
Questi i temi che puoi approfondire sul sito del Consiglio Nazionale Forense:
Al docente della scuola di polizia non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense
La necessaria specificazione dei motivi dell’impugnazione al CNF
Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time
Il termine entro cui il COA deve decidere sulla domanda di iscrizione o trasferimento dall’albo
Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale
La rinuncia all’appello che rifiuti la domanda di iscrizione all’albo
L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente
Incompatibilità professionali: l’avvocato socio di cooperativa di produzione e lavoro
Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario.
Al docente della scuola di polizia non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense
In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’art. 30 lett. “d” R.D.L. n. 1578 del 1933 – secondo cui hanno diritto ad essere iscritti in detto albo, purché in possesso degli altri requisiti, “i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti Superiori ad esse parificati, con tre anni di insegnamento” – ha carattere tassativo e natura eccezionale e non è pertanto suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti; con la conseguenza che non può essere applicato nei confronti di soggetto che abbia svolto incarico di docente di diritto di polizia presso l’Istituto Superiore di Polizia, non potendo questo considerarsi compreso tra gli istituti parificati alle università, non risultando che gli sia stata riconosciuta, con espressa norma di legge, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti di cui al T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.L. n. 1592 del 1933, né che sia stato posto sotto la vigilanza dello Stato.
Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 00192, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Sommella F- P.M. Amirante F (Conf.)
La necessaria specificazione dei motivi dell’impugnazione al CNF
Il ricorso è inammissibile ove l’atto di impugnazione, con il quale il ricorrente omette di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, non assolva all’onere imposto dall’art. 342 c.p.c. di specificare i motivi di gravame, richiedendo esso l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze formulate.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104
Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense
Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, i magistrati onorari ed, in particolare, il conciliatore, non sono equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933.
Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 04905, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Nicastro G- P.M. Leo A (Conf.)
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time
L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. DAMASCELLI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 103
Il termine entro cui il COA deve decidere sulla domanda di iscrizione o trasferimento dall’albo
Il termine di tre mesi – decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un Albo degli Avvocati e Procuratori – previsto dall’art. 31 del R.D.L. n.1578 del 1933, entro il quale il singolo Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e non è suscettibile di interruzione mediante una lettera di convocazione, atteso che, a norma del comma sesto dello stesso art. 31 cit., qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda, l’interessato può, nei dieci giorni successivi dalla scadenza di esso, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1997, n. 13022, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Ravagnani E- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)
Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale
Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34
La rinuncia all’appello che rifiuti la domanda di iscrizione all’albo
In tema di iscrizione all’albo degli avvocati, una volta che il Consiglio nazionale forense, adito in sede di impugnazione dall’aspirante, abbia annullato la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine recante il rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale (nella specie, per incompatibilità), la manifestazione di volontà, proveniente dall’interessato, di rinunciare alla domanda di iscrizione a suo tempo presentata determina la sopravvenuta mancanza di interesse del Consiglio territoriale dell’Ordine ad una decisione sul ricorso per cassazione, dallo stesso successivamente proposto, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, e quindi la cessazione della materia del contendere, non essendo configurabile nè un interesse del Consiglio dell’Ordine (il quale, in questa materia, rappresenta il gruppo dei professionisti già iscritti o degli aspiranti a diventarlo, e non altri soggetti) al mantenimento del provvedimento impugnato (posto che tra le funzioni di controllo che esso può esercitare non sono comprese quelle riguardanti il mantenimento di un provvedimento di denegata iscrizione al di là della volontà dell’interessato), nè un interesse di tutela dell’onorabilità del Consiglio stesso (dovendo escludersi che essa sia stata lesa dalla decisione del CNF, che costituisce la doverosa espressione del potere di pronunciarsi sull’impugnazione).
Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2004, n. 13701, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)
L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 101
Incompatibilità professionali: l’avvocato socio di cooperativa di produzione e lavoro
L’art. 3 comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934 n. 36, che prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato o procuratore con impieghi privati retribuiti, anche se consistenti nella prestazione di assistenza o consulenza legale (che non abbia carattere scientifico o letterario), si riferisce alle attività svolte in regime di subordinazione. Tale incompatibilità, pertanto, non è ravvisabile in relazione alla opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o procuratore in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto sociale e cioè, qualora si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi sociali, si inseriscano nella comune attività economica, restando così inquadrabili, nell’ambito del rapporto societario, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della causa sociale (nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che ha respinto la domanda di iscrizione all’albo di un soggetto che prestava la sua attività nell’ufficio legale di una società cooperativa di produzione e lavoro; il Consiglio lo definiva, infatti, come lavoro subordinato, in quanto la prestazione resa era estranea all’oggetto sociale, per essa era percepita una retribuzione mensile, il dipendente timbrava il cartellino d’ingresso al lavoro, era inquadrato nel settimo livello, percepiva un rimborso forfetario per il lavoro straordinario e dipendeva dall’ufficio servizi della società stessa).
Cassazione Civile, sentenza del 12 novembre 1997, n. 11151, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Genghini M- P.M. Leo A (Conf.)
Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario
In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 cdf, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 100
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