
La rilevanza deontologica dell’offesa all’altrui reputazione
L’offesa gratuita alla reputazione altrui costituisce violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (Nel caso di specie, in una memoria difensiva di un procedimento disciplinare che lo riguardava, il professionista aveva definito “sodalizio criminale” un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale
Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
NOTA:
In senso conforme:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14;
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11;
- Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.
Il giudizio dinanzi al COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli degli Ordini territoriali ha natura amministrativa e non giurisdizionale, derivandone che, fermo restando il rispetto del diritto di difesa, le forme del procedimento sono improntate a relativa semplicità e devono riferirsi unicamente alle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 1578/1933 e nel Regolamento d’attuazione di cui al R.D. n. 37/1934 (ratione temporis applicabili), che non prevedono rigidità nella scansione delle fasi e nel compimento di specifici atti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26.
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