Secondo la sentenza n. 9812/2008 della Cassazione, sezione Lavoro (nello stesso senso Cass. n. 17053/2008), i criteri distintivi del lavoro subordinato sono, in genere:
- l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- l’inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale;
- l’assenza del rischio d’impresa;
- la continuità della prestazione;
- l’obbligo di osservare un orario di lavoro;
- la cadenza e la forma della retribuzione;
- l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (ex multis Cass. n.21028/2006, n.4171/2006, n.20669/2004).
Più recentemente, con sentenza 9215 del 19 aprile 2010, la sezione Lavoro della Cassazione (sulla scia, comunque, di altre decisioni, quali Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036) ha compiuto un passo ulteriore ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore”.
DOMANDA: LA SENTENZA 9215 DEL 19/4/2010 DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE QUANTE MIGLIAIA DI AVVOCATI IMPONE DI CANCELLARE DAGLI ALBI FORENSI PER CARENZA DEL REQUISITO MITICO DELL'INDIPENDENZA?
Leggo su ilsole 24ore del 16 giugno 2010 che, a cura dell'Osservatorio Permanente Giovani Avvocati (O.P.G.A.) costituito dal gruppo di lavoro per le politiche giovanili e coordinato da Giovanni D'Inella in seno al C.N.F., è stata svolta un'indagine intitolata "Giovani avvocati, così, altrove o altrimenti". S'è trattato d'una rilevazione via web con un questionario inviato a oltre 25.000 avvocati d'età inferiore a 40 anni, con la collaborazione dell'AIGA e della Associazione degli Studi Legali Associati. Tra i risultati dell'indagine appare di eccezionale rilevanza la quantificazione del fenomeno dell'avvocatura dipendente: il 18% degli intervistati dichiara di aver aperto lo studio professionale da solo mentre il 20% dichiara di collaborare in studi altrui "senza clienti propri", con un solo studio committente di cui usa spazi e strumenti di lavoro (a Milano la percentuale degli avvocati "dipendenti" sale al 30%).
Si tratta di una realtà tanto evidente quanto "dolosamente" passata sotto silenzio dagli pseudoriformatori.
L'articolo de ilsole24ore riferisce che per D'Inella "l'autonomia della professione deve porsi l'obiettivo di regolare la posizione di tanti <<parasubordinati>>". Speriamo che ci riesca.
Io dico che il problema è il solito: in Italia non si ha il coraggio di fare riforme vere perchè i potentati sono più forti dei soggetti che sarebbero avvantaggiati da riforme vere, quelle proconcorrenziali.
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(l'illustrazione, da un bestiario medievale: la Fenice che brucia nel fuoco)
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