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Proposta di legge sui conflitti di interessi

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Il 7 luglio 2006 è stata presentata la proposta di legge "Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi" (atto Camera 1318). La proposta interessa per la soluzione che, con riguardo a determinati soggetti, prospetta per risolvere e prevenire i conflitti di interessi.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, BONELLI,
SGOBIO, FABRIS, BRUGGER, SERENI, BRESSA, ZACCARIA,
MASCIA, BELISARIO, ANGELO PIAZZA, BOATO, LICANDRO,
ADENTI, ZELLER
Disposizioni in materia di incompatibilita` e di conflitti di
interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione
dell’Autorita` garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei
conflitti di interessi
Presentata il 7 luglio 2006
ONOREVOLI COLLEGHI! — E` da molto
tempo ormai che la materia del conflitto
di interessi e` al centro del dibattito politico,
nonche´ all’attenzione dell’opinione
pubblica, degli organi di informazione e
anche della comunita` internazionale. Nella
scorsa legislatura e` stata approvata la
legge n. 215 del 2004, che a nostro giudizio
e` del tutto inadeguata alla soluzione
dei conflitti di interessi che potrebbero
sorgere per i titolari di cariche di Governo.
Per questo motivo, con la presente iniziativa,
che riprende la proposta di legge gia`
presentata nella XIV legislatura (atto Camera
n. 2214), intendiamo aprire il dibattito
parlamentare per giungere all’approvazione
di una normativa che sia equa ed
efficace.
Stabilire un regime di incompatibilita`
tra cariche di Governo e l’esercizio di
attivita` professionali o imprenditoriali, o
il possesso di attivita` patrimoniali suscettibili
di determinare conflitti di interessi,
nonche´ impedire che le decisioni di Governo
possano essere condizionate da interessi
propri o privati facenti capo ai
soggetti che le assumono, e` condizione
determinante per il corretto funziona-
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
mento di una compiuta democrazia. A
maggior ragione una legge si rende necessaria
ove i membri del Governo possiedano
partecipazioni rilevanti nel settore
dell’informazione e delle comunicazioni
di massa, nel quale l’esistenza di
tali posizioni puo` alterare il libero formarsi
del consenso politico, minando alla
base i meccanismi della democrazia rappresentativa.
La presente proposta di legge intende,
dunque, colmare una profonda lacuna
legislativa e adeguare l’ordinamento dell’Italia
a quello di altre grandi democrazie
occidentali che da tempo si sono
dotate di norme e organismi capaci di
risolvere i casi di conflitti di interessi dei
titolari di cariche pubbliche. La proposta
di legge prevede l’istituzione di un’Autorita`
garante che, svolgendo il proprio
ruolo in assoluta indipendenza di giudizio
e valutazione, abbia il compito di individuare
le attivita` degli interessati suscettibili
di generare un conflitto di interessi
e, laddove necessario, il potere di intervenire
efficacemente per prevenire o sanare
tale conflitto, con un insieme flessibile
e articolato di strumenti adottati
caso per caso in relazione alla natura
delle attivita` dell’interessato.
La proposta di legge si ispira alle
esperienze gia` maturate in altri Paesi, e in
primo luogo a quella degli Stati Uniti
d’America, che a un’etica pubblica particolarmente
attenta e severa con i casi di
commistione di interesse privato e ruolo
pubblico, unisce norme e istituzioni che
hanno mostrato di sapere assicurare il
conseguimento dell’obiettivo di prevenire
l’insorgenza del fenomeno.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge per
titolari delle cariche di Governo si intendono
il Presidente del Consiglio dei ministri,
i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari
del Governo di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
ART. 2.
(Incompatibilita`).
1. E` incompatibile con le cariche di
Governo ogni impiego pubblico e privato,
nonche´ ogni carica o ufficio pubblico diversi
dal mandato parlamentare e non
inerenti alla funzione svolta. I dipendenti
pubblici e privati che assumono cariche di
Governo sono collocati in aspettativa con
decorrenza dal giorno del giuramento, e
comunque dall’effettiva assunzione della
carica, senza pregiudizio della propria posizione
professionale e di carriera. Si applicano
le disposizioni concernenti l’aspettativa
per mandato parlamentare vigenti
nei rispettivi ordinamenti.
