VICEDIRIGENZA -
- VICEDIRIGENZA
VICEDIRIGENZA
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Secondo la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 364 del 30 marzo 2008, negli Ordinamenti delle Regioni, affinchè sia operativo l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che istituisce la figura del vice-dirigente, c'è necessità di una legge regionale la quale operi una individuazione dei soggetti da inquadrare nella nuova "area" della vicedirigenza. In pratica i soli "ministerriali" sarebbero destinatari di una previsione normativa (il detto art. 17 bis) immediatemente operativa.
Ciò -ad avviso del TAR Sicilia- anche se la legislazione regionale contiene un rinvio al D.Lgs. n. 29/1993 (ad es. un rinvio è presente nela legge regionale siciliana n. 10/2000) poichè non tutte le norme statali possono trovare immediata applicazione nell'ordinamento regionale e talora è indispensabile una legge regionale per adattarne il contenuto all'assetto organizzativo regionale. Ad es l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che istituisce l'area separata della vice dirigenza sarebbe inoperante finchè la Regione non avrà individuato i destinatari della prevista nuova area. Secondo il T.A.R. siciliano se si ritenesse superflua la legge regionale "di individuazione" sarebbe incostituzionale la legge statale, in relazione all'art. 14 dello Statuto Regionale Siciliano e all' art. 117 della Costituzione. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA N. 364 DEL 30 MARZO 2008 ...
N. 1556 Reg. Gen.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 2 L. 205/2000
sul ricorso n. 1556/2007 Sezione III, proposto da M. R. + 47, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Lupo giusto mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Palermo, nella Via Dante n. 166, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa;
contro
- il Presidente della Regione Siciliana pro tempore;
- la Giunta della Regione Siciliana in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- l'Assessore Regionale pro tempore alla Presidenza della Regione Sicilia;
- il Dirigente Generale pro tempore dell'Ufficio Personale Regione Sicilia;
- l'A.R.A.N. - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale - Sicilia, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in Via A. De Gasperi n. 81, sono elettivamente domiciliati;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio tenuto dagli organismi dell'Amministrazione Regionale sopra indicati, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza, sull'atto di diffida e messa in mora notificato da ultimo in data 17 aprile 2007 avente ad oggetto l'istituzione dell'"apposita separata area" della vice dirigenza prevista dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., con contestuale attivazione e definizione della contrattazione con le competenti organizzazioni sindacali di categoria, previa emanazione dell'atto di indirizzo all'A.RA.N., nei modi e termini previsti dall'art. 10 della L. n. 145/2002 e dall'art. 41 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/ o consequenziale;
con riserva a separato giudizio
"della eventuale condanna della P.A. al risarcimento del danno ingiusto arrecato e/o arrecando ai ricorrenti dall'illegittimo comportamento adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D. Lgs. n. 80/98 e ss.mm. e ii.";
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Maria Cappellano;
Uditi, alla Camera di consiglio del 6 marzo 2008, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti espongono:
di essere tutti dipendenti di ruolo laureati della Regione Siciliana, con la qualifica di funzionari direttivi D4 fin dal mese di dicembre 2001, ovvero di avere maturato più di cinque anni di anzianità in detta posizione lavorativa e, comunque, nella corrispondente qualifica funzionale;
- con atto di diffida e messa in mora notificato al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Presidenza della Regione, al Presidente della Giunta Regionale, al Dirigente Generale pro tempore del Personale della Regione Sicilia e al Presidente dell'A.R.A.N. Sicilia (ultima notifica il 17 aprile) hanno invitato e diffidato i predetti organismi "a dare tempestivo avvio, prosecuzione e/o definizione alla contrattazione con le competenti OO.SS. di categoria, al fine di pervenire in tempi brevi alla istituzione della "separata area della Vice-dirigenza" previa attivazione del relativo procedimento e/o emanazione dell'atto di indirizzo per l'ARAN, così come prescritto dall'art. 17 bis D. Lgs. 165/2001, con l'espresso avvertimento che, non provvedendo nel termine di giorni trenta dalla ricezione del presente atto, alla determinazione ed emanazione degli atti relativi alla istituzione della "separata area della vice dirigenza", previsto dall'art. 17 bis D. Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr., si procederà innanzi alla competente autorità giudiziaria".
