Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
Il 4/11/2010 l'Assemblea del Senato è giunta a votare sull'art. 25 del ddl di riforma forense e stante la mancaza del numero legale la seduta è stata tolta e aggiornata a martedi 9 novembre ore 16,30.
Di rilievo il fatto che la Sen. Della Monica abbia sottolineato la questione della terzietà del giudice disciplinare che viene negata dal ddl di legge con rigaurdo agli avvocati proprio mentre, con riguardo ai giudici, viene esaltata nella preparazione di una innovativa disciplina delle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
Questo l'intervento della Senatrice Della Monica: "Signora Presidente, questo è uno dei punti essenziali della riforma. Leggo testualmente l'articolo 25: «1. Sono organi dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale. 3. Sono organi degli ordini forensi del distretto: a) il Consiglio istruttore di disciplina; b) il Collegio giudicante». Ciò significa che gli organi istruttori e giudicanti dipendono dall'ordine circondariale, cioè il giudice dipende da chi ha funzioni amministrative e quindi questo determina un conflitto di interessi di cui non possiamo non prendere atto.
Quando la presidente Finocchiaro ha fatto riferimento nel suo intervento a un punto qualificante come la giustizia domestica, laddove si ritiene di dover approvare a breve anche una riforma del Consiglio superiore della magistratura per togliere alcune funzioni ultronee alla sezione disciplinare e attribuirle esclusivamente quel ruolo, o addirittura porre fuori del Consiglio superiore della magistratura le funzioni giudicanti nei procedimenti disciplinari, si comprende come questa norma sia in controtendenza. Assolutamente è inconcepibile che l'organo che esercita la giurisdizione, che applica le sanzioni disciplinari, che decide della carriera degli avvocati, dipende da chi detta le regole, da chi le forma, dagli organi amministrativi che si occupano della vita dell'avvocatura. Sostanzialmente è come se il Ministro della giustizia - facendo un parallelo - e il Consiglio superiore della magistratura si unificassero; cosa che non è pensabile perché ciascuno ha delle competenze specifiche, per ragioni molto precise che rispondono anche ad una norma sulla divisione dei poteri.
Quindi richiamo l'attenzione su una norma così delicata, che mette sotto la responsabilità e le dipendenze dell'ordine circondariale, come organi degli ordini forensi del distretto, il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante.
Pertanto, chiedo che l'approvazione dell'emendamento 25.200."
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DEL SENATO n. 453 DEL 4/11/2010 ...
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 10,26)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti precedentemente accantonati ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.203.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,45.
(La seduta, sospesa alle ore 10,27, è ripresa alle ore 10,47).
Presidenza della vice presidente MAURO
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.203, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.204, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.700.
ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signora Presidente, vorrei cogliere l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento 23.700 per informare i colleghi che davanti al Senato è in corso una manifestazione di avvocati con la toga che distribuiscono un volantino che recita: «No alla controriforma forense». Forse vale la pena leggere molto rapidamente alcune righe scritte dal presidente dell'Unione giovani avvocati italiani: «La verità è che molti avvocati non hanno alcuna tutela negli studi di cui sono dipendenti a mille euro al mese. Costoro saranno vessati oltre che da un novello dirigismo anche dalla continuità professionale, norma pacificamente incostituzionale, laddove stabilisce che un tuo collega e concorrente decida di privarti dell'iscrizione all'albo e dal lavoro sulla base di un giudizio discrezionale».
Questo teniamolo presente quando fra pochi minuti affronteremo la questione delle competenze dei consigli dell'ordine in proposito. La comunicazione continua così: «Anche qualora si ritenesse giusto che a dettare un provvedimento al Parlamento fosse una corporazione, non sarebbe accettabile una riforma che rechi solo danni ai cittadini e alle imprese» e, aggiungo io, anche a un intero segmento generazionale del ceto forense. Poi si prosegue: «Su chi pensate siano scaricati i costi che dovranno essere sostenuti in termini di tempo e di esborsi per conseguire la formazione professionale e le specializzazioni? Che parcella farà l'avvocato cassazionista nel momento in cui potrà dirsi uno tra i pochi abilitati?».
Queste domande dobbiamo porcele perché se le pone il Paese e dobbiamo anche darvi una risposta. Non possiamo lasciare senza risposta queste domande. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.700, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 23.205 e 23.206.
