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Il monaco Ireneo vince in Corte di giustizia e cala la forza anticoncorrenziale dell'incompatibilità

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Importante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-431/17, Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon. La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), con sentenza del 7 maggio 2019 nella causa C-431/17, dando ragione al monaco Ireneo del monastero di Petra (Karditsa, Grecia), ha determinato un generale superamento del divieto di ottenere l'iscrizione al registro speciale degli avvocati che hanno acquisito la qualifica professionale in un altro Stato membro ed intendono esercitare (anche in in Italia) la professione forense utilizzando il "titolo professionale di origine". Tale divieto sino ad oggi è stato imposto, in Italia, dal CNF (senza che la Cassazione si mostrasse più propensa a tutelare la concorrenza tra professionisti) ed è stato argomentato da quel giudice speciale col ricorrere di una qualunque causa di incompatibiiità tra quelle previste dall'art. 18 della legge 247/2012.

I Consigli degli ordini degli avvocati non potranno più negare l'iscrizione dell'avvocato "qualificatosi" in altro Stato membro limitandosi ad affermare che essa sarebbe preclusa dalla sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dall'ordinamento italiano. Sarà doverosa l'iscrizione se la richiesta di iscrizione sia presentata al Consiglio dell'ordine per esercitare in Italia la professione forense utilizzando il "titolo professionale di origine" (per titolo professionale di origine, ai fini della direttiva 98/5 si intende "il titolo professionale dello Stato membro nel quale l’avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante".

Fondamentale è quanto si legge nella sentenza della Corte di giustizia al punto 30: "Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro."

INTERESSANTE ARTICOLO DI ELISABETTA BERGAMINI SU EUROJUS

SI APRE ORA UN NUOVO FRONTE NELLA GUERRA PER L'ABROGAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' FORENSI: IL FRONTE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO PER GLI ITALIANI CHE HANNO ACQUISITO IN ITALIA IL TITOLO PROFESSIONALE DI AVVOCATO MA POI SONO STATI CANCELLATI DALL'ALBO FORENSE ITALIANO PER UNA INCOMPATIBILITA' TRA QUELLE PREVISTE NELL'ART. 18 DELLA L. 247/2012 CHE NON SIA PREVISTA IN TUTTI GLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI FORENSI DEGLI STATI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA.

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta. E', DUNQUE, CERTO CHE LA DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO DEGLI ITALIANI E' PURE INCOSTITUZIONALE IN QUANTO IRRAGIONEVOLE!!!!

MA ANDIAMO PER GRADI:

La Corte di giustizia ha innanzitutto ricordato il Diritto dell’Unione, scrivendo:

"3 I considerando 2, 6 e 8 della direttiva 98/5 sono così formulati:

«(2)      considerando che (…) [la] direttiva 89/48/CEE [del Consiglio], del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni [(GU 1989, L 19, pag. 16)] (…) ha lo scopo di garantire l’integrazione dell’avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l’avvocato all’applicazione delle stesse;

(…)

(6)      considerando che un’azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d’origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all’obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l’esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto.

(…)

(8)      considerando che occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all’obbligo di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; (…)».

4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

«1.      Scopo della presente direttiva è di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

2.      Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

b)      Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l’avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro;

c)      Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l’avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva;

d)      titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l’avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;

(…)».

5 Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della direttiva in parola:

«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».

6 L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Iscrizione presso l’autorità competente», nei paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.

2.      L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. (…)».

7 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Regole professionali e deontologiche applicabili», prevede, nel suo paragrafo 1, quanto segue:

«Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato»."

Ha poi così argomentato la sua decisione sulla questione pregiudiziale sottoposta al suo giudizio:

"22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

23 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/5, essa ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

24 A questo proposito, la Corte ha già avuto occasione di constatare che detta direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati emigranti, i quali desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

25 Inoltre, come emerge dal considerando 6 della direttiva 98/5, mediante quest’ultima il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

26 In tale contesto, l’articolo 3 della direttiva 98/5 provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione «su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine» (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

27 A tale proposito, la Corte ha già statuito che la presentazione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante, di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).

