(da www.servizi-legali.it )
Le SS.UU Civili. della Cassazione (ud. 9 aprile 2013, presidente Preden), con sentenza 10304 depositata il 3 maggio 2013 (in tema di sanzione disciplinare irrogata all'avvocato "reo" di pubblicità occulta della sua attività, a mezzo intervista finalizzata ad accaparrarsi clienti) affermano, tra l'altro:

1) che "... resta irrilevante che il d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 abbia disciplinato esustivamente la materia della pubblicità ingannevole e comparativa, attribuendo i poteri sanzionatori all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto queti non attengono alle violazioni del codice deontologico forense";

2) che "...si deve osservare, poichè molte delle censure argomentate da parte ricorrente sconfinano nel merito delle questioni, sollecitando un controllo sulla motivazione, che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, <<nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa all'Ordine professionale , ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione,
ma alla individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, cpc" (Cass., SS.UU. 13 novembre 2012, n. 19705; v. anche S.U. 28 settembre 2007, n. 20360, secondo la quale: <<In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla corretta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l'apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell'organo disciplinare>>)".
3) che "...le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 -le quali delle norme comunitarie sulla libera concorrenza e sulla libertà di circolazione delle persone e dei servizi anche per quanto attiene alla materia delle professioni vogliono essere concreta attuazione nell'ordinamento interno- , non incidono <<sul rilievo disciplinare delle modalità e del contenuto con cui la pubblicità informativa è realizzata>> (Cass., S.U., 10 agosto 2012, n. 14368). E nulla autorizza una lettura della normativa comunitaia nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come "pubblicità occulta" o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il "diritto" al libero esercizio di una "pubblicità promozionale" dell'attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti."
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