Metto ai voti l'emendamento 23.207, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 23, nel testo emendato.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono per illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 24.200/1, nonché sugli emendamenti 24.201, 24.203/1 e 24.204.
Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 24.200, 24.202 (testo 2), 24.203/2 e 24.203.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.200/1.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, mi riesce incomprensibile capire perché nel momento in cui viene attribuita la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale all'ordine territoriale, si debba rafforzare il principio con una aggettivazione inutile come «in via esclusiva». L'ordine territoriale o ha la rappresentanza istituzionale o non la ha.
Nel linguaggio si stanno diffondendo forme inaccettabili, come quando si dice «assolutamente sì» o «assolutamente no» o, come in questo caso, quando alla rappresentanza istituzionale si aggiunge l'espressione «in via esclusiva». Se l'espressione ha un significato diverso e non rafforzativo, vorrei fosse chiarito dal Governo o dal relatore altrimenti è inaccettabile rafforzare un concetto già espresso e che non necessita di alcun elemento che lo rafforzi ulteriormente.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi, stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico commerciale per geometri e per il turismo «Gaetano Salvemini» di Molfetta, Provincia di Bari, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 10,54)
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). In ordine all'emendamento 24.200/1, con il quale si propone di sopprimere all'emendamento 24.200 della Commissione l'inciso «in via esclusiva», rilevo che la norma è così scritta: «L'ordine territoriale o circondariale ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale». Aggiungere l'espressione «in via esclusiva», dopo aver detto che ha la rappresentanza istituzionale, è obiettivamente qualcosa che non serve. Se l'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale non è necessario inserire in via esclusiva perché la rappresentanza istituzionale è una e una soltanto può essere. Se non ci fosse stato scritto ,istituzionale forse l'inciso poteva essere necessario ma con l'espressione istituzionale si esclude qualunque altra rappresentanza. Sono pertanto favorevole a quest'emendamento.
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Già Santi Romano insegnava che le istituzioni si autoproclamano, si automanifestano e quindi si legittimano. Facciamo un esempio: chi ha la rappresentanza dei lavoratori in Italia? La hanno, congiuntamente e separatamente, le organizzazioni sindacali: la CGIL è rappresentante istituzionale dei lavoratori, la CISL è rappresentante istituzionale dei lavoratori e lo stesso la UIL.
La notazione del collega Li Gotti avrebbe qualche senso se non fossimo in presenza di rappresentanze istituzionali che si stanno manifestando.
Poc'anzi, il professor Ichino ha detto che davanti al Senato sta manifestando una rappresentanza che, per la forza dei suoi iscritti, si prospetta come forza istituzionale nel governo dell'avvocatura. Non credo quindi sia assolutamente superflua l'espressione «in via esclusiva» per evitare che forti rappresentanze locali possano supplire o tentare di supplire a quella dei consigli dell'ordine.
ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signora Presidente, il modello di organizzazione professionale in cui la rappresentanza di una categoria è riservata in via esclusiva a un ente pubblico è quello proprio dell'ordinamento corporativo, che è stato abrogato con un decreto luogotenenziale del 1944 (Applausi dal Gruppo PD).
È già sbagliato quello che risulterebbe nonostante l'accoglimento dell'emendamento 24.200/1, cioè dire che l'ordine ha la rappresentanza dell'avvocatura; semmai, l'ordine dovrebbe rappresentare l'interesse dell'amministrazione della giustizia e della collettività a un corretto esercizio delle funzioni della magistratura, ma ciò è molto diverso dalla rappresentanza degli interessi economici e professionali dell'avvocatura.
Comunque, almeno eliminiamo l'inciso «in via esclusiva», perché ciò implica che nessun altro (nessun sindacato forense, nessun'associazione di avvocati) può rappresentare l'avvocatura. Questo è il sindacato unico di fascista memoria. Non mi sembra decente riproporlo a 76 anni di distanza dalla precedente legge forense. (Applausi dal Gruppo PD).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.200/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.200, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.201.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, capisco che conservare gli uffici presso la Corte di cassazione sia sicuramente qualcosa di importante, tuttavia il problema è che gli uffici giudiziari nella Corte non hanno più posto per ospitare i magistrati. Sono state proposte soluzioni alternative, che sono state trovate, ma non sono state accettate dall'avvocatura.
