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La proposta di legge sui conflitti di interessi

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Il 7/7/2006 è stata presentata la proposta di legge "Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi" (atto Camera 1318). La proposta interessa per la soluzione che, con riguardo a determinati soggetti, prospetta per risolvere e prevenire i conflitti di interessi. Particolare interesse riveste per gli avvocati part time, ben attenti alla verifica del trattamento sulle incompatibilità nell'esercizio della professione forense da riservare alle più alte cariche del Governo rispetto al trattamento sulle medesime incompatibilità riservato ai "semplici" dipendenti pubblici. Il 20/2/2007 una proposta del relatore è stata adottata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera come testo base per modificare la disciplina del c.d. "conflitto di interessi". Incompatibilità per la professione forense per il dipendente pubblico e non per il suo Ministro? ... 

Il 7/7/2006 è stata presentata la proposta di legge "Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi" (atto camera 1318). Proposta interessante per gli avvocati part time, ben attenti alla verifica del trattamento sulle incompatibilità nell'esercizio della professione forense da riservare alle più alte cariche del Governo rispetto al trattamento sulle medesime incompatibilità riservato ai "semplici" dipendenti pubblici. Il 20/7/2007 una proposta del relatore è stata adottata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera come testo base per l'esame. Vi si prevede una incompatibilità per la professione forense per il dipendente pubblico e non per il suo Ministro? ... 

 

Camera dei deputati - I Commissione - Martedì 20 febbraio 2007

ALLEGATO 1

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

PROPOSTA DI TESTO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

NORME IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. PRINCÌPI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEI PRESIDENTI DI REGIONE E DEI MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI


Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici e ad evitare che i loro interessi privati possano condizionare le loro decisioni e la loro attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo generale di astenersi dagli atti che possano fondatamente apparire condizionati dai loro privati interessi.

Art. 2.
(Conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Capo II
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 3.
(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.
(Dichiarazioni).

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, il
titolare della stessa dichiara all'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10, di seguito denominata «Autorità»:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o privati;
c) la propria iscrizione in albi professionali;
d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici ricoperte nei dodici mesi precedenti;

2. Entro quaranta giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, il titolare della stessa è tenuto a depositare all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali e di godimento su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le azioni o le quote di partecipazione in società;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli altri valori mobiliari posseduti;
f) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

3. Le dichiarazioni indicate nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi, ai beni e alle attività detenuti all'estero.

4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche, nonché un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 25 mila euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all'articolo 3 sono tenuti a depositare all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

6. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 all'Autorità entro trenta giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ad un trust a norma della presente legge.

7. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 6 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti in un trust a norma della presente legge.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 sono presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, da parenti ed affini entro il secondo grado, nonché dalle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico del titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3.

9. Le dichiarazioni e comunicazioni indicate nei commi precedenti sono effettuate sulla base di moduli predisposti dall'Autorità.

10. In caso di totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dal presente articolo al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.

11. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.

12. La sanzione prevista nel comma 11 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte non veritiere.

13. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 8, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.

14. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte non veritiere.

15. Di ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione, il presidente dell'Autorità informa il presidente del Consiglio dei Ministri e denuncia all'autorità giudiziaria l'avvenuto inadempimento.

16. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4.

17. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo facendone richiesta scritta all'Autorità. Entro centoventi giorni dalla sua prima riunione, la medesima Autorità stabilisce le regole per l'accesso degli aventi diritto alla suddetta documentazione.

Art. 5.
(Incompatibilità).

1. Le cariche di cui all'articolo 3 sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non inerente alla funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato.

2. Le cariche di Governo sono incompatibili con:
a) l'esercizio di attività professionali, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
b) l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.

3. I dipendenti pubblici e privati che assumano una delle cariche di cui all'articolo 3 sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

4. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica.

5. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2.

6. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 deve optare tra il mantenimento di tale carica o della posizione che l'Autorità avrà ritenuto incompatibile, entro
i trenta giorni successivi alla data di comunicazione dell'accertamento. Il mancato esercizio del diritto di opzione nei termini previsti determina la decadenza dalla carica.

Art. 6.
(Astensione).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, ancorché non esclusivo, stabilisce, con propria deliberazione, i casi in cui il medesimo soggetto è tenuto ad astenersi, salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7.

2. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante, stabilisce, con propria deliberazione, i casi in cui il medesimo soggetto è tenuto ad astenersi, salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7.

3. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione come determinato dall'Autorità a norma dei commi precedenti, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità.

4. L'Autorità dovrà pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato potrà ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

5. Nel caso in cui l'Autorità disponga l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, stabilisce altresì, con propria deliberazione scritta, i casi in cui, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo deve astenersi dal prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi.

6. Salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, in caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dal presente articolo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. In ogni caso, l'Autorità informa l'autorità giudiziaria perché questa possa valutare la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

7. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.

8. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

Art. 7.
(Separazione degli interessi).

1. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza delle partecipazioni detenute, anche per interposta persona, in imprese, dal titolare di una carica di Governo. Nel caso
in cui vi siano ritardi nel ricevimento di dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti possibili sulla base delle altre dichiarazioni, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.

2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore ai 15 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute, nella misura sufficiente a riportarne la consistenza al di sotto delle previste soglie di rilevanza, ovvero la costituzione di un trust interno a norma dell'articolo 8 della presente legge.

3. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di costituire un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8.

4. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione, alla stessa deve provvedersi, secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8.

6. Il completamento delle operazioni di alienazione previste nel piano di cui al comma 5 deve avvenire entro i successivi novanta giorni, prorogabili per non più di una volta, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.

7. Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 5, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere eventualmente casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6.

8. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un trust interno come disciplinato all'articolo 8, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.

9. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di elementi dell'atto costitutivo ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.

10. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di Governo una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del trust ai fini di cui alla presente legge è valido, riservandosi di rilasciare l'ulteriore dichiarazione attestante che l'interessato è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge una volta che il trustee ha proceduto alla trasformazione del patrimonio nella misura ritenuta necessaria dall'Autorità stessa, nei termini previsti all'articolo 8, comma 3.

11. Il mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero la mancata realizzazione delle alienazioni necessarie o della
costituzione del trust, entro i termini previsti dalla legge, e per responsabilità dell'interessato, determinano la decadenza dalla carica di Governo.

Art. 8.
(Disciplina del trust cieco).

1. Ai trust interni istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni della legge straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, a norma della legge 16 ottobre 1989, n. 364 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985».

2. In ogni caso, i suddetti trust devono conformarsi, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, alle disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un trust interno per i fini di cui alla presente legge deve almeno:
a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati ed insuperabili motivi, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente;
b) prevedere il potere di disposizione dei beni conferiti da parte del trustee;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 5;
d) individuare i beneficiari del trust. Il beneficiario può coincidere anche con il disponente;
e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un «guardiano», indicarlo nell'Autorità, la quale vigila, in ogni caso, sul corretto adempimento del trust, secondo quanto previsto al comma 12;
f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, avanti ad un conciliatore nominato dall'Autorità o da soggetto o ente dalla stessa individuato.
g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità;

4. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 10, il trustee provvede alla trasformazione del patrimonio conferito nella misura indicata dall'Autorità.

5. Il trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee;
c) avere una consolidata esperienza in materia di trust;
d) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
e) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;
f) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del trust;
g) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei tre anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai
suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del trust;
h) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
i) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
l) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, comunque rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del trust;
n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione.
o) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee di importo non inferiore a 15 milioni di euro;
p) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

6. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) assicurare e mantenere la massima riservatezza con chiunque circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;
b) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
c) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust costituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha costituito un trust di cui è trustee;
d) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
e) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti penali o civili nei suoi confronti per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari che gli fanno carico;
f) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in trust da parte del conferente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del trust;
g) fornire al conferente, agli eventuali diversi beneficiari, e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non previsto nell'atto istitutivo di trust, entro il 30 aprile di ciascun anno;
h) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini perentori indicati dalla stessa.

7. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al conferente e agli eventuali diversi beneficiari. Dal momento del ricevimento del preavviso, il conferente ha quaranta giorni di tempo per individuare un nuovo trustee da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 7.

8. Qualsiasi richiesta che il disponente o eventuali altri beneficiari intendano rivolgere al trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. La risposta dovrà essere fornita dal trustee per iscritto ed essere ugualmente sottoposta alla previa autorizzazione della medesima Autorità.

