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Sportello per il cittadino presso i COA? ma quanti sono gli avvocati "volontari" oggi?

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(da www.servizi-legali.it )

Dispone l'art. 30 della legge di riforma forense (l. 247/2012):

"Art. 30.
Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3
."

Riporto di seguito il comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del 19 febbraio 2013 sull'invio da parte del CNF ai Consigli degli Ordini locali d'una bozza di regolamento per l'istituzione presso ciascun Ordine di uno "sportello per il cittadino".
Leggo nel comunicato: "Le informazioni saranno rese a titolo gratuito da avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine, in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche. Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, gli avvocati hanno il divieto di assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno due anni (il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento), così come il divieto di indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale. I Consigli dell’Ordine vigileranno sulla corretta applicazione del regolamento e di quello locale, istitutivo dello Sportello. Le spese dello Sportello non peseranno sulle casse dello Stato ma saranno a carico della categoria."

Ebbene, a mio avviso, la l. 247/2012 non autorizza affatto il CNF e i singoli Consigli degli Ordini a organizzare "sportelli per il cittadino" nei quali le informazioni ai cittadini siano date da avvocati, variamente a ciò autorizzati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Lo impedisce la necessità di salvaguardare una sana concorrenza tra avvocati, non mediata da interventi di CNF e/o COA, per di più pagati anche col contributo di chi non vuol essere tra gli avvocati "informatori" che nello "sportello per il cittadino" si danno da fare.

SE SARA' EMANATO UN REGOLAMENTO DEL CNF CHE TALE ESIGENZA DI SOSTANZIALE CONCORRENZA VIOLI, INTERVERRA' A RAGIONE L'ANTITRUST  (E, CREDO, ANCHE IL TAR).

Non credendo molto al volontariato degli avvocati in una fase storica della professione forense da molti definita come fase della "proletarizzazione" degli avvocati, mi domando: si pensa che a fornire le informazioni allo "sportello" possano essere tutti gli avvocati che si dichiarino  disposti a farlo gratuitamente? anche, dunque, avvocati non selezionati dal Consiglio dell'Ordine in base alle loro esperienze professionali? si pensa che in tal caso sia sufficiente prevedere la possibilità di solo eventuali controlli dei Consigli degli Ordini sulla veridicità delle competenze specifiche previamente dichiarate dal "volontario"? si vorrà, dunque, ignorare che ancora non operano a pieno le specializzazioni forensi previste dalla legge 247/2012? Infine, perchè mai gli avvocati non interessati a fare i "volontari" dovrebbero contribuire (coi loro contributi annuali al COA) a far funzionare gli "sportelli per i cittadini"?

Che poi a pensar male si faccia peccato ma spesso ci si azzecchi lo dimostra la preoccupazione dello stesso CNF che porta a scrivere: "Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, gli avvocati hanno il divieto di assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno due anni (il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento), così come il divieto di indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale. I Consigli dell’Ordine vigileranno sulla corretta applicazione del regolamento e di quello locale, istitutivo dello Sportello".

A mio avviso bisognerebbe evitare di aprire sportelli pericolosi dai quali passano troppi spifferi. Inoltre si ricordi che il TAR Lazio ha annullato, per carenza assoluta di potere del CNF, il regolamento del CNF che istituiva le specializzazioni senza base di legge. In base a ragionamento analogo a quello che seguì, nell'occasione, il TAR Lazio penso si debba dire che finchè non esisteranno le specializzazioni degli avvocati disciplinate come prevede la l. 247/2012 non cè alternativa: se i COA scelgono i "volontari" lo fanno senza potere con provvedimenti illegittimi; se invece consentono a tutti gli avvocati che si offrono "volontari" di "adoperarsi" presso c.d. "sportelli per il cittadinio ci saranno troppi "volontari" a rischio di provvedimenti disciplinari. ALTRO CHE IL PRIMO REGOLAMENTO DA ADOTTARE TRA QUELLI DI SPETTANZA DEL CNF ! QUELLO SULLO "PORTELLO PER IL CITTADINO" DOVRA' ASPETTARE CHE SIANO OPERATIVE LE SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DALLA L. DI RIFORMA FORENSE (L.247/2012). E CI VORRANNO ANNI.