Se per legge si deve comprimere una categoria rispetto a un'altra, si faccia pure, ma vorrei dire stiamo intaccando l'ordinato esercizio della giurisdizione. Infatti, il presidente della Corte di cassazione ha fatto pervenire più note dicendo che sono disperati perché non possono dare nemmeno una stanza ai giudici, i quali non sanno più dove riunirsi per scrivere le sentenze e fare le camere di consiglio. Sono stati proposti all'avvocatura degli altri spazi che non sono stati accettati.
A questo punto chiedo veramente con forza di riflettere perché non riesco a capire quale sia la ragione di tali scelte, in una situazione di difficoltà che si riflette sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia e che è stata sollecitata dal Presidente della Corte di cassazione, che immagino non stia mentendo perché ha fatto prevenire molti documenti scritti a dimostrazione del suo assunto.
Prego pertanto di voler riflettere sull'emendamento 24.201 e per questo chiedo che sia accolto.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.202 (testo 2).
ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Questo emendamento mira ad introdurre nella legge un comma che dice che in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del Consiglio dell'ordine, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di cassazione.
Proporrei al relatore di aggiungere l'indirizzo col numero civico e magari anche il numero di telefono. (Applausi del senatore Morando). Nel momento in cui il ministro Calderoli si arrabatta con, a mio avviso, scarsi risultati per eliminare le leggi inutili, faccio presente che qui stiamo introducendo una norma totalmente priva di senso, ma anche dannosa per lo stesso Consiglio dell'Ordine. Se per caso domani ci fosse l'opportunità di chiudere quei locali ed aprirne degli altri ad un piano diverso non si può fare perché devono essere i medesimi locali e spazi addirittura. Guardate che questo è il contrario della delegificazione.
Questo è il contrario del Decalogue for smart regulation che l'Unione europea ci indica come modello di buona legislazione. È l'ipertrofia normativa, norma intrusiva che va a disciplinare neanche una materia di regolamento ministeriale, ma di scelte operative, secondo opportunità che cambiano di giorno in giorno.
Vi rendete conto dell'assurdità di inserire in una legge dello Stato di questa importanza una disposizione che andrebbe riservata al capo ufficio, neanche al Consiglio dell'ordine nazionale? Credo che siamo ancora in tempo per evitare questa mostruosità. Vediamo di prenderci i pochi minuti necessarie per ripensarci. (Applausi dal Gruppo PD).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Devo rammentare che questa asserita mostruosità è già contenuta in una legge dello Stato.
MORANDO (PD). Cambiamola allora!
LI GOTTI (IdV). Allora non è questa una mostruosità!
INCOSTANTE (PD). Sono due mostruosità allora!
LI GOTTI (IdV). Ma non mi pare che ci siano proposte emendative in tal senso.. E dato che vi è una legge dello Stato che risale ad alcune decine di anni fa che ha individuato presso il Palazzo della Cassazione la allocazione degli uffici dell'Ordine di Roma, si trattava di regolamentare l'individuazione - per evitare che potesse dilatarsi questa indicazione - degli edifici, immobili attualmente occupati dagli uffici, anche perché in virtù di questa legge il Consiglio dell'ordine di Roma ha sempre avuto allocazione presso la Cassazione.
Negli ultimi anni per motivi logistici era nata una controversia tra la Presidenza della Corte di cassazione e l'Ordine degli avvocati. In questo modo si cercava di risolvere il problema sulla allocazione, già contenuta in una legge dello Stato, che nessuno ha chiesto di abrogare. Qui viene esclusivamente regolamentata meglio. (Applausi dal Gruppo PdL).
RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTELLI (Misto-ApI). Presidente, anche ai sensi del contributo che il Parlamento può dare, magari sentito il ministro Calderoli, alla semplificazione normativa si potrebbe proporre un subemendamento se fossero d'accordo i colleghi: e cioè che tale ufficio debba essere collocato nel quartiere Prati o nel quartiere Mazzini di Roma.
In questo senso si offrirebbe un contributo per dare quella linearità normativa cui anche il collega Li Gotti si richiamava.
