
NON CI SI PUO' ACCONTENTARE DI FORMULE AMBIGUE CHE LASCINO ALL'INTERPRETE LA POSSIBILITA' DI SOSTENERE CHE NON DEBBA ESSER CANCELLATO DALL'ALBO FORENSE, PER INCOMPATIBILITA', IL PARLAMENTARE E IL TITOLARE DI UNA CARICA DI GOVERNO.
GIA' IN PASSATO LA CRONACA HA EVIDENZIATO ASSURDE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I "DIPENDENTI PUBBLICI" (CHE SONO STATI RITENUTI INCOMPATIBILI) E I "TITOLARI DI PUBBLICI UFFICI" BEN PIU' A RISCHIO DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI SOSPETTI D'ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA (CHE NON SONO STATI RITENUTI INCOMPATIBILI).
Potrebbe ripetersi anche oggi l'anomalia profonda di un sottosegretario di Stato all'interno che, in costanza della funzione di governo, svolga la difesa professionale di pericolosi e noti esponenti della criminalità organizzata, di imputati di corruzione ai danni dello Stato, nell'ambito di processi nei quali lo Stato risulti costituito parte civile.
Nel corso della XIV legislatura fu presentata (il 26/10/2001) alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1866 d'iniziativa dei deputati BONITO, CARBONI, CRUCIANELLI, FINOCCHIARO, LEONI, LUCIDI, SINISCALCHI, dal titolo "Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento della professione di avvocato, in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione forense".
L'occasione di cronaca che spinse autorevoli Deputati a formulare la proposta di legge è citata nella relazione alla medesima che riporto di seguito.
Scriveva l'On. Bonito:
"Onorevoli Colleghi! - Alcuni recenti fatti di cronaca politica hanno posto in evidenza la insufficienza dell'attuale disciplina relativa alla incompatibilità con l'esercizio della professione forense.
Da più parti, per la denuncia di singoli parlamentari e di gruppi politici, è stata infatti denunciata l'anomalia profonda di un sottosegretario di Stato all'interno che, in costanza della funzione di governo, ha svolto la difesa professionale di pericolosi e noti esponenti della criminalità organizzata, di imputati di corruzione ai danni dello Stato, nell'ambito di processi nei quali lo Stato risulta costituito parte civile.
Anche le associazioni forensi, con il Consiglio nazionale forense, non hanno mancato di far sentire la loro voce critica in ordine agli episodi richiamati.
In verità, secondo l'avviso degli esperti della materia ordinamentale forense, l'incompatibilità con la funzione di Ministro o di sottosegretario di Stato sussisterebbe già in base alla norma in vigore (confrontare Remo Danovi: "Corso di ordinamento forense e deontologia", Giuffrè, V edizione, Milano, 1997, pagina 67).
Secondo questo autorevole autore "Per la stessa ratio (impiego od ufficio pubblico) deve ritenersi che l'incompatibilità sussista nel caso di esercizio di pubblica funzione da parte dell'avvocato, quale ministro o sottosegretario di Stato (indipendentemente dalla esistenza di una ipotesi di pubblico impiego o di vero e proprio "stipendio")". Giova ricordare che nel passato la questione aveva trovato soluzione equilibrata grazie alla correttezza deontologica degli interessati, i quali o avevano sospeso di fatto l'attività professionale in costanza di incarico di governo, o avevano evitato l'assunzione di difese clamorosamente "incompatibili" o avevano chiesto la cancellazione dall'albo professionale.
Allo stato, però, siffatti meccanismi "interni" non risultano più sufficienti come dimostrato dagli episodi gravi, rilevanti e significativi che hanno stimolato la presente iniziativa di proposta legislativa.
La proposta di legge si compone di un unico articolo, con il quale si sostituisce l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (recante ordinamento della professione di avvocato), e successive modificazioni, in conformità con quanto esposto nella presente relazione".
Questo il testo della PROPOSTA DI LEGGE N. 1866 CHE FU ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE REFERENTE MA (MANCO A DIRLO) MAI VENNE DISCUSSA:
<<Art. 1.
1. L'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
2. E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio pubblico, retribuito o non retribuito, svolto a favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
3. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
4. Sono esclusi dalla disposizione del comma 2:
a) i senatori, i deputati, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed ogni altro rappresentante della sovranità popolare. Tuttavia, per il periodo del loro mandato elettivo, i soggetti interessati dovranno iscriversi nell'apposito elenco speciale annesso all'albo;
b) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
c) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui al comma 2, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'albo">>.
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