2. I titolari delle cariche di Governo
non possono esercitare, anche per interposta
persona, attivita` imprenditoriali, ne´
ricoprire in enti di diritto pubblico, anche
economici, in imprese o societa` a prevalente
partecipazione pubblica, in imprese
che hanno rapporti di concessione con
pubbliche amministrazioni, in enti soggetti
al controllo pubblico nonche´ in imprese o
enti privati, aventi per oggetto anche non
principale lo svolgimento di attivita` imprenditoriali,
funzioni di presidente, amministratore,
liquidatore, sindaco o revisore,
ne´ analoghe funzioni di responsabilita`
comunque denominate, ovvero assu-
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
mere, per tali enti e imprese, incarichi di
consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi
natura. Essi cessano dai predetti
incarichi e funzioni a decorrere dal giorno
del giuramento e non possono, per la
durata della carica di Governo, percepire
alcuna forma di retribuzione ne´ fruire di
alcun vantaggio relativi a tali incarichi o
funzioni.
3. I titolari delle cariche di Governo
iscritti ad albi o elenchi professionali non
possono esercitare attivita` professionali,
nemmeno in forma associata, in Italia o
all’estero; in ragione di tali attivita` essi
possono percepire unicamente proventi
per prestazioni svolte prima dell’assunzione
della carica.
ART. 3.
(Attivita` patrimoniali).
1. L’Autorita` di cui all’articolo 5, esaminata
la dichiarazione delle attivita` patrimoniali
di cui all’articolo 4, comma 1,
sentite per quanto di competenza l’Autorita`
garante della concorrenza e del mercato
e le eventuali Autorita` di settore,
accerta caso per caso se i poteri e le
funzioni attribuiti ai titolari di cariche di
Governo sono suscettibili di determinare
conflitti di interessi.
2. I beni immobiliari posseduti, anche
per interposta persona, da titolari di cariche
di Governo ricadono nell’ambito di
applicazione della presente legge solo se
essi sono strumentali ad una attivita` di
impresa.
3. I valori mobiliari posseduti, anche
per interposta persona, dai titolari di cariche
di Governo ricadono nell’ambito di
applicazione della presente legge solo se
essi superano il valore complessivo di 10
milioni di euro.
4. Il possesso, anche per interposta
persona, di partecipazioni rilevanti in imprese
operanti nei settori della difesa,
energia, servizi erogati in concessione o
autorizzazione, nonche´ concessionarie di
pubblicita` e imprese dell’informazione
giornalistica e radio-televisiva editrici di
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
testate a diffusione nazionale, e` in ogni
caso suscettibile di determinare conflitti di
interessi, salvo che l’Autorita` di cui all’articolo
5, sentite l’Autorita` garante della
concorrenza e del mercato nonche´ le Autorita`
di settore eventualmente competenti,
motivatamente attesti la posizione marginale
dell’impresa nel relativo settore di
attivita` o la sua non rilevanza in relazione
alle specifiche funzioni e poteri inerenti
all’incarico di Governo esercitato.
5. Alle attivita` patrimoniali suscettibili
di determinare conflitti di interessi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
7.
6. Ai fini del presente articolo, si ha
partecipazione rilevante in una impresa
quando sussistono le condizioni di cui
all’articolo 2359, primo o terzo comma,
del codice civile e all’articolo 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
ART. 4.
(Dichiarazione degli incarichi, delle attivita`
e del patrimonio. Sanzioni).
1. Entro venti giorni dall’assunzione
della carica di Governo, gli interessati
dichiarano all’Autorita` di cui all’articolo 5
di quali cariche o attivita` comprese nell’elenco
di cui all’articolo 2 sono titolari;
trasmettono altresı` l’ultima dichiarazione
dei redditi, nonche´ tutti i dati relativi alle
attivita` patrimoniali di cui sono titolari, o
sono stati titolari nei sei mesi precedenti,
anche per interposta persona. Essi devono
effettuare analoghe dichiarazioni per ogni
successiva variazione dei dati in precedenza
forniti, entro venti giorni dai fatti
che l’hanno determinata.
