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L'avvocato-docente può patrocinare ove sia parte la pubblica amministrazione

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Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 24/5/2010, ha confermato l'indirizzo già seguito dal Tribunale di Chieti e da quello di Lanciano ed ha confermato la sospensione degli effetti d'un ordine di servizio col quale un dirigente scolastico aveva ordinato ad un insegnante di scuola statale superiore di secondo grado di impegnarsi a non patrocinare, quale avvocato, cause in cui fosse parte la pubblica amministrazione scolastica e aveva richiesto (ad integrazione della già rilasciata autorizzazione) una dichiarazione scritta ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della l. 662/96.
Richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 390/2006, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l'art. 3, comma 4, della legge professionale forense costituisce deroga alle norme di cui all'art. 1, comma 56 e seg., della l. 662/96 nonchè della l. 339/03, ove esclude che le incompatibilità elencate nei precedenti commi del medesimo articolo 3 possano riferirsi ai professori e assistenti universitari e di scuola superiore.

 

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