9. Il trustee, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 10, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile in caso di:
a) divulgazione di informazioni relative al trust ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo, o autorizzate dall'Autorità;
b) conflitto di interessi come inteso al comma 6, lettera c), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del trust prescelta dal disponente.

10. Il trustee che si renda responsabile di uno dei comportamenti indicati al comma 9 è revocato dal disponente o dall'Autorità. La revoca può conseguire anche alla violazione di uno degli altri obblighi previsti al comma 6. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del trustee, il titolare della carica di Governo che ha costituito il trust provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.

11. Il trustee che incorre in una delle condotte di cui al comma 9 articolo non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti dai titolari di cariche di Governo ai fini di cui alla presente legge.

12. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del trust sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto costitutivo del medesimo.

Art. 9.
(Beni personali).

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano, previa verifica dell'Autorità, ai beni indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione prevista nell'articolo 4, comma 2.

Art. 10.
(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, salve le sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ottenuto.

2. La decisione è pubblicata per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.

3. La stessa sanzione è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3, se, in presenza delle stesse condizioni, il medesimo vantaggio economico è conseguito dal coniuge, da un parente o affine entro il secondo grado, da un convivente del medesimo, o da un'impresa di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Capo III
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONFLITTI DI INTERESSI

Art. 11.
(Istituzione dell'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi).

1. È istituita un'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi, composta da cinque membri, dei quali due sono eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, uno, con funzione di presidente, nominato dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.

2. L'elezione da parte delle Camere ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Vengono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Possono far parte dell'Autorità i professori ordinari di università in materie giuridiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.

4. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta regionale, o di amministratore locale, come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al terzo grado o conviventi di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 3.

5. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 8, lettera a).

6. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
g) candidarsi in elezioni popolari o sostenere pubblicamente candidati in elezioni popolari.

7. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme,
con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.

8. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 3 quando:
a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti o consulenti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

9. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.

10. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni ed il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.

11. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
b) titolare di una carica di Governo;
c) giudice costituzionale;
d) membro del Consiglio superiore della magistratura, se non in quanto membro di diritto;
e) componente di altra Autorità indipendente;
f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
g) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
i) Presidente di Regione o Provincia autonoma, nonché componente dei relativi Consigli o Giunte;
l) Presidente di Provincia o Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

12. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. L'adozione di qualunque atto, deliberazione o decisione da parte dell'Autorità deve avvenire a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso.

13. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato a quello dei giudici della Corte Costituzionale.

Art. 12.
(Personale dell'Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.

4. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, dal quale è nominato, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.

Art. 13.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità esercita, in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione, tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3.

2. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.

3. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie ed i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

4. L'Autorità si avvale di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai soggetti cui si applicano le disposizioni della presente legge la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

7. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

Art. 14.
(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La Corte d'Appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.

2. La decisione della Corte d'Appello è impugnabile con ricorso alla Corte di
Cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.

3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della Corte d'Appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro trenta giorni dalla data di notifica.

4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell' Autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale decide entro trenta giorni.

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

Art. 15.
(Delega al Governo per l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitto di interessi degli amministratori locali).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, per integrare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», relativamente alla disciplina del conflitto di interessi come definito all'articolo 2 della presente legge.

2. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo di cui al comma 1 adatta alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere disposizioni di prevenzione, ed eventuale sanzione, del conflitto di interessi dei seguenti amministratori locali:
a) i sindaci ed i membri delle giunte di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b) i presidenti ed i membri delle giunte delle province.

Art. 16.
(Principi in materia di conflitto di interessi dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali).

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge, e a prevenire e sanzionare situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2 della presente legge, per i Presidenti delle Regioni ed i membri delle Giunte regionali.

2. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».

Capo V
SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

Art. 17.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi. Norme di principio).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità, accertano che le imprese radiotelevisive che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni superiori ai quindicimila abitanti, ai candidati presidenti di Provincia, ai candidati Presidenti di Regione e ai capi delle coalizioni nel corso delle campagne elettorali, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.

2. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1.

4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo di rigore che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti in violazione del principio della par condicio e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche sopraindicate.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le 24 ore, l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di 48 ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.

7. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della par condicio violata, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 ad euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, oltre alla terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di 15 giorni.

8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale, e fino all'applicazione delle disposizioni in materia di trust cieco di cui all'articolo 8, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.

9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7,l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.

10. Nella comunicazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Quando la presente legge preveda il decorso di termini dall'assunzione della carica, i medesimi termini si intendono decorrere, per coloro che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, da quest'ultimo momento.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1o al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 20.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:
a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 21.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli 11 e 12, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

QUESTO ERA IL TESTO ORIGINARIAMENTE PROPOSTO 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, BONELLI,
SGOBIO, FABRIS, BRUGGER, SERENI, BRESSA, ZACCARIA,
MASCIA, BELISARIO, ANGELO PIAZZA, BOATO, LICANDRO,
ADENTI, ZELLER

Disposizioni in materia di incompatibilita` e di conflitti di
interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione
dell’Autorita` garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei
conflitti di interessi
Presentata il 7 luglio 2006
ONOREVOLI COLLEGHI! — E` da molto
tempo ormai che la materia del conflitto
di interessi e` al centro del dibattito politico,
nonche´ all’attenzione dell’opinione
pubblica, degli organi di informazione e
anche della comunita` internazionale. Nella
scorsa legislatura e` stata approvata la
legge n. 215 del 2004, che a nostro giudizio
e` del tutto inadeguata alla soluzione
dei conflitti di interessi che potrebbero
sorgere per i titolari di cariche di Governo.
Per questo motivo, con la presente iniziativa,
che riprende la proposta di legge gia`
presentata nella XIV legislatura (atto Camera
n. 2214), intendiamo aprire il dibattito
parlamentare per giungere all’approvazione
di una normativa che sia equa ed
efficace.
Stabilire un regime di incompatibilita`
tra cariche di Governo e l’esercizio di
attivita` professionali o imprenditoriali, o
il possesso di attivita` patrimoniali suscettibili
di determinare conflitti di interessi,
nonche´ impedire che le decisioni di Governo
possano essere condizionate da interessi
propri o privati facenti capo ai
soggetti che le assumono, e` condizione
determinante per il corretto funziona-
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
mento di una compiuta democrazia. A
maggior ragione una legge si rende necessaria
ove i membri del Governo possiedano
partecipazioni rilevanti nel settore
dell’informazione e delle comunicazioni
di massa, nel quale l’esistenza di
tali posizioni puo` alterare il libero formarsi
del consenso politico, minando alla
base i meccanismi della democrazia rappresentativa.
La presente proposta di legge intende,
dunque, colmare una profonda lacuna
legislativa e adeguare l’ordinamento dell’Italia
a quello di altre grandi democrazie
occidentali che da tempo si sono
dotate di norme e organismi capaci di
risolvere i casi di conflitti di interessi dei
titolari di cariche pubbliche. La proposta
di legge prevede l’istituzione di un’Autorita`
garante che, svolgendo il proprio
ruolo in assoluta indipendenza di giudizio
e valutazione, abbia il compito di individuare
le attivita` degli interessati suscettibili
di generare un conflitto di interessi
e, laddove necessario, il potere di intervenire
efficacemente per prevenire o sanare
tale conflitto, con un insieme flessibile
e articolato di strumenti adottati
caso per caso in relazione alla natura
delle attivita` dell’interessato.
La proposta di legge si ispira alle
esperienze gia` maturate in altri Paesi, e in
primo luogo a quella degli Stati Uniti
d’America, che a un’etica pubblica particolarmente
attenta e severa con i casi di
commistione di interesse privato e ruolo
pubblico, unisce norme e istituzioni che
hanno mostrato di sapere assicurare il
conseguimento dell’obiettivo di prevenire
l’insorgenza del fenomeno.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge per
titolari delle cariche di Governo si intendono
il Presidente del Consiglio dei ministri,