2. L’Autorita` di cui all’articolo 5, entro
i trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui al comma 1, provvede agli
accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni
di cui al medesimo comma 1
non siano state effettuate ovvero risultino
non veritiere o incomplete, ne informa
immediatamente il titolare della carica di
Governo interessato affinche´ provveda entro
dieci giorni alla integrazione della
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
propria dichiarazione. Decorso tale termine,
laddove a giudizio dell’Autorita` permanga
una violazione, essa ne informa gli
organi o i soggetti competenti affinche´
vengano disposte:
a) la rimozione o la decadenza dalla
carica o dall’ufficio da parte del Presidente
della Repubblica, del Presidente della Camera
dei deputati o del Senato della
Repubblica, dell’amministrazione competente,
dell’ente o dell’impresa;
b) la risoluzione del rapporto di impiego
pubblico o privato;
c) la sospensione dall’abilitazione
professionale da parte degli ordini o collegi
professionali competenti;
d) nel caso di attivita` imprenditoriale
soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla osta, permesso o altro atto
di consenso comunque denominato o
svolta in regime di concessione, la revoca
del relativo provvedimento da parte dell’amministrazione
pubblica competente.
ART. 5.
(Autorita` garante dell’etica pubblica e della
prevenzione dei conflitti di interessi).
1. E` istituita l’Autorita` garante dell’etica
pubblica e della prevenzione dei
conflitti di interessi, di seguito denominata
« Autorita` ». L’Autorita` opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
2. L’Autorita` e` organo collegiale costituito
da cinque componenti nominati con
decreto del Presidente della Repubblica.
Due componenti sono designati dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della
Repubblica tra persone di notoria indipendenza,
da individuare tra magistrati,
professori universitari ordinari di materie
economiche o giuridiche e personalita` provenienti
da settori economici dotate di alta
esperienza e riconosciuta professionalita` ,
con voto limitato a un solo nominativo. Il
Presidente dell’Autorita` e` designato dai
quattro componenti eletti dalle Camere
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
entro venti giorni dalla pubblicazione del
decreto di nomina. A tale fine essi sono
convocati dal Presidente della Camera dei
deputati. Qualora entro il termine di venti
giorni essi non abbiano provveduto alla
designazione del Presidente, questi viene
designato mediante sorteggio tra i giudici
costituzionali in carica.
3. I componenti dell’Autorita` sono nominati
per sette anni con incarico non
rinnovabile, non possono esercitare attivita`
professionale o di consulenza, ne´ ricoprire
altri uffici pubblici o privati. I componenti
dell’Autorita` non possono nei due anni
successivi alla cessazione dell’incarico assumere
cariche pubbliche non elettive. Le
indennita` spettanti ai membri dell’Autorita`
e il loro status sono equiparati a quelli dei
giudici costituzionali.
4. L’Autorita` e` costituita entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro i successivi tre mesi essa
delibera le norme riguardanti la propria
organizzazione, il proprio funzionamento,
il trattamento giuridico del personale,
nonche´ la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita`
generale dello Stato. In sede di prima
applicazione della presente legge essa si
avvale dell’Autorita` garante della concorrenza
e del mercato, nonche´ di un proprio
ufficio composto da dipendenti dello Stato
e di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando, in conformita` ai
rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente
e` determinato, in misura non superiore
a quindici unita` , su proposta del
Presidente dell’Autorita` , con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro
un mese dalla nomina del Presidente dell’Autorita`
. L’ufficio e` coordinato da un
segretario generale, scelto tra magistrati
ordinari, amministrativi, contabili o avvocati
dello Stato, per il quale e` disposto il
collocamento in posizione di fuori ruolo,
secondo le disposizioni dell’amministrazione
di provenienza.
5. I soggetti di cui al comma 4 conservano
lo stato giuridico e il trattamento
economico dell’amministrazione di appartenenza
con oneri a carico di quest’ultima.
Il servizio prestato ai sensi del presente
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
articolo e` equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di appartenenza. Agli
stessi e` corrisposto, comunque, a carico
dell’Autorita` , il trattamento accessorio
nelle misure previste per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’Autorita` si avvale, altresı`, di un contingente
di personale con contratto a tempo
determinato in misura non superiore a
quindici unita` . L’Autorita` stabilisce l’indennita`
da corrispondere al segretario generale.
