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Avvocati sportellisti: il regolamento del CNF impone ai COA di istituire lo sportello del cittadino

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(da www.servizi-legali.it )

 Leggi di seguito il testo del regolamento n. 2/2013 del CNF "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino". Lo trovi anche sul sito del CNF, nell'apposita sezione dedicata ai regolamenti del CNF per l'attuazione della legge di riforma forense (l. 247/2012). IL REGOLAMENTO ENTRERA' IN VIGORE IL 4 MAGGIO 2013. Un commento critico dall'Associazione Nazionale Forense (anteriore al testo definitivo del regolamento).

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTO 19 aprile 2013, n. 2.
Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta del 19 aprile 2013 Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Considerata la necessità di provvedere alla regolamentazione delle modalità di accesso allo Sportello per il cittadino;
ADOTTA
il seguente regolamento.

Art. 1.
Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
1. I Consigli dell’Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».
2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l’informazione sui giudizi pendenti.

Art. 2.
Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati
1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3.
Informazioni e orientamento per l’accesso alla giustizia
1. Per quanto concerne l’accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento;
b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.

Art. 4.
Accesso al servizio
1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell’Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità.
4. Al fine di usufruire del servizio, l’utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Il Consiglio dell’Ordine non trattiene alcun documento fornito dall’utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Art. 5.
Elenco dei professionisti iscritti allo sportello
1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell’ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo.
2. L’elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l’indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.
3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.

4. All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento
.

5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello.
6. Il Consiglio dell’Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell’elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l’attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell’oggetto dell’attività stessa.

Art. 6.
Violazione del regolamento
1. Il Consiglio dell’Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio.
2. Comporta l’esclusione dall’elenco:
a) la mancata presenza dell’avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
b) il rifiuto o l’omissione ingiustificati di prestare l’attività di sportello alla persona che accede al servizio;
c) il venir meno dei requisiti di accesso all’elenco dei professionisti di cui all’art. 5, comma 1;
d) la violazione dei divieti di cui all’art. 5, commi 4 e 5.

Art. 7.
Oneri
1. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.
2. I Consigli dell’Ordine dovranno istituire lo Sportello per il cittadino entro e non oltre il 30 novembre 2013."

Si consideri che l'art. 30 della legge di riforma forense (l. 247/2012) dispone:

"Art. 30.
Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3
."

Ebbene, a mio avviso, la l. 247/2012 non autorizza affatto il CNF e i singoli Consigli degli Ordini a organizzare "sportelli per il cittadino" nei quali le informazioni ai cittadini siano date da avvocati, variamente a ciò autorizzati, edeventualmente pagati, dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Lo impedisce la necessità di salvaguardare una sana concorrenza tra avvocati, non mediata da interventi di CNF e/o COA, per di più pagati anche col contributo di chi non vuol essere tra gli avvocati "informatori" che nello "sportello per il cittadino" si danno da fare per informare e orientare sul servizio professionale di avvocato e sull'accesso alla giustizia.

CONTRO IL REGOLAMENTO DEL CNF CHE TALE ESIGENZA DI SOSTANZIALE CONCORRENZA VIOLA, INTERVERRA' A RAGIONE L'ANTITRUST  (E, CREDO, ANCHE IL TAR).

Mi domando:

1) Visto che l'art. 1 del regolamento prevede che "lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza", che senso ha prevedere nel regolamento che ciascun avvocato aspirante "sportellista" potrà presentare domanda di iscrizione nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, "indicando le di materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello" ? E poi, che senso ha prevedere, all'art. 5, comma 2, del regolamento, che "L’elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l’indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti"?

2) Perchè mai gli avvocati non interessati a fare gli "sportellisti" dovrebbero contribuire (coi loro contributi annuali al COA) a far funzionare gli "sportelli per i cittadini"? Perchè mai, in particolare, dovrebbero contribuire (coi loro contributi annuali al COA) a informare i cittadini "a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure"?

Che poi a pensar male si faccia peccato ma spesso ci si azzecchi lo dimostra la preoccupazione dello stesso CNF che porta a scrivere nell'art. 5 del regolamento, commi 4 e 5: "4. All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello".

A mio avviso bisognerebbe evitare di aprire sportelli pericolosi dai quali passano troppi "spifferi".

Comunque appare fondamentale il richiamo alla sentenza del TAR Lazio n. 5151 del 2011 che ha annullato, per carenza assoluta di potere del CNF, il regolamento del CNF che istituiva le specializzazioni senza base di legge. In base a ragionamento analogo a quello che seguì, nell'occasione, il TAR Lazio penso si debba riconoscere che il regolamento 2/2013 del CNF è illegittimo perchè:

1) senza che l'art. 30 l.247/12 attribuisca al CNF un tale potere, il regolamento 2/2013 del CNF impone a ciascun COA di organizzare l'attività di informazione e orientamento di cui all'art. 30 l. 247/12 solo attraverso avvocati;

2) imponendo a ciascun COA di selezionare gli avvocati per l'iscrizione, a domanda, in un apposito elenco che la legge non prevede, crea, nell'unitaria categoria degli avvocati, una inammissibile sottocategoria professionale di legittimati a fornire informazioni e orientamento "ufficiali" riguardo all'esercizio del servizio professionale di avvocato e riguardo all'accesso alla giustizia;

3) imponendo di selezionare gli avvocati interessati a prestare il servizio di informazione e orientamento nello "sportello per il cittadino" in base a dichiarazioni degli stessi aspiranti "avvocati-sportellisti" circa le materie di propria competenza e, conseguentemente, individuando elenchi -anche se ad uso interno dei COA- di avvocati "para-specialisti": a) viola direttamente la concorrenza tra gli avvocati; b) agevola condotte anticoncorrenziali da parte degli avvocati iscritti nell'elenco degli "sportellisti" (di certo legittimati a illustrare a fondo, ai cittadini che si rivolgono allo sportello, l'ambito delle competenze professionali specifiche per le quali essi avvocati sono stati ammessi dal COA nell'elenco degli "sportellisti") in un ordinamento professionale che ad oggi non vede ancora realizzata la (prevista dalla l. 247/12) figura dell'avvocato specialista;

4) organizzando lo "sportello per il cittadino" oltre il potere conferito al CNF (sia perchè riserva a soli avvocati l'attività di informazione e orientamento dei cittadini; sia perchè impone che l'informazione sia resa anche "a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure") il regolamento impone agli avvocati iscritti all'albo il pagamento di somme non dovute secondo legge e addirittura lo impone al fine di pubblicizzare le procedure di soluzione alternativa delle controversie, le quali sono estranee alle esclusive dell'avvocato (per le quali sole gli enti esponenziali dell'Avvocatura possono chieder soldi agli avvocati). 

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