Si profila all'orizzonte, se sarà approvata la riforma dell'avvocatura nel testo elaborato dal c.d. comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato, una "pulizia etnica" degli albi degli avvocati tanto grave quanto passata, finora, sotto silenzio: la cancellazione dall'albo di quelle decine di migliaia di avvocati sostanzialmente dipendenti di altri avvocati e dunque privi dell'asseritamente necessario requisito della "indipendenza" per il fatto d'esser parte d'un rapporto di lavoro che, seppur definito di collaborazione nel quadro della generale titolarità di partita IVA, è qualificabile rapporto di lavoro subordinato secondo i parametri giuslavoristici e tale dovrà essere disvelato dai controlli dei Consigli degli Ordini degli avvocati (ben più "occhiuti" di quelli dell'Antitrust).
Si tratta di una "pulizia etnica" ben più ponderosa, quanto a numeri, di quella che si sta operando da qualche anno a danno dei c.d. "avvocati-part-time" (quegli avvocati, cioè, iscritti negli albi tra il 1997 e il 2003 dopo aver trasformato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da full time a part time ridotto).
Il collega Cosimo Rossi mi segnalava, tempo addietro, un interessantissimo ed unico precedente rispetto a quella cancellazione di massa dall'albo ordinario degli avvocati alla quale si stava dando attuazione già dal 2003 secondo una interpratazione non costituzionalmente orientata della (comunque incostituzionale) legge 339/2003: mi segnalava, cioè, come squallido precedente, la cancellazione dagli albi operata dal fascismo nei confronti dei colleghi avvocati ebrei.
Ora però -prendendo lo spunto da un articolo de ilsole24ore del 28 settembre 2009, di Paola Parigi, dal titolo "L'avvocato-collaboratore è davvero dipendente"- va gridata a gran voce anche la assurdità di una ulteriore cancellazione di massa dagli albi forensi, quella che, secondo il testo della riforma forense all'esame del Senato, si abbatterà inevitabilmente su tutti gli avvocati che, non avendo clienti propri (o avendone in misura tale da non consentire la sopravvivenza professionale autonoma), collaborano stabilmente con altri avvocati secondo modalità che senza dubbio integrano rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. I colleghi meno fortunati sarebbero soggetti a cancellazione dall'albo se la riforma della professione forense non ammettesse (come non ammette il testo all'esame del Senato) la figura dell'avvocato subordinato ad altro avvocato.
DI QUESTO OCCORRE DISCUTERE, TRATTANDO LA RIFIRMA DELL'AVVOCATURA, IN PARLAMENTO, DOVE INVECE, INSPIEGABILMENTE, DI TUTTO SI PARLA MENO CHE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.
MA FORSE E' BEN CHIARO ORMAI A MOLTI CHE GLI ISPIRATORI DELL'ARTICOLATO DI "RIFORMA" CHE E' ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO NON VOLEVANO PROPRIO SI PARLASSE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.
FORSE E' CHIARO ORMAI A MOLTI QUANTO QUEL TESTO DI PSEUDORIFORMA DELLA PROFESSIONE SIA FUNZIONALE AGLI INTERESSI DI QUEI DATORI DI LAVORO CHE DAL RICONOSCIMENTO D'UNA AVVOCATURA DIPENDENTE AVREBBERO SOLO DA PERDERE.
MA COME SI FA A FARE UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO DISEGNANDO UN COMPLESSO DI NORME CHE TRASCURA DI REGOLARE UN FENOMENO ORMAI RIGUARDANTE AMPLISSIMA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI E DI PORTATA SOCIO-ECONOMICA INDISCUTIBILE, TANTO CHE SE NE TRATTA IN OGNI SERIA INDAGINE SULLA CONDIZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA?
COME SI FA, PER DI PIU', A DISEGNARE UN SISTEMA CHE PROGRAMMA LA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI, RIBADENDO IL REQUISITO, PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI, DELLA ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ANCHE DA ALTRO AVVOCATO?
COME SI FA A NEGARE CHE DEVE ESSERCI OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FENOMENI SOCIALI (QUAL E' ORMAI IL FENOMENO "AVVOCATURA DIPENDENTE") E PERCIO' NON PUO' AMMETTERSI CHE MENTRE PER IL FISCO E' CONSENTITO ESSERE UN AVVOCATO DIPENDENTE (E PERCIO' ESSERE ESONERATO DALL'IRAP) SIA POI LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE A NEGARE CHE POSSANO ESISTERE GLI AVVOCATI DIPENDENTI E, CORRELATIVAMENTE, DISPORRE CHE DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI DEBBANO ESSER CANCELLATI DAGLI ALBI?
