L'art. 35, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, del DPR n. 404 del 2001, prevede che "l'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ...".
Ebbene, se il titolare di partita IVA ha un sito web, anche se non lo utilizza per prestare o servizi ma solo per scopi pubblicitari, in esso e precisamente nella home page, deve sempre (e a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività) indicare il numero della sua partita IVA. In tal senso già si espresse la Agenzia delle Entrate con la risoluzuione 60/E del 16/5/2006.
(aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)
| < Prec. | Succ. > |
|---|





