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Newsletter i deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 25/11/2012

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Questi i temi che puoi approfondire sul sito del Consiglio Nazionale Forense
La cancellazione dell’avvocato dall’albo
Inammissibile l’impugnazione al CNF della sospensione cautelare disposta dal COA locale
Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare o penale
La decisione disciplinare del COA deve essere sottoscritta (nel suo originale) dal presidente e dal segretario
La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata
L’ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive
L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare
L’iscrizione alla Cassa forense in situazione di incompatibilità professionale (non dichiarata)
Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato
La controversia sulla liquidazione dei compensi professionali da parte del COA

 

La cancellazione dell’avvocato dall’albo
La cancellazione dall’albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell’esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 00603, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (conf.)

Inammissibile l’impugnazione al CNF della sospensione cautelare disposta dal COA locale
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare ma un provvedimento amministrativo (non giurisdizionale) a carattere provvisorio di natura cautelare, con il quale si realizzano ed anticipano le garanzie nell’ipotesi che, nella sede disciplinare, la colpevolezza sia accertata e dichiarata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso al CNF che mirasse ad ottenere la riforma di un tale provvedimento cautelare, perché inimpugnabile.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99

Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare o penale
L’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell’avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Criscuolo A- P.M. Palmieri R (Conf.)

La decisione disciplinare del COA deve essere sottoscritta (nel suo originale) dal presidente e dal segretario
Le due sottoscrizioni del Presidente e del Segretario costituiscono requisiti essenziali della decisione del COA (44 R.D. n. 37/1934), sicchè la mancanza anche di una sola di queste incide sull’autenticità dello svolgimento del processo e della sua conclusione. Tuttavia, la mancanza di una o entrambe tali sottoscrizioni non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizioni di prendere visione dell’originale dell’atto. Infatti, la notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare o comunicare, sicchè le relative patologie – in termini di nullità, irritualità ed incompletezza – possono eventualmente incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sulla esistenza e validità in senso stretto dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99

La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Tuttavia, anche se sono valorizzabili elementi non desumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, è necessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, ipotesi che non sussiste nel caso in cui nei confronti di un avvocato, incolpato dei fatti di cui al capo di imputazione formulato in sede penale dai quali sia stato assolto, oltre che della condotta tenuta in relazione e in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali, sia applicata la sanzione disciplinare per i fatti accessori contestati. (La S.C. ha ritenuto che detta formula di chiusura era generica ed avrebbe dovuto essere vagliata ed eventualmente giustificata sulla base dell’esame del contesto delle circostanze in cui era avvenuta la promozione del procedimento disciplinare e attraverso cui si era sviluppata la contestazione disciplinare ed altresì della concreta portata della decisione di condanna disciplinare). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 22 agosto 2007, n. 17827- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. PALMIERI Raffaele

L’ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive
L’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 cod. proc. civ., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.
Cassazione Civile, sez. Lavoro, 29 marzo 2007, n. 7731- Pres. DE LUCA Michele- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio

L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare
La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata (nella specie, l’art. 28 del C.D.) non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

L’iscrizione alla Cassa forense in situazione di incompatibilità professionale (non dichiarata)
L’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato) e quindi con la stessa iscrizione all’albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cod.civ..
Cassazione Civile, sentenza del 18 luglio 2005, n. 15109, sez. Lavoro- Pres. Senese S- Rel. Celentano A- P.M. Finocchi Ghersi R (Parz. Diff.)

Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato
Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove addotte, sicchè dove ritenersi legittimo il comportamento del C.O.A. che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98

La controversia sulla liquidazione dei compensi professionali da parte del COA
La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum”- è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. (Nella specie, la parte aveva chiesto la condanna del Consiglio a rivalerla nel caso di condanna a rimborsare all’avvocato l’importo da lui pagato al consiglio per il parere e la S.C. ha qualificato la domanda come richiesta risarcitoria strettamente collegata all’espressione del parere). (Regola giurisdizione)
Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6534- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio

 

 

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