... sia mantenuto il giusto equilibrio tra le esigenze di carattere generale e diritti individuali di chi subisce i tagli alle pensioni. Questo l'importante principio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in una decisione dell’8 ottobre 2013 (caso DA CONCEICAO MATEUS AND SANTOS JANUARIO v. PORTUGAL). Leggi al riguardo l'interessantissimo articolo di Marina Castellaneta.
PRESS REELEASE issued by the Registrar of the Court ECHR 321 (2013) 31.10.2013
Approfondiamo: La Corte EDU, con decisione dell'8 ottobre 2013 (ritenendo irricevibili i ricorsi DA CONCEICAO MATEUS AND SANTOS JANUARIO v. PORTUGAL) ha stabilito (più volte richiamando la decisione Koufaki e Adedi c. Grecia) che in caso di difficoltà finanziarie, che inoltre impediscono il rispetto di obblighi internazionali (nella fattispecie quello di rispettare i parametri fissati dall’Unione europea, per cui il Portogallo s'era determinato a ridurre le spese), non viola la CEDU lo Stato che imponaga alcuni tagli alle pensioni di una determinata categoria di persone ma, si badi, solo se i taglia siano realizzati in modo da raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze di carattere generale della collettività e i diritti individuali delle persone le pensioni delle quali vengono tagliate.
La Corte di Strasburgo era stata investita dei ricorsi dei pensionati che lamentavano violato il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
La decisione di inammissibilità dei ricorsi riconosce che nel momento in cui uno Stato introduce una legge che riconosce un diritto individuale, deve poi garantire il pieno rispetto dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Precisa però, che la salvaguardia dei diritti acquisiti in base alla legge ha dei limiti, e ciò perchè agli Stati deve riconoscersi un ampio margine di discrezionalità nell'intervenire qualora ricorrano esigenze di interesse collettivo e le risorse dello Stato siano limitate.
Da ciò deriva la legittimità dei tagli alle pensioni a condizione che non intacchino l’essenza del diritto e siano proporzionali. In particolare, mentre una totale privazione del diritto che porti a una perdita dei mezzi di sussistenza sarebbe contraria alla CEDU, “l’imposizione di una ragionevole e proporzionata riduzione non lo è”.
Ragionevolezza e proporzionalità sono stati riscontrati dalla Corte di Strasburgo nel fatto che sussisteva una grave crisi economica dello Stato e i tagli stessi avevano natura transitoria. Di qui la non contrarietà alla Convenzione anche se i tagli avevano colpito i pensionati del settore pubblico e non privato.
Una conclusione, questa, che porta a ritenere che laddove uno Stato decida di reintrodurre un divieto di iscrizione agli albi forensi per la categoria degli impiegati pubblici a part time ridotto che in precedenza era ammessa all'iscrizione, l'Italia ha commesso una violazione della Convenzione europea e ha intaccato il principio di uguaglianza, poichè: 1) il previgente regime di compatibilità non era qualificabile come "di favore" per una categoria rispetto al resto della collettività (come ha riconosciuto Corte cost. 189/2001); 2) l'intervento dello Stato con la l. 339/03 ha completamente azzerato l'essenza stessa del diritto al lavoro come avvocato degli impiegati pubblici a part time ridotto; 3) ciò non è stato deciso per per affrontare esigenze di carattere generale della collettività (come, ad esempio, una grave crisi economica) ma per prevenire in radice rischi ipotetici di compromissione dell'indipendenza della figura dell'avvocato, di accaparramento di clientela e di conflitti di interessi; 4) i fini perseguiti attraverso la reintroduzione di una incompatibilità che appena sette anni prima era stata abrogata -senza che ne fossero derivate eclatanti violazioni in fatto della deontologia forense- potevano esser realizzati ricorrendo a rimendi diversi da una radicale previsione di incompatibilità e cioè attraverso rimedi più proporzionati al fine perseguito, che incidessero in misura minore sulla libertà per gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato di svolgerla in concreto (tali rimedi, peraltro, erano stati ritenuti ampiamente sufficienti non solo dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato ma anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189/2001, la quale aveva pure riconosciuto che la professione di avvocato è un settore del mercato dei servizi professionali naturalmente concorenziale).
Difficile, a questo punto, pensare che la cancellazione dagli albi forensi degli avvocati part time possa essere avallata dalla Corte di Strasburgo, già investita di ricorsi al riguardo.
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