In base alle sentenze della Cassazione si può disegnare chiaro l'identikit dell'avvocato subordinato di altro avvocato e l'identikit dell'avvocato autonomo ma con rapporto di relativa stabilità (impiego) con altro avvocato.
Tali identikit dell'avvocato "sans papier" si dovrebbero distribuire a tutti i Consigli degli ordini forensi affinchè questi possano meglio adempiere (ora come nel futuro, a seguito dell'approvazione del ddl di riforma dell'avvocatura che ribadisce essenziale all'avvocato l'indipendenza) alla doverosa cancellazione dagli albi di decine di migliaia di avvocati subordinati o parasubordinati di loro colleghi.
I numeri. Secondo la Cassa di previdenza Forense il 18% (e cioè decine di migliaia) degli iscritti alla Cassa ha un reddito annuo pressochè sovrapponibile al volume d'affari, cioè non ha spese perchè in sostanza lavora inserito nell'organizzazione di lavoro d'altro avvocato.
Per questi avvocati non indipendenti dovrebbe scattare il cartellino rosso d'espulsione dall'albo.
O no? (tanto siamo in Italia e se non versi in posizione di incompatibilità col lavoro che fai vuol dire che non sei nessuno).
Già segnalai che le sezioni Unite, con sentenza 24/6/2009, n. 14810, hanno riconosciuto che "in tema di incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. 1578/33, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità ("impiego") e, quando non si tratti di prestazione di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale".
Segnalo ora un ulteriore intervento fondamentale della Sezione lavoro della Cassazione che, con sent. 10024 del 27/4/2010, ha chiarito che in attività lavorative ad alto contenuto professionale, per distinguere tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, possono esser decisivi, quali indici di subordinazione, l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e l'inserimento del medesimo nella organizzazione produttiva del datore di lavoro, specie in relazione al coordinamento con altri lavoratori.
La Cassazione ha, in particolare, confermato le argomentazioni della Corte di appello di Firenze, argomentazioni importantissime (anche se espresse con riguardo a fattispecie nella quale i professionisti subordinati erano medici) ai nostri fini, parafrasando la quale si può affermare che:
1) in linea generale e di diritto -sotto il profilo della valutazione complessiva della prestazione lavorativa cui riconoscere una particolare qualificazione giuridica- l'elaborazione interpretativa della dottrina e soprattutto della giurisprudenza ritiene oramai assolutamente cruciale chiarire che, rispetto ad attività ad alto contenuto professionale e di autonomia tecnico-scientifica, gli elementi necessari per la sussistenza della natura subordinata del rapporto (in sostanza, l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzatorio del datore di lavoro) vanno apprezzati con ragionevole misura, non essendo richiedibile in tali ipotesi la ricorrenza dell'esternazione da parte del datore di lavoro di direttive precise e continuate e dell'assoggettamento del lavoratore al controllo diffuso e penetrante della prestazione, in cui i margini di autonomia esecutiva ed organizzativa si allargano vieppiù quando la prestazione abbia ad oggetto competenze tecniche elevate e particolari;
2) è essenziale rilevare se sussiste in fatto l'elemento oramai ritenuto caratteristico e fondante per l'affermazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ossia l'inserimento pieno ed organico delle prestazioni del professionista al servizio della organizzazione di lavoro, nella "struttura", ad assicurare uno strumento accessorio a tutte le altre attività;
3) è essenziale rilevare se il servizio assicurato dal professionista sia connaturato con la complessiva attività professionale offerta dallo studio professionale e sia funzionale all'adeguatezza dei servizi offerti alla clientela, sicchè non si tratti di una prestazione accessoria sganciata ed ininfluente rispetto all'oggetto peculiare della "produzione aziendale";
4) l'emersione di tali requisiti necessari per l'affermazione della subordinazione permette di attribuire significati pregnanti nella direzione nella direzione della sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato -di per sè non immediatamente da essi scaturenti- agli elementi accessori della corresponsione mensile degli emolumenti dei professionisti incaricati del servizio.
Sintetizza Cass. 10024/2010 che il cennato percorso motivazionale a sostegno della qualificazione del rapporto di lavoro dei professionisti come rapporto di lavoro subordinato "si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale che ha individuato quali indici della subordinazione nell'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e nell'inserimento del lavoratore nella organizzazione produttiva del datore di lavoro specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori (ex plurimis: Cass. n. 1893/2007, Cass. n. 4036/2000): indici questi indicati da questa Corte come sintomatici della natura subordinata di un rapporto di lavoro a cui si è uniformata la Corte di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 27/4/2010, n. 10024, DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE ...
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 27 aprile 2010, n. 10024
Svolgimento del processo
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Lucca l'Ente "SUORE OBLATE ..." proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento, a favore dell'istante I.N.P.S., della somma di Euro 184.250,75 per la causale concernente l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro intrattenuti con i medici addetti al servizio di guardia all'interno della casa di cura gestita dall'Ente ricorrente.