ART. 6.
(Funzioni dell’Autorita`).
1. L’Autorita` accerta le situazioni di
incompatibilita` di cui all’articolo 2, vigila
sul rispetto dei divieti conseguenti e degli
adempimenti di cui all’articolo 7 e promuove,
nei casi di inosservanza di tali
divieti e adempimenti, le sanzioni di cui
all’articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in
ogni caso le conseguenze di carattere penale
o disciplinare previste dalle normative
vigenti.
2. A richiesta del Governo l’Autorita`
esprime pareri sui disegni e sulle proposte
di legge nonche´ sugli schemi di altri atti
normativi.
ART. 7.
(Adempimenti dei titolari
di cariche di Governo).
1. Al fine di prevenire i conflitti di
interessi e di assicurare la non conoscenza
da parte del titolare delle cariche di Governo
della composizione del proprio patrimonio,
i valori mobiliari di cui all’articolo
3 sono conferiti, entro il termine
fissato dall’Autorita` , a una gestione fiduciaria
ai sensi dell’articolo 8.
2. Per le attivita` patrimoniali di cui
all’articolo 3, qualora suscettibili di determinare
conflitti di interessi, i titolari di
cariche di Governo propongono all’Autorita`
, nei termini di cui all’articolo 4,
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
comma 1, misure idonee a prevenire il
conflitto di interessi. Entro i termini di cui
al medesimo articolo 4, comma 2, l’Autorita`
accetta le proposte dell’interessato o
stabilisce, sentita l’Autorita` garante della
concorrenza e del mercato, ed eventualmente
la Commissione nazionale per le
societa` e la borsa (CONSOB) e le competenti
Autorita` di settore, modalita` alternative.
Qualora tali modalita` comprendano
la vendita, l’Autorita` fissa il termine
massimo entro il quale essa deve essere
completata. Decorso tale termine l’Autorita`
provvede anche tramite un’offerta
pubblica di vendita.
ART. 8.
(Gestione del patrimonio trasferito).
1. Il trasferimento dei valori mobiliari
di cui all’articolo 3 ha luogo mediante la
conclusione di un contratto di gestione con
un soggetto, di seguito denominato « gestore
», scelto con determinazione adottata
dal Presidente dell’Autorita` , sentiti il titolare
della carica di Governo nonche´ i
Presidenti della CONSOB e delle Autorita`
di settore eventualmente competenti.
2. Al patrimonio trasferito al gestore si
applica l’articolo 22 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
In caso di cessazione dalla carica
per qualsiasi ragione, il titolare della carica
di Governo riacquista di diritto la
titolarita` del patrimonio.
3. Il gestore persegue le finalita` di cui
all’articolo 7, comma 1, e l’interesse del
patrimonio trasferito, e puo` a tali fini
disporre in tutto o in parte dei beni che lo
compongono. Il gestore non puo` comunicare
al titolare della carica di Governo,
neanche per interposta persona, la natura
e l’entita` degli investimenti e dei disinvestimenti
ne´ consultarlo in ordine alla gestione.
I soggetti di cui all’articolo 1 non
possono chiedere o ricevere dal gestore
informazioni concernenti la natura e l’entita`
delle attivita` di gestione. Essi hanno
diritto di conoscere, per il tramite dell’Au-
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
torita` , ogni tre mesi, il risultato economico
complessivo dell’amministrazione, nonche´
di ricevere ogni semestre, su richiesta, il
reddito derivante dalla gestione del loro
patrimonio.
4. Alla data di cessazione dalla carica,
il gestore da` rendiconto contabile della
gestione al titolare della carica di Governo.
5. L’Autorita` vigila sull’osservanza,
nella gestione del patrimonio, dei princı`pi
e dei criteri stabiliti dalla presente legge,
nonche´ sull’effettiva separazione della gestione.
ART. 9.
(Regime fiscale).