Non so se, nel dibattito che stiamo svolgendo, calati in una nube della quale siamo prigionieri, si ha la consapevolezza di ciò che può essere recepito fuori dall'Aula del Senato, signor Presidente. Credo che l'attività normativa dovrebbe portare ad abolire queste previsioni, non certamente a dettagliarle.
Il Parlamento esamina dei regolamenti di ordinamento della professione forense, spacciandoli per un'importante riforma: credo che questa norma, che è stata giustamente messa in rilievo dal collega Ichino, sia beffarda rispetto alla richiesta, che viene proposta quotidianamente, di avere una legislazione più semplice e snella, che distingua i grandi compiti del legislatore da quelli delle amministrazioni. Altrimenti si presenti una norma simile a un regolamento di condominio e si indichi pure in quale quartiere di Roma deve essere stabilita la sede dell'avvocatura. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Russo. Congratulazioni).
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, riprendo il concetto. Giustamente il collega Rutelli definiva beffarda una norma che prevede di rientrare dalla finestra, laddove si è usciti dalla porta. Vi è una sentenza passata in giudicato. Che piaccia o non piaccia, è una sentenza passata in giudicato di sfratto. Si tenta ora, con questo emendamento, di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.
INCOSTANTE (PD). Esiste il ravvedimento operoso.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, riconosco che l'argomento non deve essere sottovalutato, però è stato posto per un verso con una certa sicumera, per altro in maniera quasi caricaturale e ingiustificata. Così come sono ingiustificate e inopportune le punzecchiature ai colleghi della Lega sul centralismo e sul federalismo: non c'entra proprio niente.
MORANDO (PD). Ricordati l'emendamento Calderoli!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Quando arriveremo ad esaminare gli articoli successivi come, ad esempio, il 32, vedrete che io stesso sono presentatore di emendamenti che non vogliono accentrare solo in due o tre grandi ordini forensi, come invece voi spesso volete fare, prerogative e rappresentanze. Vedrete chi è che si investe della causa della parità dei diritti e delle funzioni dei territori e delle rappresentanze e vedremo se sarete coerenti voi.
INCOSTANTE (PD). Siete ridicoli!
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Non è questione degli ultimi dieci o venti anni o del precedente regime. In questo caso affrontiamo una situazione che addirittura ha origine nel secolo scorso. Noi stiamo semplicemente modernizzando, senza ripudiarlo, il sistema degli ordini forensi. (Commenti dal Gruppo PD). L'ordine forense di Roma - cui non si riconosce una supremazia di pennacchio - ha dovuto effettivamente confrontarsi con i magistrati, con le loro esigenze e con una querelle tesa spesso ad espellerlo da questo palazzo storico, che in qualche modo simboleggia la presenza unitaria di tutta l'avvocatura italiana nell'ambito del massimo palazzo di giustizia. D'altra parte, si pongono obiettivamente esigenze funzionali. Le stiamo ribadendo in questa e in altre leggi dello Stato.
In realtà, l'ordine forense della Capitale d'Italia ha un ruolo molto importante, per esempio ai fini deontologici o disciplinari e nello stabilire anche una giurisprudenza: riveste, cioè, un ruolo di guida, indubbiamente, che non è di supremazia, ma di orientamento. Questo grandissimo ordine forense svolge, quindi, una funzione importante per la Capitale, ma anche per tutti gli altri ordini.
Vi sono, quindi, ragioni che storicamente hanno portato ad individuare la sede dell'ordine forense romano nel massimo palazzo di giustizia italiano.
Il fatto che si voglia, attraverso una legge, rendere parallelo, come giustamente ricordava il senatore Li Gotti, a un'altra legge ordinaria quello che è già stato stabilito e non consentire contraddizioni nella soluzione pratica e logistica è una cosa normale.
Come vi è una legge dello Stato, che però è ordinaria (quella ricordata dal collega), così anche questa che noi ci apprestiamo a votare e che prima o poi vareremo è una legge ordinaria.
Se poi un domani ci saranno esigenze profondamente diverse che comporteranno una modificazione parallela di quella e di questa legge ciò si potrà fare in futuro, ma oggi le esigenze sono diverse da quelle che rappresentate. (Commenti dai banchi dell'opposizione. Ilarità). Quindi, con tutta oggettività e serenità, questa è una norma opportuna che serve a superare problemi, non a crearli. Pertanto l'emendamento è giusto e deve essere approvato.