ECCO SPIEGATO PERCHE' SI VUOLE DA QUALCUNO FARE IN FRETTA LA RIFORMA: NON SI VUOLE CHE TALI ASSURDITA' POSSANO ESSERE DISVELATE AL LEGISLATORE, DANDOGLI UN MINIMO DI TEMPO PER RIFLETTERE (DOPO ANNI DI "RIFLESSIONE").
MA TORNIAMO A PARLARE DELLA PRIMA "PULIZIA ETNICA", QUELLA DEGLI AVVOCATI EBREI, E CONFRONTIAMOLA CON LA CANCELLAZIONE ODIERNA DAGLI ALBI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME".
Anche in quella lontana occasione non si tenne conto dei diritti quesiti e della dignità d'uomo di chi venne cancellato dall'albo professionale. Allora, nel 1939, in un'epoca che i giovani d'oggi (ignoranti in pericolo) giudicano sideralmente distante dalla contemporanea democrazia, almeno si consentì agli avvocati ebrei di essere iscritti in elenchi speciali di professionisti e continuare a svolgere la professione in misura marginale. In particolare la l. 29/6/1939, n. 1054, "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", stabiliva che agli ebrei era vietato in ogni caso l'esercizio del notariato; agli ebrei non "discriminati" era vietato fare il giornalista; tutti gli altri professionisti -avvocati compresi- dovevano essere iscritti in elenchi speciali. I professionisti ebrei avevano l'obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, pena l'arresto fino a un mese. L'iscrizione negli elenchi speciali comportava limitazioni. In particolare: "salvo i casi di comprovata necessità e urgenza", il professionista ebreo poteva esercitare "solo a favore di persone appartenenti alla razza ebraica"; non poteva ricevere incarichi che comportassero funzioni di pubblico ufficiale, nè poteva lavorare per conto di "enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli artt. 34 e 37 c.c. o in locali da questi dipendenti"; non poteva essere nominato amministratore giudiziario o iscriversi nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, o in quello dei periti; doveva essere cancellato dagli albi speciali per l'infortunistica. Era vietata, infine, qualsiasi forma di associazione o collaborazione professionale tra professionisti ebrei e non ebrei. Le violazioni erano punite a norma dell'art. 348 c.p. Va pure ricordato che la l. 23/11/1939, n. 1815, dispose, all'art. 2 (recentemente abrogato dalla c.d. legge Bersani), il divieto dell'esercizio delle libere professioni in forma societaria al dichiarato fine di evitare che i professionisti ebrei potessero sottrarsi, attraverso lo strumento societario, al divieto del libero esercizio delle professioni. Oggi la pulizia simil-etnica nei confronti dei servi fisci, dopo esser stata programmata con l. 339/03, viene attuata con cancellazioni d'ufficio dall'albo degli avvocati a seguito di imperiosa circolare del consulente-giudice Consiglio Naziionale Forense e non ammette, per legge, eccezioni (si noti però come a detta circolare decisamente resistano taluni coraggiosi Consigli dell'Ordine degli avvocati che non ottemperano -rischiando l'accusa di omissione d'atti d'ufficio- alla cancellazione d'ufficio dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo professionale). Oggi assistiamo a vicenda per alcuni aspetti analoga a quella dolorosa subita dagli avvocati ebrei in epoca fascista: si cancellano dall'albo gli avvocati dipendenti pubblici a part time, individuando nella loro qualifica di impiegati pubblici (trattati forse peggio dicome i romani trattavano i servi fisci) qualcosa di simile alla appartenenza alla razza ebraica, quanto a fonte di preclusione dell'accesso ad un lavoro (che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza 189/01, ha dichiarato "naturalmente concorrenziale"). Non si capirebbe altrimenti perchè la legge italiana non imponga di cancellare dall'albo degli avvocati chi non è un semplice dipendente pubblico a part time ma, senza la macchia connaturata alla genìa da dipendente, è al vertice dell'organizzazione della pubblica amministrazione, come ad esempio un sottosegretario di Stato, o addirittura un ministro. Anche oggi, come settanta anni addietro, non si odono voci di protesta a tutela di coloro che ebbero l'unica colpa di fidarsi di una legge dello Stato (la legge 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti).
