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Newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 21 novembre 2012

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Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del CNF

Procedimento disciplinare: il termine per il ricorso in Cassazione
Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)
La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti
Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al COA
La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
Procedimento disciplinare: l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al CNF
Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
L’efficacia di giudicato del patteggiamento penale nel giudizio disciplinare
La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia

Procedimento disciplinare: il termine per il ricorso in Cassazione
La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.
Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27702- Pres. Prestipino G- Rel. Luccioli MG- P.M. Palmieri R (Conf.)

Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20, comma I, c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)
L’eccesso di potere di cui all’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sull’ordinamento della professione forense, che gli interessati ed il P.M. possono dedurre col ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti
In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al COA
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati hanno natura amministrativa (e amministrativo è l’atto che lo definisce), pur se l’incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull’esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l’adozione di modelli procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio e la possibilità di disporre di una difesa tecnica. Da ciò deriva che la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell’ordine territoriali non configura un “vitium in procedendo” in senso stretto, che consenta, oltre alla sua deducibilità per la prima volta in cassazione, un diretto esame degli atti da parte del giudice di legittimità: i vizi del provvedimento che definisce il procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, pertanto, debbono costituire oggetto di specifiche doglianze fatte valere con il ricorso al Consiglio nazionale forense, il giudizio davanti al quale s’instaura, incontestabilmente, attraverso un meccanismo di tipo impugnatorio, ricavabile dall’art. 54, n. 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

Procedimento disciplinare: l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio nazionale forense, di cui all’art. 61 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere effettuata dagli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a norma del primo comma dell’art. 46 del citato R.D., osservando le modalità con le quali ordinariamente le lettere raccomandate vengono inviate, stabilite nel decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” (nella specie, l’avviso era stato comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la ricorrente, dichiarando di non aver ricevuto alcuna comunicazione, sosteneva l’invalidità del “tentativo di notifica” fatto con consegna a mani del portiere, per non essere stato osservato il procedimento previsto dall’art. 139 cod. proc. civ.).
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20, comma I, c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

L’efficacia di giudicato del patteggiamento penale nel giudizio disciplinare
A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88

 

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