- l'atto di diffida veniva riscontrato solo dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Sicilia, con nota prot. n. 0967 del 23 aprile 2007, con la quale inoltrava il predetto atto di diffida, per competenza, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di quiescenza previdenza ed assistenza del personale. Gli altri organismi intimati restavano silenti.
Assumono, pertanto, i ricorrenti che tale comportamento costituirebbe un ingiustificato e illegittimo silenzio, con violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 145/2002 e dell'art. 41 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.e.ii..
Troverebbe, infatti, applicazione l'art. 17 bis, introdotto nel D. Lgs. n. 165/2001 dalla L. n. 145/2002, istitutivo della separata area della vice dirigenza, con riferimento al personale regionale laureato appartenente alle posizioni "D3" e "D4" che "abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento". Infatti, già con il D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446, veniva stabilita la corrispondenza delle posizioni "C2" e "C3" dell'ordinamento statale alla categoria "D", posizioni economiche "D3" e "D4" dell'ordinamento regionale.
In applicazione dell'art. 10, comma 3, della L. n. 145/2002, la Regione Siciliana deve emanare all'ARAN le direttive prescritte dall'art. 17 bis per l'istituzione della Vice Dirigenza secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa appena richiamata, che detta anche precisi tempi di attuazione ("a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge").
Poiché la normativa statale ha conferito agli odierni ricorrenti un interesse ad ottenere la definizione della propria posizione lavorativa ed economica, chiedono la declaratoria di illegittimità del silenzio/rifiuto serbato dagli organismi dell'Amministrazione regionale in ordine all'atto di diffida e messa in mora notificato, con conseguente ordine di dare tempestivo avvio, prosecuzione e/ definizione alla contrattazione con le competenti OO.SS. di categoria, al fine di pervenire in tempi brevi alla istituzione e disciplina della "separata area della vicedirigenza" previa attivazione del relativo procedimento e/ emanazione dell'atto di indirizzo per l'ARAN.
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, senza spiegare difese scritte.
3. All'udienza camerale del 6 marzo 2008, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso.
A tal fine, occorre procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente nella Regione Sicilia, in ordine alla materia cui ha riguardo il ricorso.
Secondo quanto previsto dall'art. 14, lettere p) e q), dello Statuto della Regione Siciliana, il legislatore regionale ha potestà legislativa esclusiva in tema di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" e "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione".
Nell'esercizio di tale potestà, con Legge regionale n. 10/2000, sono state dettate, tra l'altro, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana.
L'art. 1, comma 2, della predetta Legge regionale contiene un rinvio dinamico al D. Lgs. n. 29/1993, con la conseguenza che ogni successiva modifica apportata a detta fonte normativa potrebbe trovare immediata applicazione nel sistema normativo siciliano.
Deve essere, tuttavia, verificato, in relazione alle caratteristiche della disposizione normativa oggetto di rinvio, se sia possibile una immediata applicazione della norma statale richiamata o se, diversamente, non si renda indispensabile una interpositio del legislatore regionale siciliano, al fine di adattarne il contenuto all'assetto organizzativo regionale.
L'art. 17 bis è stato introdotto nel D. Lgs. n. 165/01 dalla L. 145/2002, la quale contiene "disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", ed è, dunque, stata concepita per il sistema della dirigenza operante soprattutto nel comparto Ministeri; il secondo comma, ultima parte, di detta norma fa salve le competenze delle regioni e degli enti locali, secondo quanto stabilito nell'art. 27 del medesimo decreto n. 165/01.
Stante il contenuto sufficientemente dettagliato e specifico del richiamato art. 17 bis, soprattutto con riferimento ai soggetti destinatari della vice dirigenza, per i quali si rende, comunque, necessaria una corrispondenza, il rinvio alle competenze regionali non può essere interpretato, se non nel senso che ogni legislatore regionale dovrà fare, a livello regionale, ciò che ha fatto il legislatore nazionale, cioè: 1) stabilire l'istituzione della vice dirigenza; 2) individuare i beneficiari dell'automatismo; 3) statuire anche sulla possibilità, limiti e procedure della delega di funzioni dirigenziali (espressamente prevista nell'art. 17 bis, comma 1, ultima parte), rinviando, per il resto, e soprattutto per il trattamento economico, alla contrattazione collettiva di comparto.
