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Newsletter di deontologia del 23 novembre 2012 del Consiglio Nazionale Forense

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Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del Consiglio Nazionale Forense:

Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto
Cessazione della materia del contendere per rinuncia all’appello
Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
L’iscrizione in altro albo non fa venir meno i presupposti della sospensione cautelare
Avvocato che sia anche Giudice di Pace: vietato specificarlo nella carta intestata dello studio legale
La durata della sospensione cautelare dev’essere ragionevole
La necessaria esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione
La discrezionalità del COA in tema di sospensione cautelare del professionista non è sindacabile dal CNF
I procedimenti disciplinari avanti al COA hanno natura amministrativa
La sospensione del procedimento (e della prescrizione) disciplinare in pendenza di processo penale

Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, posto che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative, l’art. 49 del suddetto codice – secondo il quale l’avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita – deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo

Cessazione della materia del contendere per rinuncia all’appello
In tema di procedimento disciplinare, con la rinuncia dell’appellante al ricorso al CNF viene meno il suo interesse alla pronuncia richiesta con la impugnazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e di inammissibilità del ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 96

Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
L’art. 37, comma terzo, del codice deontologico professionale, il quale vieta all’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in successive controversie tra i medesimi, prevede un obbligo assoluto di astensione, che trova fondamento nell’esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia. Tale disposizione ha carattere speciale rispetto a quella contenuta nel comma primo dell’art. 37, che impone all’avvocato di astenersi qualora l’attività professionale determini un conflitto con gl’interessi del proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale: nella materia del diritto di famiglia, infatti, la valutazione è stata fatta una volta per tutte dalla norma, onde l’interprete è tenuto soltanto ad accertare il fatto che costituisce il presupposto di quell’effetto, senza indagare se il conflitto abbia carattere reale o meramente potenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva ritenuto illecito il comportamento di un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi in un procedimento di separazione consensuale non conclusosi con l’omologa, aveva assunto la difesa di uno di essi nel successivo giudizio di separazione).
Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 00134- Pres. Ia – Grasso c. Cons. Ord. Avv. Patti ed altro

L’iscrizione in altro albo non fa venir meno i presupposti della sospensione cautelare
In tema di sospensione cautelare dall’albo, la valutazione della lesione dell’immagine della categoria (che è il bene protetto) va determinata sulla base della gravità dei reati e della loro esteriorizzazione nel Foro e nell’ambiente sociale coinvolti, e non in relazione alla residenza ed al domicilio dell’incolpato eventualmente mutati (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare ritenendone venuti meno i presupposti a seguito del suo trasferimento da Udine a Reggio Calabria).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

Avvocato che sia anche Giudice di Pace: vietato specificarlo nella carta intestata dello studio legale
Il possesso del titolo di giudice onorario non è compreso tra i dati che l’art. 17, comma secondo, lettera a), del codice deontologico forense consente all’avvocato d’inserire nella carta intestata utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale, trattandosi di un’informazione che non attiene alla professione di avvocato, ma all’esercizio di un’attività profondamente diversa, tanto da risultare incompatibile nel medesimo ambito territoriale. Tale notizia, riguardando l’appartenenza – sia pure temporanea – ad un ordine che ha un ruolo e compiti istituzionali sicuramente diversi rispetto a quelli che svolge l’avvocatura, ed aggiungendo un “quid pluris” alla posizione di chi la comunica, costituisce illecito disciplinare, in quanto contrasta con la “ratio” della norma citata, volta ad evitare che informazioni non attinenti alla professione di avvocato possano alterare i limiti di una concorrenza che deve svolgersi secondo regole ben precise, poste a garanzia della “par condicio” tra i professionisti.
Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 00486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.)
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

La durata della sospensione cautelare dev’essere ragionevole
Il principio di ragionevolezza impone di non procrastinare la sospensione cautelare per un tempo eccessivo ove non sia giustificata dalla necessità di tutelare il prestigio o la dignità della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

La necessaria esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall’art. 366 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, si applica anche ai ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, con conseguente inammissibilità quando il ricorso non contiene alcuna esposizione in fatto e dal contesto non si evince neppure quale sia l’imputazione addebitata all’avvocato e quali le circostanze poste alla base della decisione. (Nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che dal contesto del medesimo non fosse evincibile neppure il capo di imputazione addebitato all’avvocato ricorrente e quali fossero le circostanze poste a base della decisione impugnata). (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 05 marzo 2008, n. 5919- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

La discrezionalità del COA in tema di sospensione cautelare del professionista non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. nell’assumere il provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al Consiglio territoriale affidata dall’ordinamento la valutazione sia della lesione al decoro ed alla dignità della professione sia dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

I procedimenti disciplinari avanti al COA hanno natura amministrativa
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè eventuali violazioni della normativa che regola tale procedimento non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare, che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, devono essere dedotti mediante l’impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, essendone preclusa la rilevabilità d’ufficio da parte del suddetto organismo, come pure la possibilità di denunciarne l’esistenza per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale medesimo. Ne consegue che l’incolpato non può denunciare per la prima volta con il ricorso per cassazione l’incompetenza territoriale del Consiglio locale dell’Ordine che gli abbia irrogato la sanzione disciplinare.
Cassazione Civile, sentenza del 14 dicembre 2004, n. 23234, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Coletti De Cesare G- P.M. Iannelli D (Conf.)

La sospensione del procedimento (e della prescrizione) disciplinare in pendenza di processo penale
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 L. 97 del 2011 – per cui l’efficacia di
giudicato della sentenza penale di assoluzione, nel giudizio disciplinare, non è più limitata alla sentenza dibattimentale e si estende, oltre alle ipotesi di assoluzione perché “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso” a quella disposta perché “il fatto non costituisce reato” – qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.p. posto che l’art. 653 c.p.p. anche a seguito di detta modifica si riferisce ai
procedimenti disciplinari davanti alle pubbliche autorità deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

 

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