Come scrive Giuliano Berti ( htpp://www.bibliomanie.it/italiani_brava_gente.htm ) il gesto di Antigone è l'unico che può essere opposto alla ingiustizia che si presenta nella forma asettica e banale della legge. Leggi di seguito il R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054, confrontalo con la l. 339/2003 e scrivi al Presidente della Repubblica, ai parlamentari, ai giornalisti ecc. il tuo sdegno!
Si tratta di una "pulizia etnica" ben più ponderosa, quanto a numeri, di quella che si sta operando da qualche anno a danno dei c.d. "avvocati-part-time" (quegli avvocati, cioè, iscritti negli albi tra il 1997 e il 2003 dopo aver trasformato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da full time a part time ridotto).
Il collega Cosimo Rossi mi segnalava, tempo addietro, un interessantissimo ed unico precedente rispetto a quella cancellazione di massa dall'albo ordinario degli avvocati alla quale si stava dando attuazione già dal 2003 secondo una interpratazione non costituzionalmente orientata della (comunque incostituzionale) legge 339/2003: mi segnalava, cioè, come squallido precedente, la cancellazione dagli albi operata dal fascismo nei confronti dei colleghi avvocati ebrei.
Ora però -prendendo lo spunto da un articolo de ilsole24ore del 28 settembre 2009, di Paola Parigi, dal titolo "L'avvocato-collaboratore è davvero dipendente"- va gridata a gran voce anche la assurdità di una ulteriore cancellazione di massa dagli albi forensi, quella che, secondo il testo della riforma forense all'esame del Senato, si abbatterà inevitabilmente su tutti gli avvocati che, non avendo clienti propri (o avendone in misura tale da non consentire la sopravvivenza professionale autonoma), collaborano stabilmente con altri avvocati secondo modalità che senza dubbio integrano rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. I colleghi meno fortunati sarebbero soggetti a cancellazione dall'albo se la riforma della professione forense non ammettesse (come non ammette il testo all'esame del Senato) la figura dell'avvocato subordinato ad altro avvocato.
DI QUESTO OCCORRE DISCUTERE, TRATTANDO LA RIFIRMA DELL'AVVOCATURA, IN PARLAMENTO, DOVE INVECE, INSPIEGABILMENTE, DI TUTTO SI PARLA MENO CHE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.
MA FORSE E' BEN CHIARO ORMAI A MOLTI CHE GLI ISPIRATORI DELL'ARTICOLATO DI "RIFORMA" CHE E' ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO NON VOLEVANO PROPRIO SI PARLASSE DI AVVOCATURA DIPENDENTE.
FORSE E' CHIARO ORMAI A MOLTI QUANTO QUEL TESTO DI PSEUDORIFORMA DELLA PROFESSIONE SIA FUNZIONALE AGLI INTERESSI DI QUEI DATORI DI LAVORO CHE DAL RICONOSCIMENTO D'UNA AVVOCATURA DIPENDENTE AVREBBERO SOLO DA PERDERE.
MA COME SI FA A FARE UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO DISEGNANDO UN COMPLESSO DI NORME CHE TRASCURA DI REGOLARE UN FENOMENO ORMAI RIGUARDANTE AMPLISSIMA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI E DI PORTATA SOCIO-ECONOMICA INDISCUTIBILE, TANTO CHE SE NE TRATTA IN OGNI SERIA INDAGINE SULLA CONDIZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA?
COME SI FA, PER DI PIU', A DISEGNARE UN SISTEMA CHE PROGRAMMA LA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI, RIBADENDO IL REQUISITO, PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI, DELLA ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ANCHE DA ALTRO AVVOCATO?
COME SI FA A NEGARE CHE DEVE ESSERCI OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FENOMENI SOCIALI (QUAL E' ORMAI IL FENOMENO "AVVOCATURA DIPENDENTE") E PERCIO' NON PUO' AMMETTERSI CHE MENTRE PER IL FISCO E' CONSENTITO ESSERE UN AVVOCATO DIPENDENTE (E PERCIO' ESSERE ESONERATO DALL'IRAP) SIA POI LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE A NEGARE CHE POSSANO ESISTERE GLI AVVOCATI DIPENDENTI E, CORRELATIVAMENTE, DISPORRE CHE DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI DEBBANO ESSER CANCELLATI DAGLI ALBI?
