicuramente ormai "invecchiati" ed evidentemente contrari a quelli ormai penetrati nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'Uomo.
Vedi l'interessante articolo di Roberta Lugarà.
Comunque, "per dare una mano", gli avvocati-part-time argomenteranno ad hoc nei loro ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
QUI SOTTO UNA VIGNETTA SUI RISCHI DEL CORPORATIVISMO E DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 120/2014 (sottolineature mie).

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