Questo il comunicato stampa del CNF del 19 febbraio 2013:
"Giustizia: l’Avvocatura apre gli Sportelli per il cittadino in ogni Ordine
19/02/2013 - Informazioni e orientamento, senza oneri, sull’accesso alla giustizia e le prestazioni professionali. Il CNF ha inviato agli Ordini, per una loro consultazione, lo schema di regolamento previsto dal nuovo ordinamento professionale
Roma. Tribunali e prestazioni professionali trasparenti. L’Avvocatura avvicina la giustizia ai cittadini, che potranno contare su un servizio di orientamento e informazione a cura dei Consigli dell’Ordine forensi, a titolo gratuito.
Presso di essi, prevede il nuovo ordinamento forense in vigore dal 2 febbraio scorso (legge n. 247/2012), dovranno essere istituiti gli Sportelli del cittadino e il CNF oggi ha inviato agli Ordini lo schema di regolamento con la indicazione dei compiti e delle modalità del servizio (CNF n. 1-R C-2013).
Gli Ordini potranno far pervenire le loro osservazioni- in via telematica tramite un apposito link entro il 7 marzo prossimo- prima dell’adozione definitiva del testo.
E’ il primo adempimento regolamentare, tra quelli previsti dal nuovo Statuto dell’Avvocatura, al quale ha messo mano il CNF; e non è un caso. La riforma, infatti mira anche a potenziare la tutela dell’interesse pubblico da parte degli Ordini forensi e a promuovere la funzione sociale dell’Avvocatura.
Ed è in questo spirito che il CNF ha tenuto ad inaugurare con tale regolamento, che disciplina un “servizio” a vantaggio dei cittadini, l’attività di attuazione che la legge 247 assegna alle sue competenze.
“Dopo l’approvazione della riforma forense il CNF sta progettando una serie di iniziative che rendono l’apporto dell’Avvocatura indispensabile per il miglioramento del servizio giustizia”, ha spiegato il presidente Guido Alpa intervenendo al Professional day, che si è tenuto oggi a Roma per sottolineare proprio il ruolo indispensabile delle professioni per la crescita del Paese. Lo Sportello del cittadino è un passo importante verso l’affermazione della funzione sociale e sussidiaria dell’Avvocatura. "L’Avvocatura può anche garantire la risoluzione delle controversie fuori dai tribunali, con le Camere di Conciliazione e le Camere arbitrali”, ha aggiunto Alpa.
Cosa prevede lo schema di regolamento. Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell’Ordine (che regolamenteranno nel dettaglio con appositi regolamenti l’attività in relazione alle esigenze locali), i cittadini potranno rivolgersi ad avvocati (o praticanti abilitati) per ottenere informazioni sia sulle modalità di protezione dei loro diritti che sui costi delle procedure e delle prestazioni professionali. Potranno chiedere quali azioni giudiziarie esperire, ottenere informazioni sui sistemi alternativi come la mediazione e l’arbitrato (e i relativi vantaggi in termini di costi e durata della procedura), sulle condizioni di accesso alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio.
Trasparenza anche sulle prestazioni professionali: lo Sportello fornirà indicazioni sulla pattuizione del compenso, sul conferimento dell’incarico all’avvocato, sui doveri deontologici che ne derivano e sui nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense, come il dovere del legale di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale. Le informazioni saranno rese a titolo gratuito da avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine, in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche. Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, gli avvocati hanno il divieto di assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno due anni (il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento), così come il divieto di indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale. I Consigli dell’Ordine vigileranno sulla corretta applicazione del regolamento e di quello locale, istitutivo dello Sportello.
Le spese dello Sportello non peseranno sulle casse dello Stato ma saranno a carico della categoria."

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