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Collaboratori occasionali non comportano l'assoggettamento all'IRAP

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Pagare per consulenze occasionali e particolari dei collaboratori non comporta l'assoggettamento ad IRAP del professionista. L'ha stabilito, respingendo ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la sezione tributaria della Cassazione con ordinanza depositata il 10/11/2009 (cron. 23778 nella causa r.g. 4378/08). Alla Cassazione era stato sottoposto il quesito "se debba ritenersi sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP nel caso di un professionista, esercente l'attività di dottore commercialista, che nell'anno 1999 abbia corrisposto a terzi, anche se non dipendenti bensì collaboratori, compensi per prestazioni afferenti l'attività professionale per un ammontare di £ 22.766.000, poichè l'utilizzo non occasionale del lavoro altrui determina la sottoposizione ad IRAP".
In particolare ha argomentato la Cassazione ...

"Il motivo appare inammissibile, poichè si fonda su un presupposto di fatto, e cioè la natura non occasionale delle prestazioni di terzi, smentito dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice a quo, da contestare, eventualmente, sotto il profilo del vizio di motivazione, ciò che la ricorrente ha fatto con il secondo motivo di ricorso. Con tale secondo motivo, infatti, si lamenta l'insufficienza e l'apoditticità della motivazione con la quale il giudice d'appello ha qualificato di natura occasionale i rapporti di collaborazione di cui la contribuente si è avvalsa nell'anno in contestazione, per i quali ha corrisposto complessivamente a tre soggetti circa £ 22.000.000. Il motivo appare manifestamente infondato in quanto l'accertamento compiuto dal giudice di merito concerne sia la natura dell'attività svolta da tali soggetti in favore della contribuente, qualificata come "consulenza", sia la modalità dell'attività medesima, definita"occasionale e particolare": ne consegue che un tale accertamento di fatto non sembra potersi ritenere, anche in considerazione dell'entità complessiva della somma corrisposta, inadeguatamente motivato (né la ricorrente Agenzia fornisce decisivi elementi fattuali, pretermessi dal giudice di merito, che avrebbero potuto indurlo a diversa conclusione)".
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