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Newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 27 novembre 2012

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Questi i temi che puoi approfondire sul sito del Consiglio Nazionale Forense:

Incompatibilità professionale e attività compiute medio tempore dall’avvocato

La funzione disciplinare dei COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

Iscrizione all’albo forense: il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”

I requisiti per la difesa tecnica nell’appello al CNF

Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

Le norme sulla composizione variabile del CNF

L’appello tardivo è inammissibile

Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico

Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF...

 

Incompatibilità professionale e attività compiute medio tempore dall’avvocato
Sulla validità dell’atto posto in essere dal difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un difensore, dipendente delle Ferrovie dello Stato – la cui immissione nell’Ufficio Affari Legali aveva mantenuto i suoi effetti pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni – e successivamente iscritto, senza contestazioni, nell’albo speciale di un Consiglio dell’ordine degli Avvocati).
Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 05035, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Evangelista SM- P.M. Iannelli D (Conf.)

La funzione disciplinare dei COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)
La funzione disciplinare esercitata dai Consigli territoriali ha natura amministrativa e le determinazioni costituenti l’esplicazione in concreto di tale funzione assumono rilievo in base ai principi generali di tipicità, buon andamento ed efficienza che governano il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108
NOTA:
Il principio di cui in massima è pacifico.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67 nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182.

Iscrizione all’albo forense: il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”
Ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, l’art. 17, primo comma, numero 3), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede – con una norma tuttora in vigore – il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”. La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense. (cfr. Corte cost., sentenza n. 311 del 1996).
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

I requisiti per la difesa tecnica nell’appello al CNF
Va dichiarato inammissibile il ricorso redatto e sottoscritto esclusivamente dal difensore dell’incolpato non iscritto all’albo per il patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori ovvero sfornito della procura speciale, e ciò anche laddove fosse successivamente sostituito da altro difensore avente i suddetti requisiti previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 107

Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; quindi nel caso in cui il procedimento disciplinare venga aperto per fatti costituenti anche reato e 7 per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il termine quinquennale di prescrizione per l’azione disciplinare comincia a decorrere dalla definizione del processo penale, cioè dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

Le norme sulla composizione variabile del CNF
La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), nè incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

L’appello tardivo è inammissibile
Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50, co. 2 R.D.L. n. 1578/33), decorrente dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 107

Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico
Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno della “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attività lavorativa dell’avvocato – funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’art. 85 cod. proc. CIV..
Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 1999, n. 03143, sez. Lavoro- Pres. Lanni S- Rel. Picone P- P.M. Mele F (conf.)

Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega
L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22, comma II, del Codice Deontologico Forense nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistete nel palesare le ragioni dell’iniziativa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. SALAZAR), sentenza del 20 luglio 2012, n. 106

Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF
Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.
Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

 

 

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Gli deali sono pericolosi. Le realtà sono preferibili. Feriscono ma valgono di più. (O. Wilde)