
OVVERO, LA NOTTE DEL DIRITTO !!!
In Italia, mentre il presidente del Consiglio Nazionale Forense è ammesso ad esser membro del CDA della Fondazione CARIGE (e in ordine agli ampi poteri del CDA della Fondazione CARIGE vedi l'art. 21 dello Statuto di quella Fondazione), viene definitivamente cancellato dall'albo forense un avvocato ritenuto incompatibile dalle Sezioni Unite civili della Cassazione perchè semplice impiegato pubblico a part time ridotto (impiegato -e nemmeno dirigente- al ministero dei trasporti per un giorno a settimana).
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza 27266/2013, depositata il 5 dicembre 2013 (su internet http://www.altalex.com/index.php?idnot=65582 dal 16/12/2013, oppure http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=3317 dal 13/12/2013, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/12/dipendenti-part-time-legittimo-il-divieto-di-esercitare-la-professione-di-avvocato.html dal 5/12/2013), hanno respinto il ricorso col quale avevo impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la mia cancellazione dall'albo degli avvocati, comminata ex l. 339/03, a causa del mio rifiuto di rassegnare le dimissioni dall'impiego pubblico a part time ridotto (che mi occupa un giorno a settimana).
La cancellazione comminata ai malcapitati è sanzione interdittiva del diritto legittimamente acquisito (per superamento dell'esame di Stato abilitante). Essa sopravviene non a titolo disciplinare (nessuna norme deontologica è stata violata dagli "avvocati-part-time") ma corrisponde ad una delle pene previste dal codice penale (artt. 19 n. 2, 30 e 31)
e viola, pertanto, l’art. 25 della Costituzione in quanto secondo detto articolo nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (in questo caso, ai pubblici dipendenti part- time già iscritti agli Albi degli Avvocati prima dell’entrata in vigore della legge 339/03 è stata applicata la pena della cancellazione dall’Albo degli Avvocati proprio con una legge successiva al "fatto commesso").
Occorre pure rilevare che la cancellazione dall’albo degli avvocati ex lege ha un solo precedente: la legge 1054 del 1939 che vietava agli avvocati di razza ebraica di essere iscritti all’albo e ne ordinava la cancellazione!
Degli ebrei, però, la detta legge fascista prevedeva almeno l'iscrizione in un elenco apposito e la possibilità da parte loro di difendere solo persone di razza ebraica: agli attuali "avvocati-part-time impiegati pubblici" non è stato concesso di difendere più nessuno! Sono stati sbattuti fuori da tutti gli albi, realizzando una sorta di radicale "pulizia etnica degli albi forensi" nei confronti degli impiegati pubblici a part time ridotto, valutati come moderni servi fisci.
Le Sezioni Unite hanno anche scritto, a motivazione del rifiuto di sospendere la decisione del mio ricorso fino alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (investita già da ricorsi di altri "vecchi avvocati part time", tra i quali il ricorso Ferrara contro Italia e Perelli contro Italia): "... gli effetti della decisione della CEDU sul richiamato ricorso dell'avvocato Ferrara non potranno produrre alcun effetto diretto sull'esito del presente ricorso, e d'altra parte l'attuale ricorrente potrà a sua volta adire la Corte di Strasburgo, qualora riterrà di avvalersi di tale mezzo di tutela avverso la presente sentenza".
A proposito dell'affermazione fatta dalla sentenza 27266/2013 sopra riportata, occorre certo riconoscere che le sentenze della Corte EDU che accogliessero i ricorsi a quella Corte già presentati da "vecchi avvocati-part-time" sarebbero, in realtà (vedasi Corte cost. 210/2013), "sentenze pilota" che comporterebbero, accanto all’equa soddisfazione per la parte lesa, l’obbligo giuridico per lo Stato italiano di rimuovere gli impedimenti legislativi ostativi al conseguimento dell’obiettivo indicato dai giudici di Strasburgo, in forza dell'art. 46 CEDU.
Ciò detto, si rileva che la Suprema Corte di Cassazione avrebbe dovuto mostrare un maggior rispetto del principio dell'interpretazione conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed una maggiore attenzione al censurato vizio di violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione ai parametri "interposti" di costituzionalità (rinvenibili nella giurisprudenza della Corte EDU, che, a questo punto, devo riconoscere d'aver inutilmente sottoposto all'esame delle Sezioni Unite). Considerato pure che il ruolo fondamentale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha portato alla adozione del protocollo 16 alla CEDU, la Suprema Corte italiana avrebbe dovuto mostrare maggior rispetto per l'esigenza d'un vaglio analitico della giurisprudenza della Corte EDU sottoposta al suo esame. Di certo, pure per tali ragioni ricorrerò alla Corte di Strasburgo,
come credo faranno tutti gli avvocati cancellati dall'albo in forza delle sentenze d'ultima istanza che s'attendono analoghe. Ampliando le censure già formulate nel ricorso FERRARA contro ITALIA e nel ricorso PERELLI contro ITALIA, lamenterò violazioni della CEDU e dei suoi Protocolli e cioè, quantomeno: 1) Violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952; 2) Violazione dell'art. 14 CEDU "Divieto di discriminazione", in congiunzione con l'art. 1 del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e con l'art. 8 CEDU; 3) Violazione dell'art. 8 CEDU "Diritto al rispetto della vita privata e familiare"; 4) Violazione dell'art. 7 CEDU "Nulla poena sine lege"; 5) Violazione dell'art. 6 CEDU "Diritto a un equo processo"; 6) Violazione dell'art. 6 CEDU "Diritto a un equo processo", in congiunzione con l'art. 13 CEDU "Diritto a un processo effettivo".