28 Pertanto, occorre giudicare che gli avvocati, i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, e che presentino all’autorità competente dello Stato membro ospitante il certificato della loro iscrizione presso l’autorità competente di questo primo Stato membro, devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, con il loro titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

29 Questa conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/5 assoggetta l’avvocato che eserciti nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, indipendentemente dalle norme professionali e deontologiche alle quali egli è soggetto nel suo Stato membro di origine, alle stesse norme professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il titolo professionale adeguato dello Stato membro ospitante per tutte le attività esercitate nel territorio di quest’ultimo.

30 Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro.

31 A questo proposito, occorre ricordare che tali norme, contrariamente a quelle vertenti sui presupposti richiesti per tale iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente da quelle vigenti nello Stato membro di origine. Del resto, come conferma l’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva, l’inosservanza di dette norme può condurre all’applicazione delle sanzioni previste nell’ordinamento dello Stato membro ospitante. Queste sanzioni possono comprendere, eventualmente, la cancellazione dall’albo pertinente di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2010, Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, punto 57).

32 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che, secondo l’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’esercizio della professione forense da parte di un monaco non soddisferebbe le garanzie, quali previste nel punto 18 della presente sentenza, le quali, in forza del diritto di detto Stato membro, sono richieste ai fini di tale esercizio.

33 A questo proposito, occorre ricordare che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte una volta che le norme stabilite a tale scopo non eccedono quanto necessario a conseguire gli obiettivi perseguiti. In particolare, la mancanza di conflitti di interesse è indispensabile all’esercizio della professione forense e implica, segnatamente, che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti delle autorità, dalle quali è opportuno che essi non siano assolutamente influenzati.

34 Questa facoltà offerta al legislatore nazionale non può consentirgli tuttavia di aggiungere ai presupposti richiesti per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, i quali, come ricordato nel punto 26 della presente sentenza, sono stati oggetto di una completa armonizzazione, determinate condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici. Ebbene, negare a un avvocato, che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, la sua iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro sol perché egli ha lo status di monaco equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5, laddove un’aggiunta siffatta non è autorizzata da questa disposizione.

35 Peraltro, come ricordato nel punto 33 della presente sentenza, le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione, devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la norma sull’incompatibilità in questione nel procedimento principale.

36 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede."

Infine la Corte ha dichiarato:

"L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede."

Pur se la decisione sulla questione sottoposta alla Corte di giustizia ha riguardato il caso particolare dell'incompatibilità di un monaco, è evidente che essa determina un generale superamento del divieto -argomentato col ricorrere di una qualunque causa di incompatibiiità tra quelle previste dall'art. 18 della legge 247/2012- sino ad oggi imposto in Italia, dal CNF, di ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati per esercitare in Italia la professione forense utilizzando il titolo professionale di origine. I Consigli degli ordini degli avvocati non potranno più negare l'iscrizione all'albo limitandosi ad affermare che essa sarebbe preclusa dalla sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dall'ordinamento italiano. Fondamentale è quanto si legge nella sentenza della Corte di giustizia al punto 30: "Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro."

QUI TROVI LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-431/17.

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 maggio 2019

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato»

Nella causa C‑431/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 29 giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2017, nel procedimento

Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil

contro

Dikigorikos Syllogos Athinon,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil, da A. Charokopou, dikigoros;

–        per il Dikigorikos Syllogos Athinon, da D. Vervesos e P. Nikolopoulos, dikigoroi;

–        per il governo ellenico, da M. Tassopoulou, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.L. Noort, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36).

2 Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra il Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil (monaco Ireneo, al secolo Antonios Giakoumakis, figlio di Emmanouil; in prosieguo: il «monaco Ireneo») e il Dikigorikos Syllogos Athinon (ordine degli avvocati di Atene, Grecia; in prosieguo: il «DSA») in merito al diniego di quest’autorità di accogliere la sua domanda di iscrizione nel registro speciale del foro di Atene in qualità di avvocato che esercita facendo uso del suo titolo professionale di origine.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 2, 6 e 8 della direttiva 98/5 sono così formulati:

«(2)      considerando che (…) [la] direttiva 89/48/CEE [del Consiglio], del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni [(GU 1989, L 19, pag. 16)] (…) ha lo scopo di garantire l’integrazione dell’avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l’avvocato all’applicazione delle stesse;

(…)

(6)      considerando che un’azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d’origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all’obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l’esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto.