ECCO SPIEGATO PERCHE' SI VUOLE DA QUALCUNO FARE IN FRETTA LA RIFORMA: NON SI VUOLE CHE TALI ASSURDITA' POSSANO ESSERE DISVELATE AL LEGISLATORE, DANDOGLI UN MINIMO DI TEMPO PER RIFLETTERE (DOPO ANNI DI "RIFLESSIONE").
MA TORNIAMO A PARLARE DELLA PRIMA "PULIZIA ETNICA", QUELLA DEGLI AVVOCATI EBREI, E CONFRONTIAMOLA CON LA CANCELLAZIONE ODIERNA DAGLI ALBI DEI C.D. "AVVOCATI-PART-TIME".
Anche in quella lontana occasione non si tenne conto dei diritti quesiti e della dignità d'uomo di chi venne cancellato dall'albo professionale. Allora, nel 1939, in un'epoca che i giovani d'oggi (ignoranti in pericolo) giudicano sideralmente distante dalla contemporanea democrazia, almeno si consentì agli avvocati ebrei di essere iscritti in elenchi speciali di professionisti e continuare a svolgere la professione in misura marginale. In particolare la l. 29/6/1939, n. 1054, "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", stabiliva che agli ebrei era vietato in ogni caso l'esercizio del notariato; agli ebrei non "discriminati" era vietato fare il giornalista; tutti gli altri professionisti -avvocati compresi- dovevano essere iscritti in elenchi speciali. I professionisti ebrei avevano l'obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, pena l'arresto fino a un mese. L'iscrizione negli elenchi speciali comportava limitazioni. In particolare: "salvo i casi di comprovata necessità e urgenza", il professionista ebreo poteva esercitare "solo a favore di persone appartenenti alla razza ebraica"; non poteva ricevere incarichi che comportassero funzioni di pubblico ufficiale, nè poteva lavorare per conto di "enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli artt. 34 e 37 c.c. o in locali da questi dipendenti"; non poteva essere nominato amministratore giudiziario o iscriversi nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, o in quello dei periti; doveva essere cancellato dagli albi speciali per l'infortunistica. Era vietata, infine, qualsiasi forma di associazione o collaborazione professionale tra professionisti ebrei e non ebrei. Le violazioni erano punite a norma dell'art. 348 c.p. Va pure ricordato che la l. 23/11/1939, n. 1815, dispose, all'art. 2 (recentemente abrogato dalla c.d. legge Bersani), il divieto dell'esercizio delle libere professioni in forma societaria al dichiarato fine di evitare che i professionisti ebrei potessero sottrarsi, attraverso lo strumento societario, al divieto del libero esercizio delle professioni. Oggi la pulizia simil-etnica nei confronti dei servi fisci, dopo esser stata programmata con l. 339/03, viene attuata con cancellazioni d'ufficio dall'albo degli avvocati a seguito di imperiosa circolare del consulente-giudice Consiglio Naziionale Forense e non ammette, per legge, eccezioni (si noti però come a detta circolare decisamente resistano taluni coraggiosi Consigli dell'Ordine degli avvocati che non ottemperano -rischiando l'accusa di omissione d'atti d'ufficio- alla cancellazione d'ufficio dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo professionale). Oggi assistiamo a vicenda per alcuni aspetti analoga a quella dolorosa subita dagli avvocati ebrei in epoca fascista: si cancellano dall'albo gli avvocati dipendenti pubblici a part time, individuando nella loro qualifica di impiegati pubblici (trattati forse peggio dicome i romani trattavano i servi fisci) qualcosa di simile alla appartenenza alla razza ebraica, quanto a fonte di preclusione dell'accesso ad un lavoro (che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza 189/01, ha dichiarato "naturalmente concorrenziale"). Non si capirebbe altrimenti perchè la legge italiana non imponga di cancellare dall'albo degli avvocati chi non è un semplice dipendente pubblico a part time ma, senza la macchia connaturata alla genìa da dipendente, è al vertice dell'organizzazione della pubblica amministrazione, come ad esempio un sottosegretario di Stato, o addirittura un ministro. Anche oggi, come settanta anni addietro, non si odono voci di protesta a tutela di coloro che ebbero l'unica colpa di fidarsi di una legge dello Stato (la legge 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti).
Come scrive Giuliano Berti ( htpp://www.bibliomanie.it/italiani_brava_gente.htm ) il gesto di Antigone è l'unico che può essere opposto alla ingiustizia che si presenta nella forma asettica e banale della legge. Leggi di seguito il R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054, confrontalo con la l. 339/2003 e scrivi al Presidente della Repubblica, ai parlamentari, ai giornalisti ecc. il tuo sdegno!