Costituitosi l'opposto, l'adito Tribunale - con sentenza n. 356/2003 - accoglieva l'opposizione, ma a seguito di impugnativa dell'I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Firenze (con sentenza del 5 aprile 2006), in accoglimento dell'appello, rigettava l'opposizione proposta dalle "Suore Oblate ...", compensando le spese del grado.
Per la cassazione di questa sentenza l'Ente "SUORE OBLATE ..." propone ricorso affidato ad un unico motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
L'intimato I.N.P.S., anche nella qualità di "mandatario" dell'altra intimata s.p.a. ..., resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 - Con l'unico complesso motivo di ricorso l'Ente ricorrente - denunciando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. - addebita alla Corte di appello di Firenze che, nella sentenza impugnata, "nello svilire la circostanza dell'autogestione dei turni, ha trascurato la risultanze istruttorie perchè i medici chiesero di poter mantenere la possibilità di gestirsi i turni, e la casa di cura consentì, come avrebbe potuto non consentire, sicchè si trattava di un beneficio non scontato e sempre revocabile, laddove nel periodo precedente esso caratterizzava la collaborazione, come requisito indefettibile di essa".
2 - Il ricorso come dianzi proposto deve essere respinto.
2/a - Al riguardo, la Corte di appello, ha rilevato:
a) "in linea generale e di diritto come - proprio sotto il profilo della valutazione complessiva della prestazione lavorativa cui riconoscere una particolare qualificazione giuridica - l'elaborazione interpretativa della dottrina e soprattutto della giurisprudenza ritenga oramai assolutamente cruciale chiarire che, rispetto ad attività ad altro contenuto professionale e di autonomia tecnico- scientifica (quale anche quella di medico), gli elementi necessari per la sussistenza della natura subordinata del rapporto (in sostanza, l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzatorio del datore di lavoro) vanno apprezzati con ragionevole misura, non essendo richiedibile in tali ipotesi la ricorrenza dell'esternazione da parte del datore di lavoro di direttive precise e continuate e dell'assoggettamento del lavoratore al controllo diffuso e penetrante della prestazione, in cui i margini di autonomia esecutiva ed organizzativa si allargano vieppiù quando la prestazione abbia ad oggetto competenze tecniche elevate e particolari";
b) "sussiste in maniera difficilmente confutabile l'elemento oramai ritenuto caratteristico e fondante per l'affermazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ossia l'inserimento pieno ed organico delle prestazioni dei quattro medici addetti nel periodo de quo al servizio di guardia medica della casa di cura gestita dalle Suore Oblate dello Spirito nella struttura della residenza sanitaria, per cui la garanzia del servizio di guardia medica, assicurato dalle dottoresse, in effetti, ha permesso all'azienda di assicurare ai pazienti un indefettibile strumento accessorio a tutte le altre cure mediche apprestate dalla casa di cura";
c) "un servizio siffatto è connaturato con la complessiva attività di una casa di cura privata, la quale ha il primario interesse di non sguarnire ininterrottamente tale presenza ai fini dell'adeguatezza dei servizi offerti alla clientela, sicchè non si tratta di una prestazione accessoria sganciata ed ininfluente rispetto all'oggetto peculiare della produzione azienda";
d) "l'emersione di tale requisito necessario per l'affermazione della subordinazione permette in seconda approssimazione di colorare di significati pregnanti nella medesima direzione interpretativa - di per sè non immediatamente da essi scaturenti - gli elementi accessori della corresponsione mensile degli emolumenti dei medici incaricati del servizio e della erogazione delle maggiorazioni previste dalle tabelle professionali, la quale fa ulteriormente risaltare la piena inclusione dei quattro sanitari nella organizzazione complessiva e continuativa dell'opera della casa di cura".
2/b - Il cennato percorso motivazionale a sostegno del decisum con specifico riferimento alla peculiare situazione fattuale si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale che ha individuato quali indici della subordinazione nell'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e nell'inserimento del lavoratore nella organizzazione produttiva del datore di lavoro specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori (ex plurimis: Cass. n. 1893/2007, Cass. n. 4036/2000): indici questi indicati da questa Corte come sintomatici della natura subordinata di un rapporto di lavoro a cui si è uniformata la Corte di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 4171 del 2006; Cass. n. 15275 del 2004; Cass. n. 8006 del 2004).
2/c - Con riferimento, poi, alle doglianze inerenti ad asseriti vizi di motivazione - che, secondo la ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata "davvero contraddittoria" (così, testualmente nella "memoria ex art. 378 c.p.c.", ove non pertinenti richiami a sentenze di questa Corte riferite a posizioni fattuali sicuramente diverse rispetto alla posizione accertata nella fattispecie de qua) - si rimarca che:
-) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;
-) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -;
-) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Firenze - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
2/d - A conferma della pronuncia di rigetto del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura (così, certamente, la cd. censura di cd. "annullamento delle somme una tantum applicate a titolo di sanzione" chiaramente inammissibile per violazione palese dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4).
3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalle "SUORE OBLATE ......" deve essere respinto e l'Ente ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento, a favore dell'I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Ente ricorrente al pagamento, a favore dell'I.N.P.S. (ut supra), delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro ........, oltre a Euro ..... per onorario ed alle spese generali ed agli ulteriori oneri di legge.
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