i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari
del Governo di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
ART. 2.
(Incompatibilita`).
1. E` incompatibile con le cariche di
Governo ogni impiego pubblico e privato,
nonche´ ogni carica o ufficio pubblico diversi
dal mandato parlamentare e non
inerenti alla funzione svolta. I dipendenti
pubblici e privati che assumono cariche di
Governo sono collocati in aspettativa con
decorrenza dal giorno del giuramento, e
comunque dall’effettiva assunzione della
carica, senza pregiudizio della propria posizione
professionale e di carriera. Si applicano
le disposizioni concernenti l’aspettativa
per mandato parlamentare vigenti
nei rispettivi ordinamenti.
2. I titolari delle cariche di Governo
non possono esercitare, anche per interposta
persona, attivita` imprenditoriali, ne´
ricoprire in enti di diritto pubblico, anche
economici, in imprese o societa` a prevalente
partecipazione pubblica, in imprese
che hanno rapporti di concessione con
pubbliche amministrazioni, in enti soggetti
al controllo pubblico nonche´ in imprese o
enti privati, aventi per oggetto anche non
principale lo svolgimento di attivita` imprenditoriali,
funzioni di presidente, amministratore,
liquidatore, sindaco o revisore,
ne´ analoghe funzioni di responsabilita`
comunque denominate, ovvero assu-
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
mere, per tali enti e imprese, incarichi di
consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi
natura. Essi cessano dai predetti
incarichi e funzioni a decorrere dal giorno
del giuramento e non possono, per la
durata della carica di Governo, percepire
alcuna forma di retribuzione ne´ fruire di
alcun vantaggio relativi a tali incarichi o
funzioni.
3. I titolari delle cariche di Governo
iscritti ad albi o elenchi professionali non
possono esercitare attivita` professionali,
nemmeno in forma associata, in Italia o
all’estero; in ragione di tali attivita` essi
possono percepire unicamente proventi
per prestazioni svolte prima dell’assunzione
della carica.
ART. 3.
(Attivita` patrimoniali).
1. L’Autorita` di cui all’articolo 5, esaminata
la dichiarazione delle attivita` patrimoniali
di cui all’articolo 4, comma 1,
sentite per quanto di competenza l’Autorita`
garante della concorrenza e del mercato
e le eventuali Autorita` di settore,
accerta caso per caso se i poteri e le
funzioni attribuiti ai titolari di cariche di
Governo sono suscettibili di determinare
conflitti di interessi.
2. I beni immobiliari posseduti, anche
per interposta persona, da titolari di cariche
di Governo ricadono nell’ambito di
applicazione della presente legge solo se
essi sono strumentali ad una attivita` di
impresa.
3. I valori mobiliari posseduti, anche
per interposta persona, dai titolari di cariche
di Governo ricadono nell’ambito di
applicazione della presente legge solo se
essi superano il valore complessivo di 10
milioni di euro.
4. Il possesso, anche per interposta
persona, di partecipazioni rilevanti in imprese
operanti nei settori della difesa,
energia, servizi erogati in concessione o
autorizzazione, nonche´ concessionarie di
pubblicita` e imprese dell’informazione
giornalistica e radio-televisiva editrici di
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
testate a diffusione nazionale, e` in ogni
caso suscettibile di determinare conflitti di
interessi, salvo che l’Autorita` di cui all’articolo
5, sentite l’Autorita` garante della
concorrenza e del mercato nonche´ le Autorita`
di settore eventualmente competenti,
motivatamente attesti la posizione marginale
dell’impresa nel relativo settore di
attivita` o la sua non rilevanza in relazione
alle specifiche funzioni e poteri inerenti
all’incarico di Governo esercitato.
5. Alle attivita` patrimoniali suscettibili
di determinare conflitti di interessi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
7.
6. Ai fini del presente articolo, si ha
partecipazione rilevante in una impresa
quando sussistono le condizioni di cui
all’articolo 2359, primo o terzo comma,
del codice civile e all’articolo 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
ART. 4.
(Dichiarazione degli incarichi, delle attivita`
e del patrimonio. Sanzioni).
1. Entro venti giorni dall’assunzione
della carica di Governo, gli interessati
dichiarano all’Autorita` di cui all’articolo 5
di quali cariche o attivita` comprese nell’elenco
di cui all’articolo 2 sono titolari;
trasmettono altres?` l’ultima dichiarazione
dei redditi, nonche´ tutti i dati relativi alle
attivita` patrimoniali di cui sono titolari, o
sono stati titolari nei sei mesi precedenti,
anche per interposta persona. Essi devono
