Questo perchè la Cassazione ritiene che la procura per diffidare ad adempiere sia valida solo se redatta per iscritto.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale riguardo alla validità o meno della diffida ad adempiere firmata da persona alla quale non sia stata rilasciata in tal senso procura scritta ma solo, procura verbale. Con sentenza n. 14292, depositata il 15 giugno 2010, enunciano la seguente massima: "La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto".
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 14292/2010 SUL PUNTO ...
Scrivono le Sezioni Unite:
"Ritiene il collegio che debba essere seguito l'orientamento tracciato da Cass. 1447/78.
Le norme che vengono in considerazione sono gli articoli 1454, 1324 e 1392 c.c., che rispettivamente dispongono: - <<Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto ... Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto>>; - <<Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale>>; - <<La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere>>.
La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale: si tratta di una manifestazione di volontà consistente nell'esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per se idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poichè dà luogo all'automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all'altra parte. E' pertanto soggetta alla disciplina dei contratti, e in particolare a quella della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità, nè dall'esistenza di una qualche diversa disposizione. Poichè dunque la diffida deve essere rivolta all'inadempiente <<per iscritto>>, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente "solenne" della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto (carattere peraltro presente nella specie, dato che a norma dell'art. 1543 c.c. <<la vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità>> e nella successione del de cuius erano compresi anche beni immobili). Non contrastano con questa comunque ineludibile conclusione i precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 marzo 1995 n. 3566, 26 marzo 2002 n. 4310), nei quali si è fatto cenno alla possibilità che la diffida ad adempiere venga <<fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo>>, ma esclusivamente con riferimento alle modalità della sua trasmissione e senza affatto disconoscere che debba rivestire forma scritta.
Il principio da enunciare è quindi: "La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto".
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