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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27 maggio 2013

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L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha funzione di giudicato ex art. 653 c.p.p. nel procedimento disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28

In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto alla carenza di motivazione il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200.

La mancanza della data e del nome del relatore nella decisione disciplinare

La mancanza della data e del nome del relatore non comportano la nullità della decisione del COA, in assenza di una espressa previsione normativa, necessaria in base al principio di tassatività (Nel caso di specie, detti dati erano comunque ben desumibili aliunde).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28

 

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