effettuare analoghe dichiarazioni per ogni
successiva variazione dei dati in precedenza
forniti, entro venti giorni dai fatti
che l’hanno determinata.
2. L’Autorita` di cui all’articolo 5, entro
i trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui al comma 1, provvede agli
accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni
di cui al medesimo comma 1
non siano state effettuate ovvero risultino
non veritiere o incomplete, ne informa
immediatamente il titolare della carica di
Governo interessato affinche´ provveda entro
dieci giorni alla integrazione della
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
propria dichiarazione. Decorso tale termine,
laddove a giudizio dell’Autorita` permanga
una violazione, essa ne informa gli
organi o i soggetti competenti affinche´
vengano disposte:
a) la rimozione o la decadenza dalla
carica o dall’ufficio da parte del Presidente
della Repubblica, del Presidente della Camera
dei deputati o del Senato della
Repubblica, dell’amministrazione competente,
dell’ente o dell’impresa;
b) la risoluzione del rapporto di impiego
pubblico o privato;
c) la sospensione dall’abilitazione
professionale da parte degli ordini o collegi
professionali competenti;
d) nel caso di attivita` imprenditoriale
soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla osta, permesso o altro atto
di consenso comunque denominato o
svolta in regime di concessione, la revoca
del relativo provvedimento da parte dell’amministrazione
pubblica competente.
ART. 5.
(Autorita` garante dell’etica pubblica e della
prevenzione dei conflitti di interessi).
1. E` istituita l’Autorita` garante dell’etica
pubblica e della prevenzione dei
conflitti di interessi, di seguito denominata
« Autorita` ». L’Autorita` opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
2. L’Autorita` e` organo collegiale costituito
da cinque componenti nominati con
decreto del Presidente della Repubblica.
Due componenti sono designati dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della
Repubblica tra persone di notoria indipendenza,
da individuare tra magistrati,
professori universitari ordinari di materie
economiche o giuridiche e personalita` provenienti
da settori economici dotate di alta
esperienza e riconosciuta professionalita` ,
con voto limitato a un solo nominativo. Il
Presidente dell’Autorita` e` designato dai
quattro componenti eletti dalle Camere
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1318
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
entro venti giorni dalla pubblicazione del
decreto di nomina. A tale fine essi sono
convocati dal Presidente della Camera dei
deputati. Qualora entro il termine di venti
giorni essi non abbiano provveduto alla
designazione del Presidente, questi viene
designato mediante sorteggio tra i giudici
costituzionali in carica.
3. I componenti dell’Autorita` sono nominati
per sette anni con incarico non
rinnovabile, non possono esercitare attivita`
professionale o di consulenza, ne´ ricoprire
altri uffici pubblici o privati. I componenti
dell’Autorita` non possono nei due anni
successivi alla cessazione dell’incarico assumere
cariche pubbliche non elettive. Le
indennita` spettanti ai membri dell’Autorita`
e il loro status sono equiparati a quelli dei
giudici costituzionali.
4. L’Autorita` e` costituita entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro i successivi tre mesi essa
delibera le norme riguardanti la propria
organizzazione, il proprio funzionamento,
il trattamento giuridico del personale,
nonche´ la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita`
generale dello Stato. In sede di prima
applicazione della presente legge essa si
avvale dell’Autorita` garante della concorrenza
e del mercato, nonche´ di un proprio
ufficio composto da dipendenti dello Stato
e di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando, in conformita` ai
rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente
e` determinato, in misura non superiore
a quindici unita` , su proposta del
Presidente dell’Autorita` , con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro
un mese dalla nomina del Presidente dell’Autorita`
. L’ufficio e` coordinato da un
segretario generale, scelto tra magistrati
ordinari, amministrativi, contabili o avvocati
dello Stato, per il quale e` disposto il
collocamento in posizione di fuori ruolo,
secondo le disposizioni dell’amministrazione
di provenienza.
5. I soggetti di cui al comma 4 conservano
lo stato giuridico e il trattamento
economico dell’amministrazione di appartenenza
con oneri a carico di quest’ultima.
Il servizio prestato ai sensi del presente