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R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054
"Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica" (G.U. di pubblicazione: n. del 29 giugno 1939)
Capo I. - Disposizioni generali
Articolo 1.
L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Articolo 2.
Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 Novembre 1938-XVII, n. 1779.
Articolo 3.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'Art. 14 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Articolo 4.
I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'Art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del Capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Articolo 5.
Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'Art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Articolo 6.
È fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli Articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'Art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'Art. 26 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il Febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Articolo 7.
Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'Art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Articolo 8.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'Art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9.
Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
essere cittadini italiani;
essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della one;
avere la residenza nella circoscrizione della Corte di Appello;
essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Articolo 10.
Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.
Articolo 11.
Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di residenza;
certificato di buona condotta morale, civile e politica;
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773;
titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Articolo 12.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'Art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di Appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di Appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito onale ta, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione onale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione ta dei Professionisti ed Artisti.
Articolo 13.
I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in cari alla scadenza del triennio.
Articolo 14.
La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'Art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Articolo 15.
Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di Appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Articolo 16.
La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito onale ta, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione onale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione ta dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in cari alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.apo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Articolo 17.
Entro il mese di Febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'Art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli Articoli 14, ultimo comma, e 15.
Articolo 18.
La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della professione;
per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono:
censura;
sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
cancellazione dall'elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Articolo 19.
La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di Appello nel caso:
di perdita della cittadinanza;
di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'Art. 15.
Articolo 20.
La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Capo IV - Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
Articolo 21.
L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 Luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli Articoli 34 e 37 del Codice Civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Articolo 22.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Articolo 23.
I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al Regio decreto-legge 24 Luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'Art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 Settembre 1934 XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
Articolo 24.
I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 25.
È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Articolo 26.
L'esercizio delle attività professionali vietate dall'Art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'Art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 27.
I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Articolo 28.
I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'Art. 10 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Articolo 29.
I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa onale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Articolo 30.
Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto onale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto onale delle assicurazioni.
Articolo 31.
Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli Articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Articolo 32.
Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli Articoli 12 e 15.
Articolo 33.
Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'Art. 8 del Regio Decreto - legge 17 Novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'Interno a norma dell'Art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Articolo 34.
Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Articolo 35.
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'Art. 3, n. 1, della legge 31 Gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.
Articolo 1.
L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Articolo 2.
Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 Novembre 1938-XVII, n. 1779.
Articolo 3.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'Art. 14 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Articolo 4.
I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'Art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del Capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Articolo 5.
Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'Art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Articolo 6.
È fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli Articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'Art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'Art. 26 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il Febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Articolo 7.
Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'Art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Articolo 8.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'Art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9.
Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
essere cittadini italiani;
essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della one;
avere la residenza nella circoscrizione della Corte di Appello;
essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Articolo 10.
Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.
Articolo 11.
Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di residenza;
certificato di buona condotta morale, civile e politica;
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773;
titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Articolo 12.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'Art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di Appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di Appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito onale ta, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione onale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione ta dei Professionisti ed Artisti.
Articolo 13.
I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in cari alla scadenza del triennio.
Articolo 14.
La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'Art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Articolo 15.
Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di Appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Articolo 16.
La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito onale ta, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione onale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione ta dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in cari alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.apo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Articolo 17.
Entro il mese di Febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'Art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli Articoli 14, ultimo comma, e 15.
Articolo 18.
La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della professione;
per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono:
censura;
sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
cancellazione dall'elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Articolo 19.
La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di Appello nel caso:
di perdita della cittadinanza;
di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'Art. 15.
Articolo 20.
La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Capo IV - Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
Articolo 21.
L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 Luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli Articoli 34 e 37 del Codice Civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Articolo 22.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Articolo 23.
I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al Regio decreto-legge 24 Luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'Art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 Settembre 1934 XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
Articolo 24.
I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 25.
È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Articolo 26.
L'esercizio delle attività professionali vietate dall'Art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'Art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 27.
I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Articolo 28.
I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'Art. 10 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Articolo 29.
I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa onale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Articolo 30.
Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto onale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto onale delle assicurazioni.
Articolo 31.
Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli Articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Articolo 32.
Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli Articoli 12 e 15.
Articolo 33.
Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'Art. 8 del Regio Decreto - legge 17 Novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'Interno a norma dell'Art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Articolo 34.
Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Articolo 35.
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'Art. 3, n. 1, della legge 31 Gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.
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