(da www.servizi-legali.it )
L'ha ribadito la Corte costituzionale, scrivendo al punto 3.3 del "considerato in diritto" in sentenza 15 del 2012: "... il richiamo all’art. 24 Cost. non è pertinente, perché l’intervento legislativo qui censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta (sentenza n. 29 del 2002, punto 4.4. del Considerato in diritto)".
LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 4.4 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO" DELLA SENTENZA 29/2002...
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"4.4. - Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.
Quanto all'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare che l'intervento legislativo oggetto di censura, operando sul piano sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui esclusivo presidio è posta la norma costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).
Egualmente infondato è il richiamo all'art. 47 della Costituzione che enuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte - un principio al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite - nella specie sicuramente non valicato - della contraddizione del principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994). "
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