Secondo Cassazione 22781/2009 si deve presumere che in uno studio associato sia presente una organizzazione "di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico" che consentono ai professionisti che fanno parte dello studio associato "di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività".
Salvo prova contraria circa il fatto che il reddito sia derivato al professionista associato dal solo suo lavoro professionale (prova che si può fornire anche documentando i costi sostenuti), pertanto, la Cassazione ritiene debba presumersi ricorrente il presupposto dell'applicazione dell'IRAP.
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