Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27 {mosimage} depositata il 7 febbraio 2008, ha sottoposto alla Corte costituzionale una interessante questione di costituzionalità. Il dubbio de TAR si fonda sulla convinzione che il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. , da intendersi anche <<come difesa tecnica>> comporti che <<ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce>>. Nella fattispecie il detto principio è stato valutato in relazione al diritto di difesa degli enti pubblici e si è dunque sollevata questione di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che "obbliga" le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.
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