MORANDO (PD). Chi fa le pulizie?
VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
VITA (PD). Signora Presidente, vorrei porre una questione in questo curioso dibattito che tocca persino una sede che dovrebbe essere prevista per legge. Trovo tutto questo altissimamente ridicolo. Voglio anche far osservare a chi sta sostenendo queste tesi che, grazie a sciocchezze di questo tipo, ci portiamo dietro alcuni errori fatali, come, quando si decise con legge il luogo della sede dell'autorità per le comunicazioni, tanto fare per un esempio omologo. Quindi, prego di usare il buon senso, che a volte viene prima del colore politico. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.202 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.203/1.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, pensiamo che la legge debba avere un'omogeneità e quindi, siccome abbiamo riportato al Ministro della giustizia, che li stabilisce con decreto, la maggior parte dei provvedimenti più significativi, pensiamo che anche l'elezione dell'ordine circondariale forense, tanto più se si approva una norma che lo definisce ente pubblico, debba essere stabilito con un regolamento stabilito con decreto del Ministro della giustizia adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, naturalmente sentendo i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Consiglio nazionale forense, oltre che lo stesso Consiglio nazionale forense.
Credo che, diversamente, la simmetria che si sta sviluppando in questa legge, in cui alcune norme vengono lasciate al Consiglio nazionale forense, che viene a incidere fortemente nella vita dell'avvocatura italiana, condizionando veramente, come hanno scritto i giovani avvocati, la possibilità di sviluppo dell'esercizio di una libera professione, e altre norme sono rimesse al Ministro della giustizia, creerà una grandissima confusione che, come dicevo in uno degli interventi precedenti, darà vita a una legge che non avrà nessuna caratteristica di organicità e renderà questa legislazione assai scadente, in barba alla presenza di 48 avvocati e 10 magistrati nell'ambito del Senato e 87 avvocati e 7 magistrati nell'ambito della Camera dei deputati. Una pletora di giuristi riesce cioè a definire una legislazione contraddittoria, che in parte si ispira a criteri generali, in parte si addentra in regolamenti veramente minuti, attribuendo alcuni poteri al Ministro della giustizia, altri al Consiglio nazionale forense, senza che ci sia ragionevolezza in tali decisioni.
Per questo chiedo che l'emendamento 24.203/1 venga accolto.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
MUGNAI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUGNAI (PdL). Signora Presidente, capisco che spesso il dibattito su un testo così articolato e complesso diventi a sua volta in parte frammentario, in parte farraginoso, però volevo segnalare che l'emendamento 24.203 della Commissione, che è in realtà una proposta seriale, in quanto viene riproposta per tutti gli articoli nei quali si va a disciplinare tale questione, va esattamente nella direzione di ciò che stava dicendo la senatrice Della Monica, cioè riporta al Ministero della giustizia e al titolare del Dicastero la formulazione del regolamento in oggetto. Quindi, è un problema che in realtà è già stato affrontato e superato dalla Commissione.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Intervengo, signora Presidente, solo per mettere in luce che sto illustrando un subemendamento che precede l'emendamento 24.203, presentato dalla Commissione. Dal momento che dovevo illustrarlo e fare una dichiarazione di voto, necessariamente devo spiegare le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo.
Vorrei aggiungere, tra l'altro, che prevediamo che siano sentiti i Consigli degli Ordini territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense ogni qual volta ci si appresti alla stesura di un regolamento o di un decreto per cercare di rendere questo processo il più democratico ed ampio possibile.
Questa è la ragione per cui sono intervenuta.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.203/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, se i firmatari sono d'accordo chiedo di poter apporre la mia firma al precedente emendamento 24.203/2.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Della Monica.
Metto ai voti l'emendamento 24.203/2, presentato dalla senatrice Gallone e da altre senatrici.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 24.203, presentato dalla Commissione, nel testo eemndato.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.204.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 24, nel testo emendato.
ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signora Presidente, il voto negativo che esprimeremo su questo articolo è motivato non solo dalla stortura, vera e propria rottura rispetto all'ordinamento costituzionale della libertà sindacale, della libertà delle rappresentanze professionali che è costituita e data dal primo comma dell'articolo, ma anche dal comma 2-bis che avete voluto a tutti i costi inserire nel testo legislativo.
