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IRAP: notevoli importi di beni ammortizzabili - spese elevate in dichiarazione

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19124 del 6 settembre 2010, ha respinto il ricorso del fisco, confermando il diritto al rimborso dell'Irap di un avvocato che possedeva soltanto il computer, il fax e l'automobile.
Il requisito dell'autonoma organizzazione del professionista quale presupposto impositivo dell'IRAP, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed Interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce, inoltre, onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
L'ordinanza 19124/2010 della Cassazione ha ribadito tutto ciò in una fattispecie nella quale un avvocato aveva chiesto il rimborso dell'Irap perché non era "strutturato" (cioè non possedeva una autonoma organizzazione), avendo solo computer, fax e automobile. Il fisco aveva respinto l'istanza di rimborso (silenzio- rifiuto). I giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione all'avvocato. Poi l'Agenzia delle Entrate aveva presentato ri corso in Cassazione sostenendo che l'avvocato era tenuto all'imposta perché aveva inserito in dichiarazione «notevoli importi di beni ammortizzabili»». La sezione tributaria della Cassazione, però, ha respinto il ricorso. 
Si veda, in tema, anche la sentenza 15249/2010.
Inoltre pare che l'argomentazione della ordinanza 19124/2010 non cozzi con l'ordinanza n. 18704 depositata, in altra vicenda, dalla Corte di cassazione il 13 agosto 2010. Quaest'ultima ordinanza ha statuito che il fisco può negare al professionista il rimborso dell'Irap per il fatto che abbia esposto in dichiarazione spese elevate.

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 12:04  

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