![]()
Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del CNF:
Il diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento davanti al COA
Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)
La convocazione dei membri del COA è a forma libera
Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto all’ennesimo rinvio dell’udienza
La sospensione del procedimento disciplinare (disciplina previgente)
La specificità del reclamo elettorale
Procedimento disciplinare: il PM che è parte ed esponente
Il termine di tempestività del reclamo elettorale riguarda il suo deposito e non la successiva notifica
Procedimento disciplinare: le incompatibilità dei Consiglieri del COA
La necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato
Il diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento davanti al COA
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale, l’esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell’art. 48, il quale, prevedendo che la citazione dell’incolpato debba contenere l’avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in caso di mancata comparizione, l’obbligo di dare notizia all’incolpato o al suo difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell’udienza. Tale disciplina, che esclude l’applicabilità di quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di difesa dell’inquisito, il quale, essendo stato notiziato del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, ha l’onere non solo d’intervenire alla data fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell’occasione.
Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2005, n. 16616, sez. U- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Ceniccola R (Conf.)
Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)
Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. GRIMALDI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 93
La convocazione dei membri del COA è a forma libera
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, la convocazione dei membri del Consiglio dell’ordine, che non è disciplinata dall’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934, riguardante le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, come l’incolpato o i testimoni, in assenza di specifiche previsioni, è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. In particolare, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui affidabilità ed attitudine allo scopo si ricava dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione e la sua prova può anche essere ricavata dall’attestazione inserita nello stesso verbale della seduta.
Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)
Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto all’ennesimo rinvio dell’udienza
Un certificato medico che attesti un’infermità di per sé non invalidante (nella specie, “gastroenterite acuta febbrile”) e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92
La sospensione del procedimento disciplinare (disciplina previgente)
Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non è imposta dalla legge, nè esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all’accertamento compiuto nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare nè dall’art. 44, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, nè dall’art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.
Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)
La specificità del reclamo elettorale
Nel giudizio elettorale, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso e delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le Sezioni di riferimento, al fine di evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice, ovvero ad attività semplicemente esplorative.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SALAZAR), sentenza del 25 giugno 2012, n. 91
Procedimento disciplinare: il PM che è parte ed esponente
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, non costituisce causa di incompatibilità a procedere disciplinarmente da parte del Consiglio dell’ordine territorialmente competente il fatto che parte necessaria del procedimento stesso sia il P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale che ha dato origine all’iniziativa disciplinare per fatti di rilevanza penale su cui la Procura procede e che investono come parte lesa un magistrato del medesimo ufficio (come nella specie, a seguito di espressioni offensive proferite da un legale nei confronti del P.M. d’udienza alla lettura del dispositivo di condanna penale dell’imputato), giacché, in assenza di previsione normativa specifica (presente invece nel diverso caso concernente il potere disciplinare da esercitarsi su un membro stesso del Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933), spetta al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità ed all’esito di un delicato bilanciamento tra esigenze contrapposte, anche in considerazione della circostanza che il coinvolgimento dell’ufficio del P.M. è cosa diversa dal coinvolgimento di chi è chiamato a giudicare, stabilire quando i timori sulla serenità dell’organo chiamato a decidere debbano determinare la trasmigrazione del procedimento in altra sede ovvero sia sufficiente al riguardo la predisposizione di meccanismi diversi, quali l’obbligo di astensione o la correttezza deontologica del soggetto che esercita in concreto il potere. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 5 Luglio 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17760- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio
Il termine di tempestività del reclamo elettorale riguarda il suo deposito e non la successiva notifica
Il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, è ammissibile una volta che sia stato tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contradditorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SALAZAR), sentenza del 25 giugno 2012, n. 91
Procedimento disciplinare: le incompatibilità dei Consiglieri del COA
Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine degli avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale, in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l’applicazione delle disposizioni in materia d’incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.
Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 00138- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.) – Vincenti c. Cons. Ord. Avv. Caltagirone ed altri
La necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato
E’ nulla, per lesione del diritto di difesa dell’incolpato, la decisione disciplinare del COA che violi il principio di corrispondenza tra fatto contestato e comportamento sanzionato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 90
| < Prec. | Succ. > |
|---|