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1318
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articolo e` equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di appartenenza. Agli
stessi e` corrisposto, comunque, a carico
dell’Autorita` , il trattamento accessorio
nelle misure previste per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’Autorita` si avvale, altres?`, di un contingente
di personale con contratto a tempo
determinato in misura non superiore a
quindici unita` . L’Autorita` stabilisce l’indennita`
da corrispondere al segretario generale.
ART. 6.
(Funzioni dell’Autorita`).
1. L’Autorita` accerta le situazioni di
incompatibilita` di cui all’articolo 2, vigila
sul rispetto dei divieti conseguenti e degli
adempimenti di cui all’articolo 7 e promuove,
nei casi di inosservanza di tali
divieti e adempimenti, le sanzioni di cui
all’articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in
ogni caso le conseguenze di carattere penale
o disciplinare previste dalle normative
vigenti.
2. A richiesta del Governo l’Autorita`
esprime pareri sui disegni e sulle proposte
di legge nonche´ sugli schemi di altri atti
normativi.
ART. 7.
(Adempimenti dei titolari
di cariche di Governo).
1. Al fine di prevenire i conflitti di
interessi e di assicurare la non conoscenza
da parte del titolare delle cariche di Governo
della composizione del proprio patrimonio,
i valori mobiliari di cui all’articolo
3 sono conferiti, entro il termine
fissato dall’Autorita` , a una gestione fiduciaria
ai sensi dell’articolo 8.
2. Per le attivita` patrimoniali di cui
all’articolo 3, qualora suscettibili di determinare
conflitti di interessi, i titolari di
cariche di Governo propongono all’Autorita`
, nei termini di cui all’articolo 4,
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comma 1, misure idonee a prevenire il
conflitto di interessi. Entro i termini di cui
al medesimo articolo 4, comma 2, l’Autorita`
accetta le proposte dell’interessato o
stabilisce, sentita l’Autorita` garante della
concorrenza e del mercato, ed eventualmente
la Commissione nazionale per le
societa` e la borsa (CONSOB) e le competenti
Autorita` di settore, modalita` alternative.
Qualora tali modalita` comprendano
la vendita, l’Autorita` fissa il termine
massimo entro il quale essa deve essere
completata. Decorso tale termine l’Autorita`
provvede anche tramite un’offerta
pubblica di vendita.
ART. 8.
(Gestione del patrimonio trasferito).
1. Il trasferimento dei valori mobiliari
di cui all’articolo 3 ha luogo mediante la
conclusione di un contratto di gestione con
un soggetto, di seguito denominato « gestore
», scelto con determinazione adottata
dal Presidente dell’Autorita` , sentiti il titolare
della carica di Governo nonche´ i
Presidenti della CONSOB e delle Autorita`
di settore eventualmente competenti.
2. Al patrimonio trasferito al gestore si
applica l’articolo 22 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
In caso di cessazione dalla carica
per qualsiasi ragione, il titolare della carica
di Governo riacquista di diritto la
titolarita` del patrimonio.
3. Il gestore persegue le finalita` di cui
all’articolo 7, comma 1, e l’interesse del
patrimonio trasferito, e puo` a tali fini
disporre in tutto o in parte dei beni che lo
compongono. Il gestore non puo` comunicare
al titolare della carica di Governo,
neanche per interposta persona, la natura
e l’entita` degli investimenti e dei disinvestimenti
ne´ consultarlo in ordine alla gestione.
I soggetti di cui all’articolo 1 non
possono chiedere o ricevere dal gestore
informazioni concernenti la natura e l’entita`
delle attivita` di gestione. Essi hanno
diritto di conoscere, per il tramite dell’Au-
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torita` , ogni tre mesi, il risultato economico
complessivo dell’amministrazione, nonche´
di ricevere ogni semestre, su richiesta, il
reddito derivante dalla gestione del loro
patrimonio.
4. Alla data di cessazione dalla carica,
il gestore da` rendiconto contabile della
gestione al titolare della carica di Governo.
5. L’Autorita` vigila sull’osservanza,
nella gestione del patrimonio, dei princ?`pi
e dei criteri stabiliti dalla presente legge,
nonche´ sull’effettiva separazione della gestione.
ART. 9.
(Regime fiscale).
1. Alle plusvalenze realizzate attraverso
eventuali operazioni di dismissione dei
valori mobiliari posseduti dai titolari di
cariche di Governo eseguite dall’interessato
o dal gestore in attuazione della
presente legge si applicano in ogni caso le
aliquote di imposta relative alle partecipazioni
non qualificate detenute da persone
fisiche.