Pur ammettendo che, nell'ambito della Regione Sicilia, l'art. 17 bis, per il tramite del rinvio dinamico contenuto nell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 10/00, sia direttamente applicabile, una immediata operatività della norma potrebbe essere limitata esclusivamente alla previsione dell'istituto della vice dirigenza. Peraltro, tale rinvio sarebbe del tutto privo di utilità pratica, perché di fatto inoperante, a causa della mancata individuazione, da parte del legislatore regionale, dei destinatari di tale nuova area.
Va notato, a tal proposito, che l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo di estensione della nuova area - cui la norma statale ha provveduto in maniera inderogabile per le amministrazioni statali - risulta un passaggio normativo determinante, perché tale nuova figura comporterebbe un aumento dei costi contrattuali, che non può certo collegarsi ad un numero incerto di soggetti.
D'altronde, se l'art. 17 bis venisse interpretato, nel senso di norma immediatamente vincolante per la Regione sotto ogni profilo di regolamentazione, potrebbe dubitarsi della sua costituzionalità, in relazione all'art. 14 dello Statuto Regionale Siciliano, oltre che alle nuove disposizioni contenute nel novellato art. 117 della Carta Costituzionale.
Con particolare riferimento, poi, alla corrispondenza tra qualifiche di comparti diversi, si noti che il D.P.C.M. n. 446/2000, richiamato dai ricorrenti, non risulta applicabile alla fattispecie che ci occupa, in primo luogo, poiché detto decreto ha stabilito le apposite tabelle di corrispondenza ai soli fini della mobilità intercompartimentale, e ciò, verosimilmente, proprio nel rispetto delle prerogative regionali; in secondo luogo, poiché il comma 2, prima parte, dell'art. 17 bis, nel fare rinvio al decreto ministeriale di definizione dell'equivalenza delle posizioni, si riferisce esclusivamente alle altre amministrazioni pubbliche statali non ministeriali (anche ad ordinamento autonomo), con esclusione delle Regioni ed Enti Locali, per i quali fa, infatti, salve le competenze secondo quanto stabilito dall'art. 27 del medesimo Decreto legislativo.
Tra l'altro, non può essere trascurato un ulteriore elemento rilevante, in relazione alla pronunzia n. 4266/2007 emessa dal T.A.R. per il Lazio, prodotta in atti dai ricorrenti.
In primo luogo, va notato come tale precedente giurisprudenziale si riferisca al comparto Ministeri, per il quale esiste la norma di legge istitutiva (art. 17 bis), la quale ha contestualmente individuato in modo inderogabile i destinatari. Inoltre, come emerge in punto di fatto dalla lettura della predetta sentenza, è stato anche previsto apposito stanziamento dall'art. 1, comma 227, della Legge Finanziaria 2006, senza il quale non potrebbe comunque essere definita nessuna trattativa contrattuale.
In disparte la configurabilità dell'atto di indirizzo come atto amministrativo, ciò che rileva, ai fini della soluzione della presente controversia, è che tale atto viene emanato sulla base di una norma ad hoc, appunto l'art. 17 bis, quell'addentellato normativo, cui la citata sentenza del TAR Lazio fa, d'altronde, espressamente riferimento.
Poiché, pertanto, l'istituzione dell'area, per cui si controverte, risulta nella Regione Siciliana del tutto sprovvista di propria specifica disciplina, gli odierni ricorrenti non possono vantare che un mero interesse di fatto ad una compiuta regolamentazione della materia.
2. Conclusivamente, non sussistendo in capo agli organi intimati alcun potere-dovere di provvedere e, quindi, in capo ai ricorrenti alcuna posizione di interesse legittimo, non è ipotizzabile che, nel caso di specie, sussistano posizioni differenziate suscettibili di tutela, neanche sotto il profilo della declaratoria dell'obbligo di provvedere mediante lo strumento processuale di cui all'art. 21 bis della L. TAR.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile.
3. In considerazione della novità delle questioni oggetto di esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 6 marzo 2008, con l'intervento dei sigg. magistrati:
- Calogero Adamo - Presidente;
- Cosimo Di Paola - Consigliere;
- Maria Cappellano - Referendario- estensore;
Depositata in Segreteria il 20 marzo 2008
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