Comunque, una conclusione mi pare inevitabile: visto che le Sezioni Unite hanno affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che I MEMBRI DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).
La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ???
E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).
Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:
"2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)
La legge di riforma forense
riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.
Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".
Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013,
entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001. Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).
Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.
Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.
Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF
che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.
Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.
Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!

E, ANCORA A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 27266/2013, CLICCA SUI LINK E LE IMMAGINI QUI SOTTO PER APPROFONDIRE LE RAGIONI PER LE QUALI LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE N. 27266/2013 (COME LA SENTENZA 11833/2013 E SENTENZE "GEMELLE" PUBBLICATE IL 16 MAGGIO 2013) E', SOTTO VARI ASPETTI, ERRATA E DEVE ESSERE SUPERATA. CLICCANDO SULLE IMMAGINI O SUL TESTO POTRAI ACCEDERE AGLI APPROFONDIMENTI CRITICI SULLA SENTENZA 11833/2013 CHE SONO STATI PROSPETTATI CON MEMORIA ALLE SS.UU. IN VISTA DELL'UDIENZA DELL'8/10/2013 E SUI QUALI (VIOLANDO IL DOVERE DI MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE) LA SENTENZA 27266/2013 RIFIUTA DI ESPRIMERE LA PROPRIA DOVEROSA MOTIVAZIONE. LA SENTENZA 27266/2013 SI LIMITA, INFATTI, A SCRIVERE: "Infine è appena il caso di aggiungere l'irrilevanza ai fini del decidere della molteplice normativa richiamata dal ricorrente nella seconda memoria, che invero non presenta nessun motivo di incompatibilità con la legge 25.11.2003, n. 339, trattandosi di discipline legislative che non riguardano la professione forense e tantomeno regolano la specifica questione della commistione tra quest'ultima ed il pubblico impiego." GIUDICA TU (E GIUDICHERA' STRASBURGO) SE QUESTA SIA UNA MOTIVAZIONE SUFFICIENTE A REPLICARE AI (O GIUDICARE IRRILEVANTI I) I MOLTEPLICI RILIEVI CHE, IN STRETTA RELAZIONE AI PUNTUALI MOTIVI DI RICORSO, ERANO STATI PROSPETTATI NELLA MEMORIA DEPOSITATA IN VISTA DELL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013. TALI MOLTEPLICI RILIEVI ATTENGONO A:
1) IL C.N.F. MANCA DI TERZIETA'-INDIPENDENZA-AUTONOMIA DI GIUDICE. LA CORRELATA INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE DEL 1933 E DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (N. 247
/2012), ANCHE PERCHE' REALIZZANO UNA "TUTELA GIURISDIZIONALE DEBOLE" DELL'AVVOCATO IN TEMA DI DISCIPLINA E TENUTA DEGLI ALBI FORENSI.
2) LA L. 339/03 E' STATA ABROGATA, AL PIU' TARDI, IL 4 MAGGIO 2013. CONFUTAZIONE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 (ud. SS.UU. del 9 aprile 2013 - sentenza depositata il 16 maggio 2013, assieme ad alcune sentenze "gemelle") CON RIGUARDO ALL'ABROGAZIONE DELLA L. 339/03 AD OPERA DEL D.L. 138/2011 (CONFERMATA DAL D.P.R. 137/2012) E, COMUNQUE, AD OPERA DEGLI ARTICOLI 9, COMMA 2, E 22, COMMA 1, DEL D.LGS. 39/2013 ENTRATO IN VIGORE IL 4 MAGGIO 2013.
3) DISCRIMINAZIONE "AL ROVESCIO" DEL CITTADINO ITALIANO CHE INTENDA ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.
4) L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 ABROGA LA L. 339/03.
5) DISAPPLICARE LA L. 339/03 E L'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12 (se lo si intende come l'intende Cass. SS.UU. 11833/2013) PERCHE' CONTRASTANTI CON I PRINCIPI COMUNITARI DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE E DI NON DISCRIMINAZIONE.
IN SUBORDINE, PORRE QUESITI PREGIUDIZIALI SU TALI TEMATICHE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.
7) AFFIDAMENTO, DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME", NELLA STABILITA' DELLA L. 662/1996, ART. 1, COMMI 56 E SEGUENTI. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 (depositata il 29 maggio 2013) CONSENTE DI CONFUTARE CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 del 9 aprile 2013 (depositata il 16 maggio 2013) CHE ESCLUSE L' INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA LEGGE DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME". NE CONSEGUE LA NECESSITA' DI RIPROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.
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