2. L’eventuale trasferimento in gestione
fiduciaria di attivita` economiche ai sensi
della presente legge e la loro successiva
restituzione all’interessato non costituiscono
realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.
Tutti gli atti e i contratti stipulati
ai fini del trasferimento al gestore e della
successiva restituzione all’interessato sono
esenti da ogni imposta indiretta. I proventi
derivanti dal patrimonio trasferito sono
imputati al titolare del patrimonio, secondo
quanto previsto dalle norme relative
alla categoria nella quale rientrano. Il
gestore applica le ritenute e le imposte
sostitutive dovute.
ART. 10.
(Cessioni patrimoniali a congiunti, a societa`
collegate o a fini elusivi).
1. La disciplina di cui alla presente
legge si applica anche in caso di cessione
a terzi dei cespiti e delle attivita` patrimoniali
intervenuta dopo il conferimento
della carica di Governo o nei tre mesi
antecedenti, quando il destinatario della
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cessione si trova, riguardo al titolare della
carica di Governo o ad impresa da questi
controllata ai sensi dell’articolo 3, comma
6, in una delle seguenti condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il
quarto grado;
b) societa` collegata ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di
eludere l’applicazione della stessa disciplina
ovvero societa` o altro ente comunque
costituito o utilizzato allo stesso fine.
ART. 11.
(Imprese in concessione).
1. La violazione degli obblighi e dei
divieti di cui alla presente legge comporta
in ogni caso la decadenza dell’atto di
concessione o di altro atto di assenso di
amministrazioni pubbliche, comunque denominato,
cui e` subordinato l’esercizio
della relativa attivita` economica.
2. Le imprese in cui i titolari di cariche
di Governo hanno partecipazioni rilevanti
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non
possono ottenere dalle amministrazioni
pubbliche concessioni o altri atti di assenso,
comunque denominati, cui e` subordinato
l’esercizio della relativa attivita`.
Non possono, inoltre, stipulare contratti
con le amministrazioni pubbliche, ne´ instaurare
con esse alcun altro rapporto
giuridico inerente o connesso all’esercizio
dell’attivita` propria o di societa` controllata,
controllante o collegata.
ART. 12.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale
per gli atti dell’Autorita`).
1. L’Autorita` , per l’espletamento delle
funzioni ad essa attribuite dalla presente
legge, puo` chiedere a qualsiasi organo
della pubblica amministrazione, e ad ogni
altro soggetto pubblico o societa` privata,
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nei limiti di competenza consentiti dall’ordinamento,
i dati e le notizie concernenti
la materia disciplinata dalla legge stessa,
avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti
dalla normativa vigente.
2. Per l’espletamento delle indagini,
delle verifiche e degli accertamenti che
ritiene opportuni, l’Autorita` puo` avvalersi
della collaborazione di amministrazioni ed
enti pubblici.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dell’Autorita` ,
sono stabilite le disposizioni che garantiscono
ai titolari delle cariche di Governo
e ai gestori di volta in volta interessati la
piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione nei
procedimenti di accertamento e di applicazione
di eventuali sanzioni.
4. Ogni provvedimento adottato dalla
Autorita` in applicazione della presente
legge deve essere motivato.
5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti
adottati dall’Autorita` ai sensi della
presente legge sono impugnabili esclusivamente
dinanzi a un collegio giudicante
composto da tre giudici estratti a sorte
all’inizio di ogni legislatura tra i magistrati
di corte d’appello. Il collegio decide in
camera di consiglio entro due mesi dall’impugnazione.
La decisione del collegio e`
impugnabile con ricorso alla Corte di
cassazione, che provvede entro un mese, in
sezione composta dal primo presidente e
da quattro giudici estratti a sorte tra i
magistrati della Corte stessa.
ART. 13.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unita` previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
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parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 14.
(Abrogazione. Entrata in vigore).
1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, e
successive modificazioni, e` abrogata.
2. La presente legge entra in vigore
decorsi centottanta giorni dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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