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Quando l'incongruenza della legislazione integra violazione dell'art. 8 CEDU?

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Sulla rivista dell'associazione nazionale dei costituzionalisti, n. 1/2013, trovi un articolo di Filippo Vari, dal titolo "Considerazioni critiche a proposito della sentenza Costa et Pavan della seconda sezione della Corte EDU". Questo l'indice: 1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. – 2. La normativa italiana sull’accesso alla procreazione artificiale e sulla diagnosi pre-impianto. – 3. Il contenuto della decisione della Corte EDU. – 4. Alcune considerazioni preliminari sull’efficacia della sentenza. – 5. I dubbi sull’ammissibilità del ricorso: la Corte EDU verso una “super” Corte costituzionale europea ad accesso diretto? – 6. Il margine d’apprezzamento degli Stati e la tecnica di giudizio utilizzata dalla Corte EDU – 7. Il contrasto tra la disciplina della procreazione artificiale e la legge sull’aborto – 8. Sul c.d. diritto ad avere un figlio sano.

Si legge tra l'altro nell'articolo: "3. Il contenuto della decisione della Corte EDU
Di fronte alle due richieste dei ricorrenti – la prima sul divieto di ricorrere alla PMA e la seconda sull’impossibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto – la Corte incentra la propria decisione su quest’ultima e ritiene sussistere una violazione del sopra citato art. 8 della CEDU in ragione di un’incongruenza che essa ravvisa nel nostro Paese tra le norme sulla procreazione artificiale e quelle sull’aborto.
Vale la pena riportare il filo conduttore del ragionamento seguito dalla Corte, secondo la quale:
“force est de constater que le système législatif italien en la matière manque de cohérence. D’une part, il interdit l’implantation limitée aux seuls embryons non affectés par la maladie dont les requérants sont porteurs sains ; d’autre part, il autorise ceux-ci d’avorter un foetus affecté par cette même pathologie (& 64 della decisione)”.
Da tale assenza di coerenza la Corte deduce una violazione del principio di proporzionalità e, conseguentemente, del diritto alla vita privata e familiare garantito dalla CEDU: “compte tenu de l’incohérence du système législatif italien en matière de D.P.I” (acronimo per diagnosi pre-impianto) “la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale a été disproportionnée” con la conseguenza che “ainsi, l’article 8 de la Convention a été enfreint en l’espèce (& 71 della sentenza)” .

 

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