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Riforma forense: esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ?

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(da www.servizi-legali.it )

Sarà richiesto all'avvocato l' <<esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo>> ? A commento visivo d'una domanda del genere mi pare possa porsi la raffigurazione medievale dell'araba fenice che brucia nel fuoco.

Riporto un passo d'un interessante articolo di Lilla Laperuta, dal titolo "Riforma forense, entro il 27 aprile gli emendamenti per l’avvio dell’iter parlamentare". L'articolo è stato pubblicato il 17/4/2012 su www.diritto.it

Scrive Lilla Laperuta riguardo all'art. 20 del disegno di legge di riforma forense all'esame della Camera: "... articolo 20, uno dei nodi più caldi della riforma. L’articolo, si ricorda richiede all’avvocato l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.
Molti i dubbi sollevati circa la sua costituzionalità e compatibilità con la normativa e la giurisprudenza di diritto europeo.
In primis, gli effetti distorsivi sul principio della libera concorrenza fra colleghi: è lecito che colleghi Avvocati e concorrenti, anche se più affermati o eletti in consigli dell'ordine o altri organismi possano privare i rispettivi colleghi dell'iscrizione all'Albo e del lavoro?
La Corte di giustizia europea, con indirizzo ben consolidato, si è espressa sempre contro norme che individuano nella continuità di un’attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio, la possibilità di accesso a uno status determinato, una qualifica o un trattamento, e ciò lo ha fatto a tutela della dignità del professionista poiché ravvisava in tali norme possibilità di discriminazione anche indiretta a scapito delle donne e dei soggetti deboli in genere."

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