(…)

(8)      considerando che occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all’obbligo di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; (…)».

4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

«1.      Scopo della presente direttiva è di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

2.      Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

b)      Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l’avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro;

c)      Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l’avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva;

d)      titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l’avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;

(…)».

5 Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della direttiva in parola:

«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».

6 L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Iscrizione presso l’autorità competente», nei paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.

2.      L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. (…)».

7 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Regole professionali e deontologiche applicabili», prevede, nel suo paragrafo 1, quanto segue:

«Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato».

Diritto ellenico

8 La Repubblica ellenica ha recepito la direttiva 98/5 nel proprio ordinamento interno mediante il Proedriko Diatagma 152/2000, Diefkolynsi tis monimis askisis tou dikigorikou epangelmatos stin Ellada apo dikigorous pou apektisan ton epangelmatiko tous titlo se allo kratos-melos tis EE (decreto presidenziale n. 152/2000, che facilita l’esercizio permanente della professione di avvocato in Grecia per avvocati che hanno acquistato la loro qualifica in un altro Stato membro dell’Unione europea), del 23 maggio 2000 (FEK A’130).

9 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di detto decreto presidenziale prevede quanto segue:

«1.      Per esercitare la professione in Grecia, l’avvocato deve iscriversi nell’albo dell’ordine degli avvocati nel circondario in cui intende esercitare; egli deve tenere uno studio in detto circondario.

2.      Il consiglio di detto ordine si pronuncia su quest’iscrizione, dopo che l’interessato ha prodotto i seguenti documenti:

(...)

c)      un certificato di iscrizione, proveniente dall’autorità competente dello Stato di origine che ha rilasciato il titolo professionale o da altra autorità competente dello Stato di origine. (...)».

10 L’articolo 6 del Kodikas dikigoron (codice forense; legge n. 4194/2013, FEK A’ 208), intitolato «Condizioni per diventare avvocato – Impedimenti», nel suo paragrafo 6 dispone quanto segue:

«L’avvocato (...) non può rivestire lo status (...) di monaco».

11 Dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del codice forense risulta che chiunque sia sacerdote o monaco, o sia nominato in ruolo o occupi un posto di dipendente con contratto di lavoro o rapporto impiegatizio presso una qualsivoglia persona giuridica di diritto privato o pubblico, perde automaticamente lo status di avvocato ed è cancellato dall’albo dell’ordine di cui è membro.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12 Il monaco Ireneo, ricorrente nel procedimento principale, è un monaco del monastero di Petra, situato a Karditsa (Grecia).

13 Con domanda datata 12 giugno 2015, il monaco Ireneo ha chiesto al DSA di essere iscritto nel registro speciale del foro di Atene (Grecia) in qualità di avvocato che ha acquisito questo titolo professionale in un altro Stato membro, ossia a Cipro.

14 Il 18 giugno 2015, il DSA ha respinto questa domanda in base alle disposizioni nazionali relative all’incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e lo status di monaco, ritenendo che queste disposizioni si applichino anche agli avvocati che desiderino esercitare in Grecia con il loro titolo professionale di origine.

15 Il 29 settembre 2015, il monaco Ireneo ha impugnato questa decisione dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia).

16 A sostegno del suo ricorso, egli deduce segnatamente il contrasto tra la legislazione nazionale e le disposizioni della direttiva 98/5, in quanto detta legislazione imporrebbe una condizione non prevista da questa direttiva. Ebbene, la citata direttiva opererebbe un’armonizzazione completa delle norme relative alle condizioni di iscrizione, presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, degli avvocati che hanno acquisito la loro qualifica professionale in un altro Stato membro.

17 Il DSA afferma, in sostanza, che la normativa nazionale secondo la quale i monaci non possono essere avvocati è giustificata da regole e principi fondamentali che disciplinano l’esercizio della professione forense nello Stato membro ospitante.

18 A questo proposito, detta autorità ritiene che lo status di monaco non consenta a quest’ultimo di presentare, conformemente a tali regole e a tali principi, garanzie quali, segnatamente, l’indipendenza rispetto alle autorità ecclesiastiche da cui dipende, la possibilità di dedicarsi interamente all’esercizio della professione forense, l’attitudine a gestire controversie in un contesto conflittuale, la fissazione del suo studio reale all’interno del circondario del tribunale interessato e il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito.