In proposito, vi invito ad una ultima riflessione. Una norma che prevede che agli uffici di un ente, sia pure ente pubblico, sono destinati i medesimi locali e spazi utilizzati da quell'ente alla data di entrata in vigore della legge in presenza di una sentenza di sfratto non è norma di legge, se è vero che nel nostro ordinamento costituzionale la legge deve avere carattere generale, universale e non riferito a casi specifici. (Applausi del senatore D'Ambrosio).
Se questo è vero e se è vero che c'è una sentenza della magistratura che dice il contrario questo non è un provvedimento di legge, è un provvedimento di carattere giudiziario contrario a quello adottato dai magistrati. Se così è, qui c'è un vero e proprio conflitto di attribuzione. Stiamo esercitando un potere giudiziario di segno simmetricamente contrario a quello che è stato esercitato dalla magistratura in questo caso specifico e noi non abbiamo, per ordinamento costituzionale e civile, questo potere.
Vi invito a riflettere per un attimo sulla questione perché - ripeto - questa è una mostruosità e lo è molto di più rispetto alla norma precedente che ha citato poco fa il collega Li Gotti perché in quel caso non c'era una sentenze che stabilisse che quei locali devono essere liberati. Se era sbagliata quella norma questa lo è molto di più per questa particolarità, per il dato specifico che ci troviamo di fronte.
Aggiungo, infine, e mi rivolgo al presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, che qui c'è un onere per lo Stato, perché si impone all'amministrazione della giustizia un costo aggiuntivo che quella sentenza aveva eliminato; quantomeno, si restituisce un rapporto che comporta un onere per l'amministrazione pubblica e non è indicata la relativa copertura.
Comunque, il nostro voto su questo articolo, ovviamente, sarà contrario e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ichino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sui lavori del Senato ...
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 11,33)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, questo è uno dei punti essenziali della riforma. Leggo testualmente l'articolo 25: «1. Sono organi dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale. 3. Sono organi degli ordini forensi del distretto: a) il Consiglio istruttore di disciplina; b) il Collegio giudicante». Ciò significa che gli organi istruttori e giudicanti dipendono dall'ordine circondariale, cioè il giudice dipende da chi ha funzioni amministrative e quindi questo determina un conflitto di interessi di cui non possiamo non prendere atto.
Quando la presidente Finocchiaro ha fatto riferimento nel suo intervento a un punto qualificante come la giustizia domestica, laddove si ritiene di dover approvare a breve anche una riforma del Consiglio superiore della magistratura per togliere alcune funzioni ultronee alla sezione disciplinare e attribuirle esclusivamente quel ruolo, o addirittura porre fuori del Consiglio superiore della magistratura le funzioni giudicanti nei procedimenti disciplinari, si comprende come questa norma sia in controtendenza. Assolutamente è inconcepibile che l'organo che esercita la giurisdizione, che applica le sanzioni disciplinari, che decide della carriera degli avvocati, dipende da chi detta le regole, da chi le forma, dagli organi amministrativi che si occupano della vita dell'avvocatura. Sostanzialmente è come se il Ministro della giustizia - facendo un parallelo - e il Consiglio superiore della magistratura si unificassero; cosa che non è pensabile perché ciascuno ha delle competenze specifiche, per ragioni molto precise che rispondono anche ad una norma sulla divisione dei poteri.
Quindi richiamo l'attenzione su una norma così delicata, che mette sotto la responsabilità e le dipendenze dell'ordine circondariale, come organi degli ordini forensi del distretto, il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante.
Pertanto, chiedo che l'approvazione dell'emendamento 25.200.
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signora Presidente, in virtù della tradizione liberale della separazione dei poteri, chiedo di apporre la mia firma e quella della senatrice Poretti su quest'emendamento.
PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Della Monica se accetta tale richiesta.
DELLA MONICA (PD). Accetto.
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 25.200 e favorevole sull'emendamento 25.201.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.200.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.201.
Verifica del numero legale
PEGORER (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Onorevoli colleghi, evitiamo contestazioni; ognuno voti per sé.
(Segue la verifica del numero legale).(La senatrice segretario Baio scende dalla Presidenza e si reca tra i banchi della maggioranza per controllare la regolarità delle operazioni di voto).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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