1. Alle plusvalenze realizzate attraverso
eventuali operazioni di dismissione dei
valori mobiliari posseduti dai titolari di
cariche di Governo eseguite dall’interessato
o dal gestore in attuazione della
presente legge si applicano in ogni caso le
aliquote di imposta relative alle partecipazioni
non qualificate detenute da persone
fisiche.
2. L’eventuale trasferimento in gestione
fiduciaria di attivita` economiche ai sensi
della presente legge e la loro successiva
restituzione all’interessato non costituiscono
realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.
Tutti gli atti e i contratti stipulati
ai fini del trasferimento al gestore e della
successiva restituzione all’interessato sono
esenti da ogni imposta indiretta. I proventi
derivanti dal patrimonio trasferito sono
imputati al titolare del patrimonio, secondo
quanto previsto dalle norme relative
alla categoria nella quale rientrano. Il
gestore applica le ritenute e le imposte
sostitutive dovute.
ART. 10.
(Cessioni patrimoniali a congiunti, a societa`
collegate o a fini elusivi).
1. La disciplina di cui alla presente
legge si applica anche in caso di cessione
a terzi dei cespiti e delle attivita` patrimoniali
intervenuta dopo il conferimento
della carica di Governo o nei tre mesi
antecedenti, quando il destinatario della
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
cessione si trova, riguardo al titolare della
carica di Governo o ad impresa da questi
controllata ai sensi dell’articolo 3, comma
6, in una delle seguenti condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il
quarto grado;
b) societa` collegata ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di
eludere l’applicazione della stessa disciplina
ovvero societa` o altro ente comunque
costituito o utilizzato allo stesso fine.
ART. 11.
(Imprese in concessione).
1. La violazione degli obblighi e dei
divieti di cui alla presente legge comporta
in ogni caso la decadenza dell’atto di
concessione o di altro atto di assenso di
amministrazioni pubbliche, comunque denominato,
cui e` subordinato l’esercizio
della relativa attivita` economica.
2. Le imprese in cui i titolari di cariche
di Governo hanno partecipazioni rilevanti
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non
possono ottenere dalle amministrazioni
pubbliche concessioni o altri atti di assenso,
comunque denominati, cui e` subordinato
l’esercizio della relativa attivita`.
Non possono, inoltre, stipulare contratti
con le amministrazioni pubbliche, ne´ instaurare
con esse alcun altro rapporto
giuridico inerente o connesso all’esercizio
dell’attivita` propria o di societa` controllata,
controllante o collegata.
ART. 12.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale
per gli atti dell’Autorita`).
1. L’Autorita` , per l’espletamento delle
funzioni ad essa attribuite dalla presente
legge, puo` chiedere a qualsiasi organo
della pubblica amministrazione, e ad ogni
altro soggetto pubblico o societa` privata,
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
nei limiti di competenza consentiti dall’ordinamento,
i dati e le notizie concernenti
la materia disciplinata dalla legge stessa,
avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti
dalla normativa vigente.
2. Per l’espletamento delle indagini,
delle verifiche e degli accertamenti che
ritiene opportuni, l’Autorita` puo` avvalersi
della collaborazione di amministrazioni ed
enti pubblici.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dell’Autorita` ,
sono stabilite le disposizioni che garantiscono
ai titolari delle cariche di Governo
e ai gestori di volta in volta interessati la
piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione nei
procedimenti di accertamento e di applicazione
di eventuali sanzioni.
4. Ogni provvedimento adottato dalla
Autorita` in applicazione della presente
legge deve essere motivato.
5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti
adottati dall’Autorita` ai sensi della
presente legge sono impugnabili esclusivamente
dinanzi a un collegio giudicante
composto da tre giudici estratti a sorte
all’inizio di ogni legislatura tra i magistrati
di corte d’appello. Il collegio decide in
camera di consiglio entro due mesi dall’impugnazione.
La decisione del collegio e`
impugnabile con ricorso alla Corte di
cassazione, che provvede entro un mese, in
sezione composta dal primo presidente e
da quattro giudici estratti a sorte tra i
magistrati della Corte stessa.
ART. 13.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unita` previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 14.
(Abrogazione. Entrata in vigore).
1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, e
successive modificazioni, e` abrogata.
2. La presente legge entra in vigore
decorsi centottanta giorni dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1318
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