19 Il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) s’interroga sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 98/5. In considerazione degli obblighi derivanti dalle norme professionali e deontologiche nazionali alle quali sono soggetti gli avvocati nello Stato membro ospitante, le quali non consentono a un monaco di esercitare la professione forense, il giudice del rinvio si chiede se l’autorità nazionale competente di detto Stato membro sia obbligata, malgrado tutto, a iscrivere un monaco al fine dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, della professione forense utilizzando il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

20 Secondo detto giudice, tale questione si pone a maggior ragione, posto che l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe constatare automaticamente la violazione, da parte dell’interessato, di dette norme professionali e deontologiche, in base alla disposizione nazionale che stabilisce che lo status di monaco non consente di soddisfare i requisiti e le garanzie imposte per l’esercizio in Grecia della professione forense.

21 È in tale contesto che il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3 della direttiva 98/5(…) debba essere inteso nel senso che l’iscrizione di un monaco della Chiesa di Grecia come avvocato nell’albo dell’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il suo titolo professionale, allo scopo di esercitare ivi la sua professione con il suo titolo professionale di origine, possa essere vietata dal legislatore nazionale per il motivo che i monaci della Chiesa di Grecia non possono, ai sensi del diritto nazionale, essere iscritti negli albi degli ordini degli avvocati, in quanto non sussistono, a causa del loro status, le garanzie riconosciute indispensabili per l’esercizio dell’attività forense».

Sulla questione pregiudiziale

22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

23 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/5, essa ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

24 A questo proposito, la Corte ha già avuto occasione di constatare che detta direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati emigranti, i quali desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

25 Inoltre, come emerge dal considerando 6 della direttiva 98/5, mediante quest’ultima il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

26 In tale contesto, l’articolo 3 della direttiva 98/5 provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione «su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine» (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

27 A tale proposito, la Corte ha già statuito che la presentazione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante, di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).

28 Pertanto, occorre giudicare che gli avvocati, i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, e che presentino all’autorità competente dello Stato membro ospitante il certificato della loro iscrizione presso l’autorità competente di questo primo Stato membro, devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, con il loro titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

29 Questa conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/5 assoggetta l’avvocato che eserciti nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, indipendentemente dalle norme professionali e deontologiche alle quali egli è soggetto nel suo Stato membro di origine, alle stesse norme professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il titolo professionale adeguato dello Stato membro ospitante per tutte le attività esercitate nel territorio di quest’ultimo.

30 Infatti, occorre distinguere, da un lato, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro.

31 A questo proposito, occorre ricordare che tali norme, contrariamente a quelle vertenti sui presupposti richiesti per tale iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente da quelle vigenti nello Stato membro di origine. Del resto, come conferma l’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva, l’inosservanza di dette norme può condurre all’applicazione delle sanzioni previste nell’ordinamento dello Stato membro ospitante. Queste sanzioni possono comprendere, eventualmente, la cancellazione dall’albo pertinente di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2010, Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, punto 57).

32 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che, secondo l’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’esercizio della professione forense da parte di un monaco non soddisferebbe le garanzie, quali previste nel punto 18 della presente sentenza, le quali, in forza del diritto di detto Stato membro, sono richieste ai fini di tale esercizio.

33 A questo proposito, occorre ricordare che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte una volta che le norme stabilite a tale scopo non eccedono quanto necessario a conseguire gli obiettivi perseguiti. In particolare, la mancanza di conflitti di interesse è indispensabile all’esercizio della professione forense e implica, segnatamente, che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti delle autorità, dalle quali è opportuno che essi non siano assolutamente influenzati.

34 Questa facoltà offerta al legislatore nazionale non può consentirgli tuttavia di aggiungere ai presupposti richiesti per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, i quali, come ricordato nel punto 26 della presente sentenza, sono stati oggetto di una completa armonizzazione, determinate condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici. Ebbene, negare a un avvocato, che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, la sua iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro sol perché egli ha lo status di monaco equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5, laddove un’aggiunta siffatta non è autorizzata da questa disposizione.

35 Peraltro, come ricordato nel punto 33 della presente sentenza, le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione, devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la norma sull’incompatibilità in questione nel procedimento principale.

36 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

Sulle spese

37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

Firme

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.

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